IN POCHE PAROLE …
Il Consiglio di Stato, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha riaffermato il principio secondo cui la commissione di gara può prevedere sub pesi o sub punteggi di valutazione delle offerte, chiarendo i limiti e la portata del suo potere.
Cons. Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1629 – Presidente Diego Sabatino, Estensore Giorgio Manca
Il caso
Un offerente, in una procedura negoziata senza bando, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato gli atti di aggiudicazione prima davanti al Tar Lazio e poi al Consiglio di Stato.
Il ricorrente ha contestato la legittimità della discrezionalità riconosciuta alla commissione di gara nella determinazione di sub criteri di valutazione delle offerte.
In particolare, l’appellante ha lamentato che i sub punteggi stabiliti dalla commissione avrebbero stravolto la graduazione dei criteri fissati nel disciplinare, con la conseguenza che la commissione giudicatrice avrebbe ecceduto nella discrezionalità ad essa riconosciuta di determinare sub criteri e sub punteggi di valutazione delle offerte, in quanto essa avrebbe dovuto rispettare l’esatta proporzionalità del punteggio massimo di ciascun criterio stabilito dal bando.
Il Consiglio di Stato ha respinto le doglianze mosse dal ricorrente, richiamando l’orientamento maturato in merito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea e la giurisprudenza dello stesso massimo Organo di giustizia amministrativa.
Come noto, il giudice europeo ha fissato, quali condizioni di legittimità del potere in parola della commissione di gara, i seguenti limiti:
- l’impossibilità di modificare il peso di ciascun criterio di aggiudicazione fissato nel bando di gara;
- il divieto di introdurre sub pesi che se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare il contenuto delle offerte stesse;
- il divieto di introdurre sub criteri aventi effetto discriminatorio nei confronti degli offerenti.
La pronuncia in commento ha ravvisato nei precedenti approdi della giurisprudenza del Consiglio di Stato una sostanziale coerenza con i principi enucleati dalla Corte di Giustizia europea.
Secondo il Consiglio di Stato, la commissione di gara non può determinare sub pesi relativi a criteri non previsti dal bando di gara o alterare il peso dei criteri contemplati dalla lex specialis.
La sentenza
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che, nel caso concreto, i suddetti limiti e condizioni cui la commissione di gara deve soggiacere, non sono stati violati, atteso che sono stati introdotti scaglioni di valore nei limiti del punteggio massimo previsto dal bando per i singoli criteri di valutazione delle offerte.
In particolare, a fondamento del rigetto delle censure sollevate dall’appellante in merito ai limiti entro cui la commissione giudicatrice può introdurre sub-criteri e sub-punteggi nell’ambito dei criteri fissati dal bando, il Giudice di appello ha richiamato sia la propria consolidata giurisprudenza (richiamate in sentenza Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2267; 22 gennaio 2020, n. 532), sia i suddetti principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Quest’ultima, in particolare, ha ritenuto compatibile con il diritto europeo la determinazione, da parte della commissione, di coefficienti di ponderazione riferiti a sub-criteri non espressamente previsti nel bando, purché introdotti prima dell’apertura delle offerte e sostanzialmente corrispondenti ai criteri previamente comunicati agli operatori economici (Corte di giustizia UE, 14 luglio 2016, causa C-6/15, punto 26).
Tale prassi risulta legittima solo se non comporta una modifica del peso attribuito ai criteri di aggiudicazione e non incide sulla parità di trattamento tra i concorrenti, evitando effetti discriminatori o alterazioni nella predisposizione delle offerte.
Conformemente a tali principi, il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito delle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione può autovincolare la propria discrezionalità definendo criteri applicativi (c.d. criteri motivazionali), a condizione che ciò non comporti una modificazione dei criteri o dei relativi punteggi stabiliti nella lex specialis, come avverrebbe se, ad esempio, inserisse sub-criteri non previsti dal bando o la variazione del peso dei criteri già stabiliti (Cons. Stato, Sez. III, 10 gennaio 2013, n. 97).
Nel caso di specie, però, non si è verificata alcuna violazione di tali limiti, in quanto la commissione si è limitata a introdurre scaglioni di valore nell’ambito del punteggio massimo previsto dal bando per ciascun criterio, senza alterare l’equilibrio tra i criteri stabiliti.
Pertanto, la determinazione dei sub-punteggi risulta conforme alla lex specialis e ha contribuito a rendere più trasparente e verificabile il giudizio tecnico, specificando in maniera puntuale le modalità di attribuzione dei punteggi.
La sentenza annotata chiarisce il controverso aspetto del potere della commissione giudicatrice di introdurre sub criteri e sub pesi di valutazione delle offerte nelle gare ad aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e può costituite, pertanto un’utile guida per il corretto operare dei componenti, interni o esterni, delle commissioni giudicatrici.
dott. Antonello Accadia