IN POCHE PAROLE…

La competenza dei commissari e la scelta di attivare la verifica facoltativa dell’anomalia rientrano nella discrezionalità della S.A., sindacabile solo per vizi di logicità o irragionevolezza.

La verifica dell’anomalia deve essere complessiva e non limitata a singole voci dell’offerta.

Consiglio di Stato, Sez. III, 25 settembre 2025, n. 7712 – Pres. R. De Nictolis, Est. G. Pescatore


La valutazione della competenza dei componenti della Commissione di gara, nelle aree lavorative omogenee a quelle oggetto dell’appalto, e quella di anomalia dell’offerta, costituiscono espressione della discrezionalità tecnica, di cui è titolare l’amministrazione per il conseguimento e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato dalla legge e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, arbitraria e irrazionale.

La verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica e non può fondarsi su analisi parcellizzate di singole voci dell’offerta.


Il Consiglio di Stato ha riformato integralmente la sentenza del TAR Lombardia n. 1109/2025, che aveva annullato l’aggiudicazione del lotto 5 di una gara per servizi di gestione guardaroba e logistica ospedaliera, bandita da ARIA S.p.A., per vizi nella nomina della commissione e per carenze nella verifica dei minimi salariali. In appello, i giudici di Palazzo Spada ribadiscono i limiti del sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica e la distinzione tra verifica del rispetto dei minimi salariali e verifica dell’anomalia dell’offerta.

Il caso

La centrale di committenza della Regione Lombardia ha indetto una procedura di gara articolata in otto lotti, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Per il lotto n. 5, di valore superiore ai 40 milioni di euro, l’appalto viene assegnato all’impresa seconda classificata, poiché la prima risultava già aggiudicataria di altri quattro lotti, in applicazione del vincolo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis di gara.

La terza classificata ha impugnato l’esito della gara, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza dei componenti della commissione giudicatrice e l’inadeguatezza della verifica dei minimi retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Il TAR Lombardia, ritenendo fondate le censure formulate ha annullato l’aggiudicazione. Contro la sentenza hanno proposto appello la Centrale di committenza e le due imprese controinteressate, contestando la decisione sotto diversi profili.

Il Consiglio di Stato, riunite le cause, ha accolto l’appello e per l’effetto ha annullato la sentenza del giudice amministrativo di prime cure, riaffermando alcuni consolidati principi sui confini  fra discrezionalità tecnico-amministrativa e  sindacato del giudice amministrativo.

La sentenza

Con la pronuncia annotata, il Collegio ha ritenuto infondato il rilievo circa l’incompetenza dei componenti della commissione di gara. A differenza del TAR, che aveva valutato negativamente i curricula originariamente esaminati dalla stazione appaltante, ha sottolineato come la valutazione della competenza tecnico-professionale dei commissari rientri nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in presenza di macroscopici vizi di logicità o irragionevolezza. E, ritenendo che non emergesse  emergendo una manifesta inadeguatezza dei profili professionali in relazione all’oggetto dell’appalto, ha ritenuto che il vizio dedotto non sia configurabile.

Il TAR, inoltre, aveva censurato l’operato del RUP, ritenendo che questi avesse abdicato alla propria funzione di verifica, affidandola informalmente all’Ufficio Risorse umane. Su questo punto, il Collegio ritiene la censura non dirimente, in quanto, da un lato, la verifica era comunque stata effettuata all’interno della struttura della Centrale di committenza (risorse umane); dall’altro, la parte ricorrente non aveva dimostrato un’effettiva violazione dei minimi retributivi.

Per quanto riguarda la contestazione attinente alla verifica dell’anomalia, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la scelta di attivare o meno la verifica facoltativa dell’anomalia ex art. 97, comma 6, D.Lgs. 50/2016  (ora v. art. 110 d.lgs. 36/2023), rientra in una discrezionalità molto ampia della stazione appaltante. Tale scelta può essere sindacata solo per macroscopica irragionevolezza o errore di fatto, qui non ravvisabili. La stazione appaltante ha fornito una motivazione sufficiente e coerente con il quadro documentale (sul canone di ragionevolezza e sui limiti del sindacato del giudice amministrativo, v. TAR Lombardia. Milano, Sez. I, 11/10/2023, n. 2270; Cons. St., sez. V, 2.07.2024 n. 5871; sez. V, 26.06.2024 n. 5639).

Il Collegio ha ritenuto inammissibili per eccesso di merito le doglianze sollevate dalla terza classificata circa la valutazione della voce “Gestione del guardaroba” , in quanto miravano a sollecitare una nuova valutazione degli elementi qualitativi, non consentita al giudice amministrativo. In particolare, il maggior numero di dispositivi offerti non dimostrava, di per sé, una maggiore qualità tecnica, mancando il necessario riferimento alle esigenze specifiche degli enti destinatari.

E, ancora, il Collegio ha ritenuto generiche e non sufficientemente puntuale da dimostrare la violazione di norme inderogabili, circa l’incoerenza tra numero di lavoratori, monte ore e compensi sono state, puntualizzando che la verifica dell’anomalia deve essere globale e sintetica e non può fondarsi su analisi parcellizzate di singole voci dell’offerta.

Conclusioni

La sentenza n. 7712/2025 del Consiglio di Stato rappresenta un importante intervento chiarificatore in materia di gare pubbliche, riaffermando il perimetro del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche e sulla verifica dell’anomalia delle offerte.

Da un lato, la sentenza conferma la non sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali operate dalla stazione appaltante, salvo evidenti profili di irragionevolezza; dall’altro, precisa i limiti del contenzioso in materia di minimi retributivi, distinguendo tra mancata verifica e effettiva violazione.

Il principio chiave che emerge è quello della necessaria concretezza e puntualità delle doglianze proposte: in assenza di una dimostrata lesione di norme inderogabili o di macroscopici vizi di istruttoria, la pretesa di ottenere la rinnovazione della procedura o il subentro si infrange contro il muro della legittima discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

dott. Riccardo Renzi


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