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Esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali: il giusto procedimento5 min read

IN POCHE PAROLE…

Anche nel caso di gravi violazioni fiscali, per escludere dalla gara la stazione appaltante deve attivare il contradittorio,  in modo che l’operatore economico abbia la possibilità eventualmente di dimostrare che ha pagato o che si è impegnato a pagare prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.


Tar Veneto, Venezia, sez. I, sentenza 7 dicembre 2020, n. 1195 [1], Pres. Filippi, Est. Dallari


In caso di violazioni definitivamente accertate comunicate dall’Agenzia delle Entrate e di dichiarazione dell’impresa circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80, la stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione deve richiedere all’impresa i necessari chiarimenti.

La causa di esclusione per violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.


A margine

Il fatto – In seguito ad una RdO su MEPA per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione hardware dei server dipartimentali di un Comune, la ditta prima classificata viene esclusa a fronte dell’accertamento di una serie di violazioni definitivamente accertate comunicate dall’Agenzia delle Entrate.

La ditta si rivolge quindi al Tar precisando che trattasi, in un caso, di cartella per la quale ha presentato istanza di rateizzazione anteriormente alla data di indizione della procedura e al termine di presentazione delle offerte e, in un altro, di un debito di Euro 64,92, pari ai soli interessi di mora, correlati ad un debito già corrisposto, e comunque di importo inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 prevista dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 [2]  per integrare una grave violazione.

Da quanto sopra, la ricorrente osserva pertanto che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non sarebbe incorsa in alcuna grave violazione, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali e pertanto non avrebbe dovuto essere esclusa.

Inoltre, prima di procedere all’esclusione, la stazione appaltante avrebbe dovuto in ogni caso attivare un contraddittorio con la ricorrente (ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 [2], nel corso del quale sarebbero state chiarite le circostanze sopra evidenziate).

La sentenza – Il Tar accoglie il ricorso ricordando che, in base all’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 [2]: “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del dPR 29 settembre 1973, n. 602 [3]. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione”.

Per integrare la causa di esclusione occorre, pertanto, che si tratti  di:

a)  violazioni gravi, ossia di debiti nei confronti del Fisco di importo superiore ad Euro 5.000,00;

b)  debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili;

c) di violazioni fiscali accertate in modo definitivo e quindi o con pronuncia giurisdizionale passata in giudicato o mediante provvedimenti amministrativi ormai definitivi per decorso del termine di impugnazione (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2049 [4]).

Lo stesso legislatore precisa tuttavia che la causa di esclusione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

E l’Adunanza Plenaria ha puntualmente chiarito che ai fini della partecipazione alla gara, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve avere conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario, non essendo invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza (Cons. Stato, Ad. Plen., 5 giugno 2013, n. 15 [5]; T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 marzo 2020, n. 204 [6]).

Pertanto, nel caso di specie, la causa di esclusione di cui al comma 4 dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 [2] non poteva trovare applicazione.

Infatti per la prima cartella, risulta agli atti che la ricorrente aveva conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione antecedentemente alla data di indizione della procedura, e che la stessa cartella è stata oggetto di provvedimento di sgravio in data 9 agosto 2019, quindi in data anteriore ai provvedimenti di esclusione (29 agosto 2019) e di aggiudicazione (2 settembre 2019) impugnati.

Il debito di Euro 64,92 di cui alla seconda cartella, riguardante i soli interessi di mora di un debito già pagato, è invece ampiamente inferiore alla soglia di Euro 5.000,00 prevista dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 [2] e pertanto è del tutto irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

In definitiva tali debiti non integrano una violazione grave, definitivamente accertata, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e la ricorrente non doveva pertanto essere esclusa.

In base ai generali principi di correttezza e buona fede, applicabili anche ai rapporti di diritto pubblico, nonché in ragione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 [2], a fronte della dichiarazione dell’impresa circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi del richiamato art. 80, la stazione appaltante avrebbe dovuto piuttosto richiedere all’aggiudicataria provvisoria i necessari chiarimenti prima di procedere all’esclusione.

di Simonetta Fabris