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Avvalimento del requisito di iscrizione ad albo regionale2 min read

L’ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento, consentendo a imprese di per sé sprovviste di determinati requisiti di fare propri quelli ad esse prestati da altri operatori economici, va esclusa per le attestazioni di idoneità e/o iscrizioni ad albi professionali, trattandosi di requisiti personali, spesso conseguenti a verifiche o prove d’esame, che non possono diventare oggetto di circolazione in favore di soggetti privi dell’abilitazione medesima.

Tar Campania, Salerno, sez. I, sentenza 26 marzo 2019, n. 482, [1] Presidente Riccio, Estensore Maffei

A margine

Il fatto

Un Comune esclude la società ricorrente da una gara per l’affidamento dell’appalto del servizio di trasporto scolastico ai sensi del d.lgs. 50/2016 [2] poiché non in possesso del requisito di partecipazione dell’iscrizione all’albo regionale delle imprese che gestiscono il predetto servizio richiamando i pareri ANAC n. 218 del 2013 [3] e n. 2 del 2012 [4] sull’impossibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento onde sopperire all’assenza di requisiti di idoneità professionale.

La ditta ricorre dunque al Tar affermando che il suo possesso dei requisiti di ordine generale e soggettivi prescritti dal bando induceva a ritenere che l’iscrizione all’albo in parola rilevasse esclusivamente alla stregua di un requisito tecnico – professionale, e dunque suscettibile di avvalimento.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso affermando che il possesso del requisito di partecipazione in esame non poteva essere comprovato mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Infatti l’ammissibilità dell’istituto dell’avvalimento, consentendo ad imprese di per sé sprovviste di determinati requisiti di fare propri quelli ad esse prestati da altri operatori economici, va esclusa per le attestazioni di idoneità e/o iscrizioni ad albi professionali, trattandosi di requisiti personali, spesso conseguenti a verifiche o prove d’esame, che non possono diventare oggetto di circolazione in favore di soggetti privi dell’abilitazione medesima.

In particolare, pur essendo il ricorso all’avvalimento in linea di principio legittimo, per i requisiti strettamente personali di carattere generale vige un’evidente preclusione, poiché tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento, riguardando viceversa la mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente — quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore — a partecipare alla gara d’appalto e ad essere come tale contraente con la pubblica amministrazione (T.A.R. sez. II – Bologna, 25/05/2015, n. 491 [5]).

In altri termini, l’avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l’impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l’espletamento dell’appalto, dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria.

Fanno invece eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cd. requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cd. requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento. (Consiglio di Stato sez. III, 26/02/2019, n. 1327 [6]; Consiglio di Stato sez. V, 28/07/2015, n. 3698 [7]).

Pertanto il ricorso è respinto.