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Contratti MEPA e bollo virtuale10 min read

Il quesito

La domanda del nostro lettore riguarda se è dovuta  l’imposta di bollo sui contratti stipulati sul Mepa e come si assolve.

La risposta *

Com’è noto, gli ordini diretti e le richieste di offerta del Mepa sono assoggettati ad imposta di bollo, come ricorda il portale degli acquisti della PA [1].

Per il pagamento, le modalità utilizzabili, al momento, sono  (a) quelle dell’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, (in modalità virtuale previa apposita autorizzazione) (1); (b) il pagamento per mezzo del contrassegno; (c) quelle di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio.

Ciò fino a quando non sarà attivo il  servizio @e.bollo  disposto con  provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate del 19 settembre scorso [2], che associa l’Identificativo Univoco Bollo Digitale (IUBD) all’impronta del documento da assoggettare ad imposta. Il progetto “@e.bollo”, è stato previsto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 [3] (art. 1, co. 596, L. n. 147/2013) e permetterà di versare l’imposta anche con carte di credito, di debito o prepagate.

La misura – La L. di Stabilità n. 147/2013 [4] , ai commi 591 e ss, prevede che “Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis (cioè le istanze trasmesse per via telematica agli organi della Pubblica Amministrazione) e’ dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”

Il  bollo, quindi, non si paga più ogni 4 pagine, ma è riferito a tutto il documento informatico.

Cosa si fa nel frattempo – In assenza di autorizzazione all’assolvimento in modalità virtuale o di richiesta per il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, l’assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti stipulati sul Mepa  potrà avvenire da parte del fornitore solo mediante pagamento per mezzo del contrassegno.

Si pone, quindi,  il problema di come apporre i contrassegni (analogici) ai relativi ordini diretti o richieste di offerta formati e perfezionati digitalmente sul Mepa e di come poi conservarli  nel tempo.

Salvo voler richiedere apposita dichiarazione con la quali il fornitore, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità che l’assolvimento dell’imposta è stato assolta mediante contrassegno (riportando il n. di 14 cifre del contrassegno stesso), con contestuale assunzione dell’impegno a conservarlo per il tempo previsto dalla legge per le eventuali verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate, la pubblica amministrazione può richiedere al fornitore solo la consegna del contrassegno.

In questo caso, sarà l’Ente che avrà cura di apporre il contrassegno stesso su una copia analogica dell’ordine di acquisto o della richiesta di offerta (conformemente a quanto previsto dall’art. 23 del Cad [5])  e di conservarli  nei propri archivi per il tempo prescritto.

Le indicazioni in Agenda Digitale  [6]: Si legge, per quanto attiene al MEPA:

“Una delle prime applicazioni per il pagamento del bollo telematico potrebbe riguardare i contratti stipulati attraverso il MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione: infatti con la Risoluzione del 16 dicembre 2013 n. 96/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le offerte e le accettazioni di beni e/o servizi effettuate all’interno del MePA sono soggette all’imposta di bollo, ex art. 2 della Tariffa, parte I, allegata al D.P:R. n. 642/1972, solamente laddove vi sia la stipulazione del contratto. Infatti, “l’articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, prevede espressamente al quinto comma che “Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”.

Partendo dal presupposto che “lo scambio di documenti digitali tra i due soggetti concretizza una particolare procedura prevista per la stipula di detta scrittura privata”, l’ordine inviato dall’Amministrazione al fornitore attraverso la piattaforma si configura come un vero e proprio contratto, in quanto ne contiene tutti gli elementi essenziali: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto, tale documento di accettazione dell’offerta presentata da un fornitore abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

La risoluzione si conclude specificando che l’imposta di bollo è a carico del fornitore, e che le Amministrazioni sono tenute ad assicurare il rispetto delle norme che prevedono il pagamento dell’imposta; quindi il pagamento telematico del bollo sui contratti MEPA rappresenterebbe una semplificazione utile e necessaria, tenuto conto che ora le PA debbono gestire la procedura dei controlli e rendicontazioni manualmente.

