Lo Stato ha ampliato, con il decreto fiscale del 2019, le ipotesi di utilizzo di altri soggetti per assicurarsi le riscossioni dei  crediti fiscali nei confronti delle imprese appaltatrici di determinati  contratti di appalto di opere o servizi.

Sono in vigore, infatti, dallo scorso 1° gennaio 2020, i nuovi obblighi introdotti dal decreto – legge n. 124/2019, che impegnano i committenti a controllare il regolare versamento delle ritenute fiscali effettuare sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati dall’appaltatore nell’esecuzione di opere o servizi oggetto di contratti d’importo superiore a 200 mila euro se ricorrono le condizioni previste dalla stessa disposizione.

Tale obbligo, operativo a decorrere dalla scadenza del termine di versamento delle ritenute Irpef effettuate nel mese di gennaio, ossia dal 16 febbraio prossimo, interessa, in particolare, i soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle imposte sul reddito delle persone giuridiche.

La disciplina normativaLe disposizioni sono contenute nel nuovo articolo 17 – bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, aggiunto dal richiamato articolo 4 del decreto fiscale del 2019.

L’Agenzia dell’Entrate, con la risoluzione 24 dicembre 2019, n. 109, ha emanato le istruzioni operative per la compilazione delle deleghe di versamento delle ritenute erariali e ha istituito un apposito codice “09” identificativo del committente da inserire nel modello F24.

Ambito soggettivo – Sono impattati dalla suddetta normativa gli enti pubblici e privati con o senza oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciale, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (art. 2 DPR 29 settembre 1973, n. 598) le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, le società o le associazioni costituite fra artisti e professionisti per l’esercizio in forma associata dell’arte o della professione (art. 5 DPR 29 settembre 1973, n. 597) e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole (art 51 DPR 597/1973).

Ambito oggettivo – Oggetto delle verifiche sono gli appalti, i subappalti, gli affidamenti a soggetti consorziati o i rapporti comunque denominati per la realizzazione di servizi o opere caratterizzati dalle seguenti tre condizioni:

  1. importo complessivo annuo del contratto superiore a 200.000 euro;
  2. contenuto dell’appalto con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede o con l’utilizzo di beni strumentali riconducibili allo stesso committente;
  3. assenza in capo all’impresa appaltatrice dei requisiti soggettivi  che comportano l’esclusione dal perimetro di applicazione della norma (ex comma  5 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs n. 241).

Ciascuna amministrazione, come qualsiasi altro committente pubblico, è tenuta a verificare il regolare versamento delle ritenute fiscali da effettuare da parte dell’appaltatore sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nei suddetti contratti di appalto e, in caso di inadempimento, è soggetta al pagamento di una somma pari alla sanzione prevista per il mancato pagamento.

I contratti pubblici che potrebbero ricadere nell’ambito di applicazione della norma, ricorrendo le tre condizioni legali, potrebbero essere, a titolo esemplificativo, quelli relativi ai servizi di trasporto scolastico, con utilizzo di automezzi dell’ente; i servizi di mensa scolastica con utilizzo dei centri di cottura o di cucine di proprietà dell’ente; i servizi teatrali o culturali svolti presso le strutture dell’amministrazione committente; i servizi sociali o educativi, svolti con prevalente utilizzo di mano d’opera presso le strutture dell’ente (casa di riposo, casa di cura, RSA, asili e scuole, ecc.).

L’obbligo riguarda, com’è ovvio, anche i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020 ma ancora in corso di efficacia.

Gli obblighi dell’appaltare – L’appaltatore deve provvedere al versamento delle ritenute con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione in deroga all’articolo 17 del medesimo D. Lgs. n. 241.

Entro cinque giorni dal versamento delle ritenute (il primo adempimento scadrà, quindi, il 21 febbraio prossimo), l’appaltatore, nel rispetto delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate, deve trasmettere all’amministrazione committente le deleghe di pagamento (F24) e l’elenco dei dipendenti impiegati nell’appalto nel mese precedente con l’indicazione di: (i) codice fiscale dei lavoratori; (ii) ore di lavoro per l’appalto; (iii) ammontare delle retribuzioni collegate all’appalto; (v) dettaglio delle ritenute fiscali operate, con indicazione di quelle riconducibili all’appalto (cfr. Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 109/2019).

In alternativa, l’appaltatore dovrà produrre la certificazione dell’Agenzia delle Entrate da cui risulti l’esonero dagli obblighi di cui all’art. 17 – bis in quanto in possesso dei requisiti di garanzia previsti al quinto comma della disposizione in commento.

I requisiti gi garanzia – Le nuove regole non trovano applicazione se  l’appaltatore, subappaltatore, ecc,, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista:

  1. è in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi con versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio;
  2. non ha iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; per le somme oggetto di piani di rateazione non deve essere intervenuta intervenuta decadenza.

