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Trasparenza: analisi degli artt. 25-30-39 dal punto di vista della privacy2 min read

L’art. 25 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato … “Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese” dispone che sul portale istituzionale le pubbliche amministrazioni pubblichino le tipologie di controllo  cui sono assoggettate le imprese e gli adempimenti oggetto di controllo.

Non devono essere diffusi, quindi,  dati personali di persone giuridiche o fisiche, per cui la suddetta disposizione non ha  rilevanza  dal punto di vista della privacy.

L’art. 30 del medesimo decreto “Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio” prevede che sul portale vengano pubblicate le informazioni identificative degli immobili posseduti da ciascuna amministrazione, compresi i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Anche per questa fattispecie di pubblicazione, i dati riportati non sono di tipo personale riferendosi infatti a informazioni catastali e canoni versati o percepiti.

L’art. 39 del decreto sopra citato “Trasparenza dell’attività di pianificazione e governo del territorio” dispone al primo comma che vengano pubblicati gli atti di governo del territorio e gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

Al secondo comma, l’art. 39 prevede invece la pubblicazione della documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie.
Pertanto in questo ultimo caso risultando la diffusione di dati personali di soggetti privati, è necessario che venga predisposta e fornita agli stessi l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della privacy).
In particolare si potrebbero prevedere tre informative:
– una informativa generale da pubblicare nella sezione apposita nel sito dell’ente interessato;
– una informativa stampata in calce ai moduli da compilare e presentare da parte dei soggetti privati;
– una informativa da riportare nella comunicazione di avvio del procedimento in caso di presentazione di istanze di parte.
Tutte e tre le informative devono ovviamente contenere i riferimenti agli obblighi normativi in materia di trasparenza e le tipologie di trattamento.