Nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

Anac, delibera 27 febbraio 2019, n. 140

A margine

Il fatto

Viste le istanze di chiarimenti pervenute all’Autorità in ordine alle garanzie che possono essere richieste nelle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, l’ANAC ha deciso di fornire ulteriori chiarimenti in merito ai casi in cui è necessaria la richiesta della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e della garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.

La delibera

Richiamate le Linee guida 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, e in particolare il punto 4.3.3, l’Autorità ricorda che:

  1. l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, prevede che «Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo»;
  2. mentre l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici stabilisce che «È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati».

Considerato che:

  • l’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici nel definire i casi in cui la stazione appaltante può non richiedere la garanzia definitiva non fa riferimento ad una soglia di importo ma a tipologie specifiche di appalti, tra cui, in primis, quella degli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, ossia degli «affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro» affidati «mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici», per i quali è, quindi, richiesta la doppia condizione di importo inferiore a 40.000 euro e di affidamento diretto,
  • e che anche l’articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice richiama gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante affidamento diretto,

l’Autorità chiarisce che nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro assegnati mediante procedure diverse dall’affidamento diretto, le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, ultimo periodo e la garanzia definitiva di cui all’articolo 103, comma 11, del Codice dei contratti pubblici.


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