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Carenze dell’offerta in ordine al rispetto dei CAM3 min read

IN POCHE PAROLE….

La carenza delle certificazioni di conformità ai CAM comporta l’esclusione dalla gara.


Tar Lazio, Roma, sez. I bis, sentenza 2 agosto 2021, n. 9140 [1], Pres. Anastasi, Est. Di Mauro


Se i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito del disciplinare di gara, l’offerente non può limitarsi ad allegare una dichiarazione di impegno in ordine al rispetto dei CAM ma deve produrre le certificazioni di conformità richieste in fase di gara, pena l’esclusione.


A margine

La ditta seconda classificata di una procedura aperta per la fornitura di 40.000 paia di scarponcini multifunzione di sicurezza impugna l’aggiudicazione finale affermando che la contro interessata non avrebbe comprovato i requisiti richiesti dalle Specifiche tecniche parte della lex specialis di gara in ordine al rispetto dei criteri ambientali minimi.

La sentenza – Il Collegio accoglie il ricorso evidenziando che l’obbligatorietà dei criteri ambientali minimi è espressamente stabilita dalla legge e che, nel caso in esame, tale obbligo è stato effettivamente osservato, posto che i CAM sono stati espressamente recepiti nell’ambito delle Specifiche tecniche allegate al Capitolato tecnico.

L’aggiudicataria non ha prodotto quando specificamente richiesto dalla lex specialis di gara in conformità al decreto ministeriale 17 maggio 2018 [2] (Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle), al fine di dimostrare la conformità del prodotto e dei propri processi produttivi ai criteri ambientali minimi, bensì soltanto una dichiarazione sostitutiva di certificazione, con la quale si è impegnata ad assicurare il rispetto dei suddetti criteri in fase esecutiva.

In particolare ha dichiarato unicamente che “si impegnerà a richiedere alla ditta fornitrice della pelle, l’osservanza dei limiti sul consumo di acqua (…) come previsto dal Decreto Ministeriale 17/05/2018 [2] (…)”.

Il disciplinare richiedeva invece che “l’offerente dovrà fornire una dichiarazione di conformità supportata dalla documentazione tecnica e dai rapporti di prova per la determinazione della richiesta chimica di ossigeno nelle acque” secondo specifici metodi di misura, in relazione “alle medie delle misurazioni effettuate nell’anno precedente l’offerta. I dati dovranno dimostrare la conformità del sito di produzione o, se l’effluente è trattato esternamente al sito, dell’impianto di trattamento delle acque reflue (…)”.

Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l’esclusione dell’operatore dalla gara come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 14 maggio 2020, n. 66 [3]; TAR Toscana, Sez. III, 20 febbraio 2020, n. 225 [4]).

Quanto al momento in cui deve essere verificato il rispetto dei suddetti criteri, si osserva che, con specifico riferimento ai CAM relativi alla categoria merceologica oggetto del giudizio, la suddetta valutazione è stata già compiuta dal decreto ministeriale 17 maggio 2018, il quale ha distintamente indicato le “Specifiche Tecniche”, il cui possesso deve essere dimostrato in sede di offerta con le modalità stabilite, rispetto ai “Criteri premianti”, che l’Amministrazione può prendere in considerazione ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, e alle “Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali”, il cui rispetto va quindi accertato soltanto in fase esecutiva.

Le “Specifiche Tecniche” fanno riferimento, quanto alla dimostrazione dei requisiti, al soggetto “offerente” e indicano, talora, la necessità di comprovare determinati elementi “nell’anno precedente l’offerta”.

Risulta, inoltre, che il decreto ministeriale abbia preso in considerazione l’onerosità insita nella prova di determinate “Specifiche Tecniche”, stabilendone l’applicazione soltanto al di sopra di una certa soglia di valore dell’affidamento.

D’altro canto, nel caso di specie, il recepimento delle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 17 maggio 2018 [2] non è avvenuto in modo acritico da parte dell’Amministrazione, la quale ha opportunamente selezionato – trasfondendoli nel Capo IX delle Specifiche tecniche – i soli requisiti ritenuti pertinenti rispetto alla commessa.