IN POCHE PAROLE …
È irricevibile un ricorso presentato oltre i 30 giorni dalla data di accesso agli atti, non è essendo più applicabile la vecchia “proroga tecnica” di 15 giorni in caso di richiesta di accesso agli atti.
Il nuovo codice dei contratti pubblici impone alla stazione appaltante obblighi precisi di pubblicazione digitale, e, al contempo, restringe gli spazi temporali.
Il termine per impugnare, come nel precedente ordinamento, decorre solo dalla reale disponibilità degli atti, ma con il Codice del 2023 cambia il calcolo dei termini per i ricorsi nelle gare pubbliche, non essendo più prevista la proroga di 15 giorni in caso di richiesta di accesso agli atti da parte dell’operatore economico.
TAR Campania, sez. IX , sentenza, 29 maggio 2025, n. 4113 – Pres. G. Passarelli Di Napoli. Est. R. Palma
Il caso
Il giudizio riguarda la richiesta di annullamento del provvedimento di aggiudicazione con cui un’ASL ha affidato la fornitura di arredi sanitari e non sanitari, all’esito di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico.
La ricorrente affida il ricorso a tre motivi: i) la mancata esclusione del R.T.I. aggiudicatario per non avere prodotto con l’«offerta tecnica» le schede tecniche dei prodotti e le certificazioni del materiale offerto, in violazione della lex specialis di gara; ii) l’omissione nell’offerta economica per tutti gli articoli del lotto 2 del codice prodotto, necessario per identificare in modo inequivoco l’articolo oggetto della fornitura, in violazione di una prescrizione del disciplinare; iii) l’illegittima attribuzione all’aggiudicatario del massimo del punteggio, nonostante le carenze dell’offerta.
E’ da precisare che la stazione appaltante non aveva reso disponibili da subito i documenti di gara, cui il ricorrente ha avuto accesso solo a seguito di apposita istanza il 6 marzo 2025. Tuttavia, il ricorso risulta notificato solo il 18 aprile 2025, ben oltre i 30 giorni previsti dal codice del processo amministrativo.
La sentenza
Il TAR Campania ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività di impugnazione.
Il Collegio ha precisato che la gara trovava la sua disciplina nel nuovo Codice del 2023, efficace per le procedure avviate dal 1° luglio 2024 (art. 226, d.lgs. 36/2023).
Il Giudice amministrativo, in particolare, ha chiarito che, per valutare la tempestività dell’impugnazione, occorre fare riferimento al combinato disposto dell’art. 120 del c.p.a. e degli artt. 36 e 90 del D.Lgs. 36/2023, che disciplinano le norme procedimentali e processuali in tema di accesso agli atti di gara
Più in dettaglio, il novellato art. 120 c.p.a., sostituito dall’art. 209 del Codice, prevede, al comma 2, che il termine di 30 giorni per presentare ricorso decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione (art. 90), oppure da quando gli atti sono effettivamente messi a disposizione sulla piattaforma digitale (art. 36, comma 1 e 2 ), mentre non è più ammesso il differimento di 15 giorni del termine, conseguente alla richiesta di accesso agli atti, come invece era previsto nel precedente regime normativo.
Conclusione
Riassumendo, il nuovo impianto normativo, secondo il TAR Campania, prevede che il termine di 30 giorni decorra dalla data in cui l’operatore economico ha avuto effettiva conoscenza degli atti tramite la piattaforma digitale. Tuttavia, non ammette più il differimento del termine in caso di richiesta di accesso agli atti, come invece consentito dal previgente testo dell’art. 120 c.p.a. e dalla giurisprudenza formatasi sotto il D.Lgs. 50/2016, secondo cui il termine di impugnazione delle aggiudicazioni, pari a 30 gg, doveva essere incrementato di ulteriori 15 giorni nel caso in cui il soggetto potenzialmente ricorrente avesse formulato istanza di accesso agli atti entro i primi 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
La sentenza annotata non lascia spazio ad interpretazioni estensive o proroghe, sostenendo che l’azione va proposta entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti [1].
Il nuovo pronunciamento del TAR Campania consolida, quindi, la giurisprudenza di prime cure formatasi con riferimento alle procedure normate dal D.Lgs 36/2023 (cfr. TAR Lazio, Roma , sez. IV, sent. 1.7.2024, n. 13225; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 24.11.2024, n. 2882, secondo cui “... né può certo valere a rimettere in termini la ricorrente la successiva presentazione di una istanza cin cui ha chiesto di potere accedere alle offerte nelle parti oscurate, pena l’aggiramento del termine di decadenza …: diniego formatisi su di essa ha invero carattere meramente confermativo della decisione di oscuramento adottato“).
Il segnale della giurisprudenza amministrativa di primo grado è chiaro: i nuovo Codice dei contratti impone tempi certi e trasparenza digitale, ma richiede anche tempestività assoluta da parte degli operatori economici. La tempestività è un vincolo non solo per la stazione appaltante e il RUP, ma anche per l’operatore economico.
Più articolata e meno netta è la posizione del Consiglio di Stato. Il Giudice di appello, infatti, ha ritenuto tempestivo il ricorso, nel caso in cui la stazione appaltante non abbia messo a disposizione del ricorrente tutti gli atti del procedimento di gara, se non a seguito della richiesta di accesso da quest’ultima avanzata. In questo caso, il termine per impugnare non può iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso (cfr. Cons. St. sez. V, 18.10.2024, n. 8352). Secondo sempre il Consiglio di Stato, il ricorso deve considerarsi tempestivo se la stazione appaltante ha messo a disposizione del ricorrente gli atti del procedimento di gara in data successiva alla comunicazione ex art. 90, in quanto, anche in questo caso, il termine per impugnare non può iniziare a decorrere se non dall’ostensione della documentazione (Cons. St., sez. V, sent. 25.2.2025, n. 1631).
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.
[1] Cfr. Il Rup e i responsabili di fase, [a cura di Giuseppe Panassidi], Giappichelli Editore, Torino, 2025, cap. VIII “Digitalizzazione dei contratti e trasparenza delle procedure, pagg 259-287, cap 4 .2 “La disciplina procedimentale e processuale”
