Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia il ricorso alle procedure ordinarie «semplificate» è un’ opzione possibile, alternativa alla procedura negoziata,  Diventa una scelta obbligata, invece,  per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, e costituisce,  per quelli inferiori a tale soglia, una delle condizioni per potere utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

L’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, come corretto dall’art. 25 del d.lgs. n. 56 del 2017, nel disciplinare, per gli affidamenti sotto soglia, procedure speciali differenziate per fasce di valori e tipologia di contratto, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di fare ricorso alle procedure ordinarie. La stessa norma, al comma 9, detta la disciplina «semplificata» per le procedure ordinarie sotto soglia relativamente ai termini di ricezione delle offerte, ridotti alla metà rispetto a quelli stabiliti per la procedura aperta e per quella ristretta, e alle modalità di pubblicità legale sia nel periodo transitorio che a regime.

Le procedure ordinarie – E’ possibile, quindi,  nel sotto soglia far ricorso alla procedura aperta (art. 60) e a quella ristretta (art. 61). Nella determinazione a contrarre il responsabile del servizio interessato non ha la necessità di motivare le ragione di questa scelta, trattandosi appunto di procedure “ordinarie” non sottoposte, a differenza di quelle speciali (procedure negoziate, dialogo competitivo, ecc.), a presupposti e condizioni (art. 59, c. 1: “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette..“).

Una motivazione, con riferimento ai principi di economicità e proporzionalità, semmai potrebbe essere necessaria nel caso in cui questa scelta riguardasse un affidamento di importo inferiore ai 40 mila euro. In questo caso, il responsabile dovrebbe spiegare le ragioni che giustificano l’adozione di procedure, di regola, non del tutto «appropriate» a contratti di modesto valore.

Com’è noto, nella procedura aperta qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara. Nella procedura ristretta, invece,  gli operatori economici interessati possono chiedere di partecipare ai fini della selezione qualitativa, ma possono presentare offerta soltanto quelli invitati dalla stazione appaltante  all’esito della prequalificazione e sempre che la stessa non si sia avvalsa della facoltà di ridurre il numero degli operatori economici idonei da invitare (art. 91).

I termini – Come anticipato, nei contratti sotto soglia i termini minimi previsti per le procedure ordinarie dagli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà  (art. 36, c. 9). E’ opportuno ricordare che i termini previsti dal d.lgs. n. 50 del 2016 sono già di gran lunga inferiori a quelli fissati dal precedente codice del 2006.

I termini, in particolare, se si sceglie la procedura aperta, possono essere ridotti fino a 18 giorni e, in caso di urgenza, fino a 8 giorni, mentre se si opta per la procedura ristretta a 15 giorni per la ricezione sia delle domande di partecipazione che delle offerte degli invitati e, nei casi di urgenza, rispettivamente, a 8 e a 5 giorni.

Pubblicità legale – A regime, i bandi e gli avvisi nelle procedure ordinarie sotto soglia saranno pubblicati sul profilo della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale presso l’ANAC. Fino all’emanazione del decreto del MIT sugli indirizzi generali per le pubblicazioni, gli avvisi e i bandi per lavori di importo superiore a 500 mila euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale e gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono da tale data, mentre quelli per lavori di importo inferiore a 500 mila euro nell’albo del comune dove si eseguono le opere anche ai fini degli effetti connessi alla pubblicazione (art. 36, c. 9).

In ogni caso, le amministrazioni aggiudicatrici, nel fissare i termini minimi, devono tenere conto anche nel sotto soglia dei seguenti elementi: (i) complessità dell’appalto; (ii)  tempo necessario per preparare le offerte; (iii) obbligo o meno della visita dei luoghi o della consultazione  sul posto dei documenti di gara. E per l’eventuale proroga dei termini: (iv)  del ritardo nel fornire le informazioni suppletive richieste tempestivamente; (v) di eventuali modifiche significative ai documenti di gara; (vi) dell’eventuale malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronica o delle piattaforme telematiche di comunicazione utilizzati (art. 79, richiamato al comma 9 dell’art. 36).

Lavori pubblici – Com’è noto, per i lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e fino ad importi inferiori a un milione di euro, è prevista la procedura negoziata, previa consultazione, a seconda della fascia di valore,  di almeno 10 o 15 operatori economici (art. 36, c. 2, lettere a) e b). Sopra tale soglia è sempre obbligatoria la procedura ordinaria (art. 36, c. 2, lett. d). L’utilizzo della procedura negoziata per i lavori di importo inferiore a un milione di euro comporta anche l’obbligo di applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la scelta dell’offerta (art. 95, c. 4, lett. a).

Nelle procedure di affidamento di questi appalti, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, sarà necessario nominare, quindi, una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore. I componenti della commissione, fino all’operatività dell’apposito Albo nazionale dei commissari, potranno essere nominati dalla stazione appaltante competente secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate dalla stessa (art. 216, c. 12). Una volta operativo l’Albo, le stazioni appaltanti potranno nominare al loro interno solo alcuni componenti ma non il  Presidente, che dovrà essere sempre scelto fra gli esperti iscritti all’Albo mediante pubblico sorteggio fra i nominativi comunicati dall’ANAC (art. 77, c. 3)

Conclusione – Riassumendo, per potere utilizzare anche nei lavori di importo inferiore a un milione di euro, il criterio del minor prezzo, l’unica possibilità è di porre a base di gara un progetto esecutivo e optare per le procedure ordinarie (art. 95, c. 4, lett. a). Per gli affidamenti dei lavori di importo inferiore a un milione di euro, ciascuna stazione appaltante dovrà valutare, di volta in volta , se scegliere la procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, oppure quella ordinaria con il criterio del minor prezzo ponendo in quest’ultimo caso  a base di gara obbligatoriamente il progetto esecutivo anche nei casi in cui sarebbe consentito l’affidamento sulla base del definitivo ( art. 59, c. 1-bis e 1 ter; per il periodo transitorio, v. art. 216, c. 4,  terzo e quarto periodo).

La scelta della procedura ordinaria, fra l’altro, libererebbe la stazione appaltante dall’onere di applicare  il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, almeno fino a quando l’ANAC non avrà adeguato le Linee guida n.4 del 2016  al decreto correttivo fornendo indicazioni sulle specifiche modalità di applicazione di questo principio (art. 36, c. 7, secondo periodo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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