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Vietate le telecamere occulte sul posto di lavoro2 min read

Con provvedimento n. 164 del 4 aprile 2013 adottato nei confronti di una società editrice, notiziato nella newsletter del 24 maggio 2013, il Garante per la privacy ha disposto il divieto di trattare dati personali raccolti attraverso apparati di ripresa installati in modo occulto presso la sede societaria.

Nel caso sottoposto ad accertamento, è risultato che la società editrice aveva fatto installare alcune telecamere in rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all’insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata fornita alcuna informativa. Non era stato nemmeno utilizzato il modello semplificato di informativa “minima” previsto dall’Autorità Garante in allegato al provvedimento generale del 2010 in materia di videosorveglianza.

Le uniche informazioni fornite ai lavoratori erano scritte su un cartello di piccole dimensioni affisso a tre metri di altezza nell’ingresso della sede societaria ed erano tra l’altro insufficienti.

Il Garante per la privacy ha quindi ritenuto illecito il trattamento di dati personali effettuato dalla società editrice, avendo la stessa agito in violazione della riservatezza e della dignità dei lavoratori, e ha disposto che la società non possa più utilizzare i dati raccolti.

Relativamente alla videosorveglianza, il provvedimento cardine dell’Autorità Garante attualmente in vigore è quello dell’8 aprile 2010 che ha sostituito il precedente del 29 aprile 2004 e che è reperibile al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/1712680 [1]

Detto provvedimento dispone che durante le videoriprese è necessario rispettare il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa essendo vietata l’installazione di apparecchiature specificamente preordinate a tale finalità (vedi punto 4.1 “Rapporti di lavoro” del provvedimento).

Vanno osservate inoltre le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori laddove la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive o di sicurezza del lavoro. In tali casi gli impianti possono essere installati previo accordo con i sindacati aziendali o in mancanza, con la commissione interna o in difetto di accordo vi provvede infine l’Ispettorato del lavoro.

É opportuno ricordare che il mancato rispetto di quanto prescritto dall’Autorità Garante in materia può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa stabilita dall’art. 162 comma 2-ter del Codice privacy [2] e che varia da euro 30.000 a euro 180.000.