IN POCHE PAROLE…
L’affidamento diretto nel nuovo codice dei contratti pubblici, anche se preceduto da indagine di mercato, non costituisce una procedura di gara e rientra nell’ambito della discrezionalità tecnico-valutativa della stazione appaltante.
TAR Puglia, Bari, n. 947/2025 – Pres. V. Blanda, Est. L. Ieva
Gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) dell’art. 50 del codice dei contratti restano al di fuori delle dinamiche tipiche di una procedura competitiva e consentono alla stazione appaltante di affidare la commessa alla ditta, che meglio risponde alle sue esigenze, anche qualora si sia ritenuto ritenuto di far precedere l’affidamento da un’ indagine di mercato.
Il fatto
La controversia trae origine da una procedura informale di affidamento diretto avviata da una ASL, in vista del vertice G7 tenutosi in Puglia nel giugno 2024. L’affidamento riguardava la fornitura di tute protettive e stivali, da impiegarsi per esigenze di sicurezza e protezione in occasione dell’evento. Alla richiesta di preventivo rispondevano soltanto due operatori: la ricorrente, con un’offerta pari a circa 8.500 euro, e la controinteressata, con un’offerta ben più elevata, pari a oltre 102.000 euro. Nonostante la sensibile differenza economica, la stazione aggiudicò la fornitura a quest’ultima, ritenendo l’offerta della ricorrente non conforme alle specifiche tecniche richieste.
La ricorrente impugnava l’esclusione, lamentando violazione della lex specialis, travisamento dei fatti, e irragionevolezza della valutazione tecnica. Secondo la ricorrente, il prodotto offerto rispettava i requisiti essenziali, ma sarebbe stato scartato per motivi non oggettivi. L’ASL si costituiva in giudizio, chiarendo che l’affidamento si era svolto in modalità diretta e che le tute offerte dalla ricorrente presentavano gravi carenze sotto il profilo della protezione del capo, della ventilazione e dell’integrazione dei filtri, a differenza del prodotto della controinteressata, conforme alle caratteristiche indicate nella richiesta tecnica.
La sentenza
Il TAR rigetta il ricorso, qualificando l’intera procedura come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. 36/2023, nonostante l’iniziale consultazione di più operatori con un’indagine di mercato. Il Collegio sottolinea che l’invito a presentare preventivi, rivolto a più soggetti, non trasforma l’affidamento in una gara pubblica, né dà luogo a un procedimento competitivo. Più precisamente, il fatto che l’amministrazione si sia avvalsa di una indagine di mercato informale e di una valutazione tecnica comparativa non comporta la sussistenza di un obbligo di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, né l’applicazione dei criteri previsti per le gare ordinarie. Alla luce del combinato disposto dell’art. 50, comma 1, lett. b) e comma 4 del Codice dei contratti, l’amministrazione era legittimata a scegliere liberamente il fornitore, purché rispondente ai requisiti minimi. L’offerta della ricorrente, nel caso concreto, risultava gravemente carente: il cappuccio non era integrato nella tuta, i filtri erano di categoria inferiore (ABEK1P3), il sistema di ventilazione non era incorporato, la maschera era separata dalla tuta, e non risultava garantita la protezione da agenti biologici e chimici secondo gli standard indicati (EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-1). La motivazione dell’esclusione si basava, quindi, su elementi oggettivi e tecnicamente accertati, da cui il giudice amministrativo ha desunto l’infondatezza del ricorso.
Conclusioni
La decisione in commento ribadisce due rilevanti principi in materia di appalti di forniture e servizi sotto soglia, che, se d’importo inferiore ai 140.000 euro, le stazioni appaltanti possono affidare direttamente anche senza consultazione di più operatori economici (tali principi valgono anche per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000).
In primo luogo, il principio della natura non competitiva dell’affidamento diretto. Anche se preceduto da una valutazione comparativa tra più offerte, l’affidamento diretto non assume la forma né la sostanza di una gara, con le garanzie e le rigidità procedurali che ne deriverebbero.
In secondo luogo, la valorizzazione della discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione della conformità delle offerte, quando essa si basi su criteri oggettivi e predefiniti, coerentemente comunicati agli operatori economici coinvolti. Questo in quanto, l’obbligo di motivazione, pur sempre vigente, non si trasforma in un vincolo alla comparazione formalizzata tipica delle procedure aperte.
In sintesi, affidamento diretto non significa assenza di regole, ma il suo perimetro resta delimitato dalla proporzionalità, dalla trasparenza e dalla rispondenza tecnica dell’offerta, senza che entri in gioco un diritto soggettivo all’aggiudicazione. L’accesso a una richiesta di preventivo in un affidamento diretto non costituisce titolo giuridico opponibile né consente di invocare l’illegittimità dell’“esclusione” quando la stazione appaltante ha operato all’interno del margine di scelta normativamente riconosciuto.
La sentenza si segnala, quindi, per il contributo chiarificatore sul corretto bilanciamento tra flessibilità e legalità nell’affidamento diretto, soprattutto nei contesti operativi urgenti o eccezionali, come nella specie.
dott. Riccardo Renzi
