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Affidamento in house o gara pubblica1 min read

La scelta della gara ad evidenza pubblica in luogo dell’affidamento diretto alla società in house deve essere motivato anche con riferimento alle ragioni di natura tecnico – economica che hanno indotto a ritenere preferibile la selezione pubblica.

E’ illegittima, pertanto, la deliberazione del Comune che motiva la necessità di indire una pubblica gara per la gestione del servizio rifiuti unicamente in relazione alla imminente scadenza dell’affidamento di detto servizio in favore di una società interamente partecipata da comuni.

TAR Veneto, sez. I, 25 agosto 2015, n. 947 [1], Pres. ff. Alessio Falferi, Est. Enrico Mattei


 

A margine

Sulla perfetta equidistanza tra le diverse forme gestionali che l’ordinamento giuridico mette a disposizione per erogare un servizio di pubblico interesse, Consiglio di Stato, sez. V, 10 settembre 2014 n. 4599 [2], secondo cui i servizi pubblici locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante un’impresa selezionata con gara pubblica, o attraverso una società mista ove il partner privato sia stato individuato con gara “a doppio oggetto” per la scelta del socio e per la gestione del servizio, ovvero mediante l’affidamento in house, qualora ricorrano i presupposti per l’autoproduzione del servizio, sulla base di un rapporto di delegazione interorganica tra l’Ente locale e il soggetto gestore.

Ciò non toglie che in concreto la scelta fra i diversi modelli deve essere motivata, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 [3].