Purtroppo il provvedimento del 19 settembre non è immediatamente efficace, perchè fa rinvio a successive linee guida, che dovranno essere adottate dall’Agenzia delle Entrate e dall’AGID, e comunque sono richiesti i tempi tecnici di sottoscrizione delle convenzioni tra l’Agenzia e gli intermediari.

L’attivazione del bollo telematico richiede anche un’attività di implementazione da parte delle PA, in quanto i portali web attraverso cui avviene la presentazione di istanze online devono essere collegati con l’apposito servizio di pagamento.

A questo proposito, infatti, l’articolo 15, comma 5-bis del DL 179/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni (centrali e locali) hanno l’obbligo di collegarsi al Nodo dei Pagamenti-SPC, mentre i gestori di servizi di pubblica utilità e i prestatori di servizi di pagamento possono aderire sottoscrivendo appositi accordi. Il Sistema è infatti aperto a tutti gli operatori privati interessati (banche e istituti di pagamento e moneta elettronica) che possono così operare in condizioni paritetiche e senza necessità di attivare accordi bilaterali con le Pubbliche Amministrazioni.

Recentemente sono stati sottoscritti 3 accordi con AGID per l’interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC: Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana e ICCREA Banca.

In generale, il tema dei pagamenti elettronici costituisce da tempo uno degli obiettivi portanti dell’Agenda Digitale: l’AGID ha predisposto poco tempo fa delle Linee Guida e il pagamento del bollo telematico costituisce sicuramente un altro tassello importante per la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e Amministrazioni; si tratterà di vedere – quando il nuovo metodo di pagamento sarà attivo – se verrà accolto in modo positivo dagli utenti: la vera sfida sarà rendere il sistema intuitivo ed usabile”.

FAQ Mepa – Si riportano  anche le seguenti indicazioni tratti da “faq” Mepa

D. Gli ordini diretti e le Richieste di offerta del Mepa sono esenti dall’applicazione delle marche da bollo?

R. L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di Offerta e all’Ordine Diretto d’acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – ha precisato che: il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642; le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali… che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione; le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata “Ordine Diretto”; ai sensi dell’art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori; l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del Mepa può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sitowww.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia). Per completezza, si evidenzia, infine, che l’art. 139, D.P.R. n. 207/2010, (rubricato “Spese di contratto, di registro e accessorie a carico dell’affidatario”) dispone che “Sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto….”. Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi Mepa, che prevedono che con riferimento dell’Ordine Diretto “l’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore, eccezion fatta per l’imposta di bollo eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto eccedente le prime 100 righe: in tale caso, l’onere per le 100 righe dell’Ordine Diretto è a carico del Fornitore ed è incluso nel prezzo, mentre l’eventuale eccedenza è a carico del soggetto Aggiudicatore.   In caso di determinazione forfetaria dell’eventuale imposta di bollo per l’Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”.

Con riferimento alla richiesta di offerta (RDO) non è prevista una specifica disciplina perché, il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall’Offerta del Fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il “Documento di Accettazione” firmato digitalmente viene caricato a Sistema. Pertanto, la disciplina dell’imposta di bollo seguirà quanto previsto dall’Allegato A – Tariffa Parte Prima del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642″

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* a cura della dottoressa Mary Degani, responsabile del servizio gestione dei flussi documentali di ente locale

(1) Art. 15 – Pagamento in modo virtuale [1]

[1] Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze [2], l’intendente di finanza [3] può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale.

[2] Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.

[3] Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. [4]

[4] L’Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’Intendenza di finanza [3] procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare [5] .

Art. 3 – Modi di pagamento [1]

[1] L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:

a) mediante pagamento dell’imposta a intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Art. 7.

Modalita’ di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti Informatici

1. L’imposta di bollo sui documenti informatici e’ corrisposta mediante versamento nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. L’interessato presenta all’Ufficio delle entrate competente una comunicazione contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l’anno, nonche’ l’importo e gli estremi dell’avvenuto pagamento dell’imposta.

Sezione I – Documento informatico

Art.23

1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico.