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Adattamento del Bando-tipo su servizi e forniture alle nuove norme dello Sblocca cantieri3 min read

Con comunicato del Presidente del 23 ottobre 2019, l’ANAC ha segnalato n. 8 clausole del Bando tipo 1/2017 [1] per l’acquisizione di servizi e forniture nei settori ordinari sopra-soglia UE, che si devono ritenere automaticamente sospese o non conformi al Codice dei contratti [2] per come novellato dalla l. n. 55/2019 [3] (c.d. Sblocca cantieri).

Nel dettaglio:

  • paragrafo 7.5 “Indicazione per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili”, terzo capoverso, lett. b) (pag. 21) non è conforme all’art. 1, comma 20, lett, l), l. n. 55/2019 [3] ;
  • paragrafo 8 “Avvalimento”, ottavo capoverso, (pag. 22), deve ritenersi automaticamente sospeso, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019 [3] ;
  • il paragrafo 9 “Subappalto”, (pag. 22), non è conforme all’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019 [3] in quanto fino al 31 dicembre 2020 il limite massimo della quota subappaltabile è pari al 40% dell’importo complessivo del contratto. Devono, inoltre, ritenersi automaticamente sospese le clausole in cui si fa riferimento alla terna dei subappaltatori e ai controlli in sede di gara sui subappaltatori, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019 [3] ;
  • paragrafo 15.2 “Documento di gara unico europeo” (pag. 31) l’indicazione dei tre subappaltatori deve ritenersi automaticamente sospesa, stante la previsione dell’art. 1, comma 18, l. n. 55/2019 [3], conseguentemente devono ritenersi sospeso sia l’obbligo di allegare per ciascun subappaltatore la documentazione indicata nel Bando-tipo sia le verifiche in sede di gara sui subappaltatori;
  • paragrafo 5 “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione” e paragrafo 15.3.1 “Dichiarazioni integrative”, punto 15, (pag. 12 e 34), il riferimento agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata dall’art. 2, l. n. 55/2019 [3]. Inoltre la clausola di cui al citato punto 15 deve essere letta unitamente alla nuova previsione dell’art. 110 d.lgs. 50/2016 ed in particolare dei commi 4 e 5, come modificati dall’art. 2, l. n. 55/2019 [3] ;
  • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…” e paragrafo 21 “Apertura delle buste B e C, – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche”, primo capoverso, (pag. 43), devono essere letti alla luce dell’art. 1, comma 2, l. n. 55/2019 [3] , in virtù del quale le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l’esame delle offerte preceda la verifica dell’idoneità degli offerenti;
  • paragrafo 19 “Svolgimento operazioni di gara…”, terzo capoverso, lett. d) (pag. 42) non è conforme alla previsione dell’art. 1, comma 20, lett. d) l. n. 55/2019 [3];
  • paragrafo 20 “Commissione giudicatrice” primo capoverso, (pag. 43), per effetto della novella il periodo transitorio di cui all’art. 216, comma 12, d.lgs. 50/2016 deve considerarsi in vigore, salvo ulteriori sospensioni, fino al 31 dicembre 2020.

Inoltre:

  • il richiamo alle Linee guida n. 3, contenuto nel bando, in virtù di quanto previsto dall’art. 213, comma 27 octies, d.lgs. 50/2016, si intendere effettuato nei limiti di compatibilità di queste ultime con le nuove disposizioni del codice dei contratti pubblici;
  • l’art. 50 d.lgs. 50/2016 prevede espressamente che le stazioni appaltanti inseriscono, nei bandi e nelle lettere di invito, “nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione, da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”. Al fine di coadiuvare le stazioni appaltanti in tale attività, con delibera numero 114 del 13 febbraio 2019 l’Autorità ha approvato le Linee Guida n. 13 [4] recanti “La disciplina delle clausole sociali”, pertanto il paragrafo 24 del Bando-tipo deve essere letto alla luce delle predette Linee Guida.

Le osservazioni svolte valgono anche per il Bando-tipo n. 2, relativo ai servizi di pulizia sopra soglia comunitaria e per quelle del Bando-tipo n. 3, relativo ai servizi di architettura e ingegneria pari o superiori a 100.000,00 euro.

L’Autorità si riserva di modificare il testo del bando tipo solo dopo la pubblicazione in GURI del nuovo regolamento unico attuativo del Codice, tutt’ora in fase di elaborazione, anche tenendo conto di eventuali ulteriori modifiche che il legislatore dovesse apportare al d.lgs. 50/2016.
Comunicato del 23 ottobre 2019 [5]