L’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto opportuno, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 213, secondo comma, del Codice dei contratti pubblici come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, adottare, con apposite Linee guida, uno specifico atto regolatorio sul tema delle consultazioni preliminari di mercato, in considerazione della generale rilevanza di tale istituto nell’ambito della contrattualistica pubblica.

In particolare, lo schema di Linee guida, non vincolanti, contiene indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto delle consultazioni preliminari di mercato, di cui agli articoli 66 e 67 del Codice.

Ricordiamo che l’art. Art. 66 (Consultazioni preliminari di mercato) prescrive che:

  1. Prima dell’avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell’appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti ((da esse programmati)) e dei requisiti relativi a questi ultimi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l’effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Mentre l’art. 67 (Partecipazione precedente di candidati o offerenti) prevede che:

  1. Qualora un candidato o un offerente o un’impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all’articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell’offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell’offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonchè la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
  2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l’offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
  3. Le misure adottate dall’amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall’articolo 99 del presente codice.

Il documento posto in consultazione fino al 20 settembre 2018 alle ore 18.00, tratta:

  • le finalità e contesto dell’istituto;
  • l’ambito di applicazione;
  • il procedimento di consultazione;
  • il procedimento selettivo a valle della consultazione;
  • l’esclusione dal procedimento selettivo.

Documento in consultazione

Nota illustrativa

 


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