Nella valutazione dell’offerta tecnica lo sbarramento va operato con riferimento ai valori “assoluti” delle offerte tecniche, ovvero al risultato derivante dall’applicazione dei punteggi come previsti dal metodo di gara in relazione ai singoli parametri, in quanto il suo scopo è di assicurare un filtro di qualità impedendo la prosecuzione della gara a quelle offerte che non raggiungano uno standard minimo corrispondente a quanto prefissato dalla lex specialis.

Tar Lazio, sez. II ter, sentenza 22 luglio 2019, n. 9781Pres.Morabito, Est. Gatto Costantino

A margine

La società aggiudicataria di una gara europea ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di “servizi di consulenza professionale e supporto specialistico a un Programma europeo” impugna l’annullamento dell’aggiudicazione a suo favore a fronte del ricorso della ditta seconda classificata la quale lamentava, tra le altre cose, l’erronea applicazione della soglia di sbarramento dei punti dell’offerta tecnica (per l’ammissione alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica) applicata a punteggi non ancora riparametrati.

La Commissione, condividendo tale censura, riteneva che la clausola della lex specialis relativa alla riparametrazione dei punteggi tecnici avrebbe dovuto essere interpretata nel senso di imporre la verifica del superamento o meno della soglia tecnica di sbarramento facendo riferimento ai punteggi già riparametrati e non a quelli effettivi assegnati al concorrente, come avvenuto in precedenza. Tale circostanza comportava quindi un cambiamento della graduatoria finale con l’individuazione di altra impresa aggiudicataria.

La ditta afferma dunque davanti al Tar che la soglia di sbarramento non poteva essere valutata dalla Stazione appaltante facendo riferimento ai punteggi riparametrati e che tale esigenza presiede anche allo svolgimento delle varie fasi della gara, come la verifica dell’anomalia.

La sentenza

Il Tar afferma come principio generale che la soglia di qualità deve riferirsi a punteggi non riparametrati al fine di evitare che la riparametrazione, in quanto volta ad operare un opportuno riequilibrio del punteggio tecnico e a mantenere il rapporto corretto con il peso dell’offerta economica, influisca sulla selezione dei minimi standard cui si vuole subordinare l’ammissione dell’offerta alla fase di verifica successiva, e consenta così ad offerte oggettivamente prive di requisiti minimi di qualità di superare quel filtro che tale soglia assicura.

Posto che l’individuazione della soglia così come la scelta di consentire la riparametrazione, sono frutto di attività discrezionale della PA che attiene al governo della gara ed alla predeterminazione delle relative regole, è necessario che il concreto disimpegno di tale discrezionalità risponda a canoni di logica e di ragionevolezza.

Per cui, laddove la S.A. decida di applicare una soglia “rigida” di qualificazione, ovvero espressa in valori assoluti, quest’ultima non potrà che operare anteriormente alla riparametrazione e quindi sui valori altrettanto “assoluti” come emersi all’esito dell’esame delle offerte tecniche.

Laddove voglia applicare invece la soglia alle offerte come riparametrate, allora anche la soglia non potrebbe che dover essere riparametrata in maniera corrispondente, per mantenere la stessa percentuale di sufficienza rispetto al massimo del valore del “peso” attribuito all’offerta tecnica e garantire così la neutralità della riparametrazione rispetto al meccanismo di filtro proprio della soglia (in altri termini, dovrebbe prevedersi una sorta di “doppia” soglia, ovvero una soglia assoluta – da applicarsi nel caso in cui non si verifichino i presupposti per la riparametrazione – ed una soglia relativa – da applicarsi nel caso in cui tali presupposti si verifichino, costituita dalla prima adeguata alla percentuale di riparametrazione concretamente risultante dalle relative operazioni).

Ponendosi la predeterminazione di una soglia minima di punteggi di qualità delle offerte quale criterio di filtro delle offerte stesse ai fini della prosecuzione della gara, la riparametrazione deve rimanere neutrale rispetto alla verifica della soglia e dunque non può che essere applicata alle offerte non riparametrate (oppure, se prevista ex post, deve essere costruita sulla base di  una soglia “mobile” che vari all’eventuale variazione del punteggio in conseguenza della riparametrazione laddove se ne verifichino i presupposti ed in maniera percentualmente corrispondente).

Pertanto il Tar accoglie il ricorso.

di Simonetta Fabris


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