IN POCHE PAROLE…

La stazione appaltante non può subordinare i compensi per i servizi di ingegneria e architettura  all’esito della richiesta di finanziamento. Le attività necessarie per redigere il DOCFAP, occorrente per accedere ai finanziamenti, rientrano nei servizi di ingegneria e architettura. Non è quindi conforme alla normativa prevedere un compenso forfettario massimo valido per due anni, ma deve essere  utilizzare il parametro delle tariffe ministeriali . Il DOCFAP, in quanto documento preliminare alla progettazione, non può essere affidato insieme al progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), ma deve essere oggetto di un affidamento separato da parte della stazione appaltante.

Sono queste, in sintesi, le  indicazioni dell’ANAC nel parere di precontenzioso formulato con deliberazione n. 102 del 19 marzo scorso. Il parere deve essere attualizzato e letto con riferimento alle modifiche sull’equo compenso per i servizi tecnici  introdotte dall’art. 14 del decreto correttivo all’art. 41 del Codice, commi 15 e seguenti.


Parere di precontenzioso dell’ANAC

LINK utili

D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, art. 191

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 41

L. 21 aprile 2023, n. 49, legge sull’equo compenso


In una procedura di gara per l’affidamento della redazione del DOCFAP, finalizzato alla richiesta del finanziamento, e del servizio di redazione del progetto esecutivo, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, la stazione appaltante prevede nel disciplinare di gara che l’operatore economico per l’incarico di progettazione sia compensato con le seguenti modalità: con la somma forfettaria massima di  30.000 euro (per i due anni di contratto), per le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), necessario alla richiesta di finanziamento; con le somme messe a disposizione dal finanziamento stesso per  le attività di progettazione,  con la precisazione che il progettista  non avrà l’obbligo di procedere alla completa progettazione qualora non venisse comunicato il finanziamento.

L’OICE, Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica, in qualità di associazione di categoria, contesta la procedura di gara avviata e presenta istanza di parere all’ANAC. L’Associazione, in particolare, richiama, a fondamento dell’istanza: l’art. 191 del TUEL (D.lgs. 267/2000), secondo cui gli enti locali possono effettuare spese solamente in presenza di un impegno contabile regolarmente registrato e dell’attestazione di copertura finanziaria; la giurisprudenza della Cassazione (sent. 24447/2015), che ha sottolineato come l’art. 191 sia posto a presidio dei principi di legalità, correttezza e trasparenza della gestione, oltre che a garanzia del contenimento della spesa pubblica, che sarebbero compromessi dall’affidamento di incarichi in mancanza di una copertura finanziaria certa;  infine, eccepisce che la clausola del disciplinare come formulata si porrebbe  in contrasto con il principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023, che impone di riconoscere al professionista un compenso non inferiore a quello previsto dalle tabelle ministeriali.

L’ANAC, con il parere annotato, è dell’avviso che:  “I compensi per i servizi di ingegneria e architettura oggetto della procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali, secondo la novella normativa, assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura.  Il DOCFAP è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE)”.

L’Autorità richiama, a sostegno della tesi sostenuta, fra l’altro, la giurisprudenza del Consiglio di  Stato (sez. V, Sent. 3.2.2025, n. 844), secondo cui “le tabelle ministeriali per la determinazione dei corrispettivi fungono … da strumento per la «individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento», a carattere vincolante per le stazioni appaltanti, a differenza peraltro da quanto accadeva nella vigenza del precedente art. 24, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, che considerava le tabelle ministeriali quale mero «criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento» (cfr. al riguardo Cons. Stato, sez. V, sent. 29 marzo 2019, n. 2094). Menziona, inoltre, la delibera n. 343 del 20 luglio 2023  dove la stessa Autorità sostiene «in base alla nuova disciplina dell’equo compenso recata dalla legge 49/2023, nei servizi di ingegneria e architettura non è consentita la fissazione di un corrispettivo inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle tabelle ministeriali“.

In sintesi, censura l’operato della stazione appaltante, ritenendolo  non  conforme alla normativa e suggerisce all’amministrazione di agire in autotutela.

Come avverte l’Autorità, il parere è reso ai sensi dell’art. 220, comma 1, del Codice, per cui  la stazione appaltante può discostarsene , ma dovrà ricordarsi di comunicare, entro quindici giorni, il provvedimento motivato  alle parti interessate e alla stessa ANAC, che potrà proporre ricorso (ex  comma 3 dello medesimo art. 222).

La soluzione del decreto correttivo

Il parere dell’ANAC mantiene la sua attualità anche dopo l’entrata in vigore del decreto correttivo  (d.lgs. 31.12.2024, n. 209),  ma deve essere letto contestualmente alla disciplina «speciale» introdotta all’art. 41 per gli affidamenti  dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura pari o superiore a 140.000 euro e  per quelli d’importo inferiore a 140.000 euro, che introduce una  soluzione per contemperare le esigenze di equa remunerazione con quelle di concorrenza.

In particolare, con la modifica dell’art. 41 ad opera dell’art. 14 del correttivo, il legislatore conferma  che i corrispettivi per questi servizi devono essere determinati secondo le modalità di cui all’all. I.13 al codice ai fini dell’individuazio­ne dell’importo da porre a base di gara e precisa che tale importo deve essere comprensivo di compensi e oneri e spese accessorie, fisse e variabili, ma prevede allo stesso tempo:

  • per gli affidamenti d’im­porto pari o superiore a 140.000, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, nel rispetto dei seguenti limiti: a) il 65% dell’importo da porre a base di gara componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio del­l’equo compenso; b) il restante 35% dell’importo da porre a base di gara, per garantire un equilibrio tra la componente tecnica e quella economica, oggetto di offerte al ribasso, ma entro il limite del 30% (come avviene per i contratti ad alta intensità di manodopera);
  • per i servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, che i corrispettivi, da determinare sempre secondo le modalità previste nel relativo all. I.13, possano essere ridotti in percentuale non superiore al 20%. In pratica, il RUP deve definire nella richiesta di preventivo all’operatore economico il corrispettivo secondo i parametri dell’all. I.13 e chiedergli il ribasso che intende praticare entro il limite legale del 20%.

Giuseppe Panassidi, avvocato


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