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Sull'open government interviene il Garante per la privacy1 min read

A decorrere dal primo gennaio 2013, devono essere pubblicati sul portale di ogni pubblica amministrazione i dati previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012, rubricato “Amministrazione aperta” (Serena Bussani, “Con l’art.18 del D.L. n. 83 del 2012, debutta l’open government [1]).
La pubblicazione richiesta riguarda tutti i provvedimenti che attribuiscono corrispettivi, compensi, contributi o altri vantaggi economici, al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa pubblica.

Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter del 12 dicembre 2012, ha richiamato alcune amministrazioni sanitarie alla corretta applicazione delle novità normative introdotte dal succitato art. 18. In particolare, ha ricordato il divieto di diffondere su internet dati sulla salute dei pazienti.

Tale richiamo è ovviamente specifico per l’ambito sanitario ma si presta ad essere applicato per qualsiasi soggetto pubblico laddove lo stesso tratti dati idonei a rivelare lo stato di salute di una persona e quindi dati supersensibili o sensibilissimi.

Pertanto tutte le pubbliche amministrazioni, nel pubblicare sul proprio portale i dati previsti in materia di Amministrazione aperta, devono sempre rispettare le apposite disposizioni e cautele indicate nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web“, approvate dall’Autorità il 2 marzo 2011.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti [2]