IN POCHE PAROLE …

L’ANAC proroga, di nuovo, l’uso  dell’interfaccia PCP web per gli affidamenti sotto i 5.000 euro e i contratti esclusi dall’applicazione del  Codice, al ricorrere di documentate circostanze, ma senza fissare un termine finale del periodo transitorio.

Presidente ANAC Comunicato del 18 giugno 2025

D.lgs. 31 marzo 2o23, n. 36 e succ. modif.


Il comunicato

L’ANAC ha prorogato per la quarta volta la possibilità di utilizzare, in via transitoria, l’interfaccia web della propria piattaforma (PCP) per specifiche fattispecie. La deroga –  già prevista, in via transitoria, con i comunicati del Presidente del 10 gennaio 2024 (fino al 30.9.2024), del 28 giugno 2024 (fino al 31.12.2024) e del 18 dicembre 2024 (fino al 30.6.2025) – si è resa necessaria per sopperire alle difficoltà operative tuttora riscontrate da molte stazioni appaltanti, specie ad organizzazione elementare, nell’uso delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), relativamente agli affidamenti di modesto importo.

Per questa nuova proroga, a differenza delle precedenti, non viene previsto un termine finale. L’uso della PCP web resterà  consentito, dunque, fino a nuova comunicazione, limitatamente a:

a) mini acquisti: è possibile ricorrere alla deroga per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro; si ricorda che per tali mini-acquisiti non è obbligatorio il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 1, comma 450, l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, co 130, della l. 145/2018). E’ da ricordare che per le spese sotto i 5.000 euro qualificate come spese economali non è necessario acquisire il CIG (MIT  Supporto giuridico,  parere  6 dicembre 2024, n. 3153); e che l’utilizzo delle PAD è equivalente a quello del MePA, purché la PAD sia certificata e conforme ai requisiti di economicità e trasparenza  (MIT, Supporto giuridico, parere n. 3218 del 30 gennaio 2025);

b) fattispecie escluse dall’applicazione del Codice: si tratta degli affidamenti definiti nella delibera ANAC n. 584/2023, ad oggetto “Indicazioni relative all’obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici”; la delibera,  che ha aggiornato la precedente delibera della stessa Autorità n. 214/2022; con la deliberazione n. 584,  l’Autorità, confermata l’esigenza di acquisire dati e informazioni su alcune procedure sottoposte alla vigilanza dell’Autorità escluse dall’applicazione del codice dei contratti pubblici, ha indicato le tipologie di affidamento per le quali è obbligatorio l’acquisizione del CIG e gli obblighi di contribuzione, nella misura e con le modalità stabilite annualmente dall’Autorità con la delibera recante l’attuazione dell’art.1, commi 65 e 67, della L. 23.12. 2005, n. 266 (ad. es. l’accordo tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, ex art. 7, co. 4 codice; la procedura ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della società mista, art. 13, co. 3; l’acquisto o locazione di beni immobili, art. 56, co 1, lett. e); l’affidamento di servizi di arbitrato e conciliazione, art. 56, comma 1, lett. g;  l’affidamento di servizi legali esclusi dall’applicazione del codice, art. 56, co.1, lett. h; ecc.).

L’Autorità precisa che l’uso della PCP web è ammesso solo “in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza, e ricorda che vige  il divieto di inserimento ex post dei dati e delle informazioni sugli affidamenti, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dal Codice;

Nel comunicato, l’ANAC invita i gestori delle piattaforme digitali  “a porre in essere ogni misura idonea a favorire la semplificazione del procedimento digitale per l’affidamento dei contratti di cui sopra, nel rispetto delle regole tecniche dell’art. 26 comma 1 del Codice e del relativo aggiornamento in corso”. Preannuncia che a tal fin effettuerà  un apposito monitoraggio e  che l’esito positivo di questa attività  costituirà presupposto per la definitiva dismissione della scheda PCP web per le fattispecie oggi ancora ammesse ad utilizzarla in via transitoria.

Conclusione

Come noto, dal 1° gennaio 2024 (art. 225, co. 2), le attività amministrative connesse alla programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione, in cui si articola il ciclo di vita digitale dei contratti (art. 21), devono essere svolte, digitalmente, nel rispetto del codice dell’amministrazione digitale (CAD) [1], attraverso l’utilizzo di piattaforme e servizi digitali infrastrutturali.

E’ anche noto che la struttura tecnica e organizzativa del sistema nazionale di approvvigionamento è costituita da: – piattaforme e servizi digitali infrastrutturali che rendono possibile la gestione del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici (art. 22, comma 1); – servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP, ex art. 23), suddivisa in sei sezione a ciascuna delle quali corrisponde un servizio, dove devono confluire le notizie, informazioni e documenti; –  piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti (art. 25), certificate dall’AgID.

In breve, dal 1° gennaio 2024 ha preso avvio la realizzazione del sistema di e-procurement su scala nazionale, su cui il Codice del 2023 fonda il progetto di rinnovamento degli appalti e delle concessioni.

Tuttavia, la nuova proroga sull’utilizzo transitorio della PCP web per gli affidamenti di modesto importo e per le fattispecie escluse dal Codice conferma la difficoltà di realizzazione, uniforme e pienamente operativa, del progetto di cui sopra. Se è vero, da un lato, che la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici rappresenta una garanzia di trasparenza, tracciabilità e semplificazione delle procedure, dall’altro è innegabile che la persistenza di deroghe dimostra che il percorso verso una completa realizzazione del progetto non è ancora concluso.

In questo situazione, il mantenimento dell’interfaccia PCP web, sebbene limitato a specifiche fattispecie e subordinato a idonea motivazione,  assume la funzione  di assicurare  la continuità amministrativa degli approvvigionamenti che non tollera interruzioni o ritardi. Tuttavia, rimane il rischio che la mancata fissazione di un termine finale possa trasformare un regime transitorio in una prassi consolidata, rallentando il processo di digitalizzazione.

Cosa fare? A parere di chi scrive, sono necessari interventi mirati di supporto tecnico e di formazione alle stazioni appaltanti, soprattutto di minori dimensioni, in modo che siano messe nelle condizioni di utilizzare efficacemente le PAD, superando le attuali criticità, così da aiutare la transizione digitale in questo importante settore dell’economia. Ma non basta. Occorre anche che tutti gli attori convolti e, in primis, Governo, ANAC, AgID, Consip, gestori delle piattaforme, ecc,  si  adoperino  per superare le difficoltà spesso collegate al malfunzionamento delle piattaforme e alla complessità del loro utilizzo.

Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona


[1] Il d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante le disposizioni per l’informatizzazione della pubblica amministrazione, è stato modificato con il d.lgs. 22.8.2016, n. 179 e, poi, razionalizzato con il d.lgs. 13.12.2017, n. 217. L’AgID, con il d.lgs. n. 217, è stata incaricata di emanare con linee guida le regola tecniche di attuazione.


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