Negli appalti dei servizi di natura intellettuale non vi sono costi di sicurezza da indicare nell’offerta economica. 

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 maggio 2017, n. 2098, Presidente S. Santoro, Estensore F.G. Spisani.

A margine

Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato affronta – anche nell’ottica del nuovo Codice appalti, così come modificato dal  Decreto correttivo n. 56 del 2017 – il tema dei costi della sicurezza aziendali (cioè, propri del concorrente-imprenditore e della sua impresa) per gli appalti di servizi di natura intellettuale. E conclude che per tali servizi non vi sono costi di sicurezza da indicare nell’offerta economica.

Il caso esaminato dal Collegio riguarda una gara di servizi per software, in cui uno degli offerenti aveva indicato i costi della sicurezza in misura “pari a zero” – nonostante il disciplinare di gara imponesse che tali costi fossero dettagliati. Secondo la stazione appaltante, invece, i costi della sicurezza “pari a zero” sono propri delle sole forniture e, di conseguenza, l’offerta del concorrente è stata giudicata irricevibile. Secondo il Collegio, invece, quando la fornitura riguarda un servizio di natura intellettuale, i costi di sicurezza non sono configurabili e, in conseguenza, non si può escludere il concorrente per asserita violazione dell’articolo 87, comma 4, del Dlgs 163/2006 (oggi articolo 50, Dlgs 50/2016), dovendosi valutare in concreto se la dichiarazione relativa all’offerta economica sia congrua.

Il confine tra forniture di servizi di natura intellettuale ed altri tipi di servizi assume rilievo con l’evolversi delle professioni verso strutture imprenditoriali, articolate in organismi complessi, destinati ad operare non solo presso la sede professionale ma anche presso l’utente, anche in forme societarie complesse.

La decisione del Consiglio di Stato, peraltro, risulta pienamente coerente con l’art. 50 D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017  (quest’ultimo, in vigore dal 20 maggio 2017), in cui si conferma la differenza degli appalti di servizi di natura intellettuale rispetto ad altri servizi, esonerando i primi, per la loro matrice personale, dalle clausole sociali che garantiscono generica stabilità occupazionale. La decisione in commento – al pari del chiarimento contenuto nel I Correttivo – tuttavia, ha anche il pregio di sottolineare il lungo percorso giurisprudenziale in materia, che ancora necessita di definizione. Il Correttivo, infatti, aiuta ma non risolve il problema dei contratti “di confine” fra forniture e lavori (ad esempio, progettazione e servizi di misurazione/georeferenziazione) o forniture e servizi (ad esempio, fornita di software ed assistenza), in cui la componente “intellettuale” è difficilmente distinguibile da quella “operativa”, che invece richiede (quest’ultima) l’esposizione dei costi della sicurezza aziendali.


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