Nel caso l’Amministrazione abbia provveduto a segnalare all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità riscontrata, l’appaltatore può regolarizzare la sua posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (e art. 13 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472).

Subappalto –  Il subappaltatore deve trasmettere la certificazione o i documenti previsti al committente e all’appaltatore, oppure solo all’appaltatore per l’inoltro al committente.  Sembra che quest’ultimo, in caso non siano rispettati gli obblighi di trasmissione o riscontri un’omessa o insufficiente versamento debba provvedere a sospendere il pagamento all’appaltatore fino al 20% dell’importo complessivo dell’opera o servizio. Su questo aspetto sarebbe importante un urgente chiarimento dell’Agenzia delle Entrate al fine di evitare qualsiasi contestazione da parte dell’appaltatore.

Gli obblighi dell’amministrazione committente –  L’amministrazione committente deve verificare se il contratto di appalto, subappalto, ecc.  rientri o meno, per importo e per le altre condizioni oggettive, nel perimetro di applicazione del nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, e, in caso affermativo, deve effettuare i relativi controlli  sulla sufficienza dei versamenti effettuati e sull’assenza di compensazioni, a meno che con riceva la certificazione di esonero da parte dei soggetti tenuti agli obblighi di versamento delle ritenute.

In caso di mancata trasmissione della delega con l’elenco dei lavoratori impiegati o di  riscontro negativo sui versamenti delle ritenute, l’amministrazione deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati  fino a concorrenza dell’importo delle ritenute non versate e comunque fino a un massimo del 20% del valore del contratto; inoltre, devono  inviare, entro 90 giorni,  apposita segnalazione all’Agenzia delle entrate.

L’Amministrazione, ancorché non espressamente previsto dalla norma,  può invitare l’appaltatore inadempiente a regolarizzare la sua posizione prima di applicare la sanzione e, in ogni caso, prima della scadenza del termine per la segnalazione all’Agenzia delle entrate.

Cosa fare – Nell’immediato, le amministrazioni devono provvedere ad una tempestiva ricognizione dei contratti in corso, per verificare quali sono gli appalti interessati dalla normativa in corso di efficacia al 1° gennaio del corrente anno.

Sempre nell’immediato, il dirigente di vertice deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili degli adempimenti fornendo le indispensabili istruzioni operative, fra le quali quelle per acquisire dall’appaltatore la certificazione dell’Agenzia delle entrate sui requisiti soggettivi e le relative verifiche da effettuare, anche a campione, su quanto dichiarato.

Per i nuovi contratti , è opportuno inserire nell’ atto da stipulare  se trattasi o meno di appalto rientrante nell’ambito oggettivo di applicazione della normativa in esame e le clausole sugli obblighi delle due Parti.

Una possibile organizzazione per far fronte ai nuovi adempimenti, potrebbe prevedere la suddivisione dei compiti fra il RUP di ciascun appalto interessato e il responsabile del servizio finanziario, come da seguente sintetico schema operativo:

  1. Il RUP comunica al servizio finanziario se quel contratto di appalto rientra o meno, nel perimetro di applicazione del nuovo articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, e, ove ricorra il caso, trasmette la certificazione dell’appaltatore sulle circostanze soggettive di non applicazione della disposizione. Se ricorrono le condizioni di applicazione della normativa, il RUP trasmette, sempre al servizio finanziario, copia della delega di pagamento inviata dall’operatore economico unitamente all’elenco dei lavoratori impiegati ai fini del riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati.
  1. Il responsabile finanziario, in fase di esecuzione dei controlli amministrativi, contabili e fiscali sul relativo atto di liquidazione dell’importo dovuto all’appaltatore (art. 184, comma 4, del Tuel),  provvede, in mancanza della delega con l’elenco dei lavoratori impiegati o in caso di riscontro negativo sui versamenti effettuati a: (i)  invitare a regolarizzare la posizione entro un breve periodo; (ii) in mancanza di regolarizzazione nel termine assegnato, sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice nei limiti del 20%; (iii)  inviare entro 90 giorni apposita segnalazione all’Agenzia delle entrate.

Questa verifica, com’è ovvio, è aggiuntiva rispetto a quelle di regolarità fiscale da effettuare per qualsiasi pagamento da 5.000 euro, come previsto dall’art. 48 bis comma 1 e 2-bis del DPR 602 del 1973.

Reverse charge – Per completezza, si annota che la disposizione in commento, con la modifica all’art. 17 del DPR n. 633 del 1972, estende l’inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente.

Le PA sono escluse dal reverse charge, come previsto dal novellato art. 17, comma sesto, lett. a-quinquies, DPR 633, secondo cui “La disposizione […] non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società di cui all’articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.


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