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Divieto di offerta economica pari a zero3 min read

La ratio del divieto di offerta economica pari a zero deve essere individuata o nell’ inattendibilità di un’offerta che non preveda alcun utile per l’operatore economico, ovvero nell’impossibilità di applicare la formula matematica eventualmente prevista per il calcolo del punteggio.

Tar Lazio, sez. III quater, sentenza 30 luglio 2019, n. 10081 [1]Presidente Savoia, Estensore Traina

A margine

Il fatto – La società seconda classificata in una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 [2] per l’affidamento della fornitura “in service di manipoli motorizzati a batteria per chirurgia ortopedica e traumatologia” propone ricorso contro l’aggiudicazione finale evidenziando che, nonostante la lex specialis prevedesse che “non saranno ammesse offerte pari a 0 (zero)”, la stazione appaltante ha ammesso e valutato con maggior punteggio l’offerta economica della controinteressata che, in uno dei due elementi componenti la stessa, ha offerto un ribasso pari a zero.

La ricorrente ritiene quindi che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

La sentenza – Il Tar ritiene la censura infondata evidenziando come il tenore testuale della lex specialis di gara non prevedesse l’asserita suddivisione dell’offerta economica in due parti nettamente distinte ma esclusivamente la presentazione della stessa “preferibilmente” secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.

Il bando prevedeva poi che il punteggio economico sarebbe stato attribuito “sulla base del valore complessivo dell’offerta riportato nell’Allegato Schema Offerta Economica”.

Ne consegue che lo schema in questione, nemmeno di obbligatorio utilizzo, non può che essere considerato, come chiaramente precisato dal disciplinare, quale un mero modulo esplicativo delle quantità dei prodotti offerti e dei relativi costi, ma certamente non anche una suddivisione dell’offerta economica; quest’ultima è infatti letteralmente individuata in termini unitari, risultanti dalla somma dei due citati valori.

Deve, pertanto, ritenersi che lo stesso disciplinare di gara, nell’affermare che non sono ammesse offerte pari a zero, alluda con evidenza all’ipotesi di un’offerta complessivamente priva di utile, e non anche a quella che, ancorché composta da più sottovoci una delle quali risulti tale, esponga, come quella proposta dalla controinteressata, un valore economico.

Ciò in quanto la ratio del divieto posto dalla lex specialis, per quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, deve essere individuata o nella inattendibilità di una offerta che non preveda alcun utile per l’operatore economico (TAR Lazio sez. III, 30 giugno 2015, n. 8744 [3]) ovvero nella impossibilità di applicare la formula matematica eventualmente prevista (Consiglio di Stato sez. III, 1 aprile 2016, n. 1307 [4]).

Nel caso di specie, alla luce del tenore letterale della lex specialis, risulta con chiarezza che quella per la quale l’aggiudicataria ha indicato come prezzo “zero” sia solo una specificazione esplicativa di una parte dell’offerta economica la quale, dovendosi leggere nel complesso delle voci da cui è composta, va considerata esclusivamente nel suo valore globale, così come la stazione appaltante ha correttamente ritenuto.

La stessa peraltro, oltre a consentire incontestatamente l’applicazione della formula matematica per l’attribuzione del punteggio, non è neppure risultata oggetto della verifica di congruità prescritta dall’art. 97 comma 3 d.lgs. 50/2016 [2], così che risultano fugati eventuali dubbi circa la relativa affidabilità.

Di conseguenza, nemmeno può ritenersi che la stazione appaltante abbia modificato o integrato, sul punto, gli atti di gara, essendosi piuttosto limitata a fare applicazione degli stessi secondo il loro chiaro tenore letterale.

Pertanto il ricorso è respinto.