IN POCHE PAROLE…

L’operatore economico è titolare di un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/1990, stante il fatto che, in caso di decadenza dall’aggiudicazione del vincitore della gara, potrebbe risultare il soggetto aggiudicatario del contratto.

Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 170/2025. Pres. L. Pasanisi, Est. F. Dallari


In una gara a evidenza pubblica l’operatore economico classificatosi secondo deve ritenersi legittimato ad accedere ai documenti acquisiti dall’ente dopo l’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto.

E questo perché tale operatore è titolare di un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’articolo 22 della legge 241/1990, stante il fatto che, in caso di decadenza dall’aggiudicazione del vincitore della gara, potrebbe risultare il soggetto aggiudicatario del contratto.

Lo ha affermato il Tar Veneto con la sentenza annotata n. 170/2025.

Il fatto

Una società a partecipazione pubblica ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di materiali per la rete del teleriscaldamento di un quartiere cittadino, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

In seguito all’aggiudicazione, la società classificatasi seconda in graduatoria si è rivolta alla società appaltante formulando un’istanza di accesso per ottenere copia della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’aggiudicataria, nonché dell’atto di nomina della commissione e dei verbali delle sedute di gara.

La stazione appaltante ha opposto un reiterato diniego all’istanza di cui sopra, sostenendo che l’istanza sarebbe pretestuosa in quanto la documentazione richiesta non riguarderebbe i documenti della procedura di gara e comunque l’interesse ivi manifestato sarebbe del tutto generico anziché “diretto, attuale e concreto”, come la legge 241/1990 richiede per legittimare l’accesso agli atti.

Al che la società istante ha impugnato il provvedimento di diniego, dando luogo al contenzioso di cui alla pronuncia in commento.

A sostegno del diniego la società appaltante ha addotto la “non meritevolezza dell’interesse ostensivo speso dalla ricorrente e l’inammissibilità della complessiva condotta che ha posto in essere, che invera un abuso del diritto di accesso e viola i principi di correttezza e buona fede”, ma i giudici hanno respinto questa tesi, anche tenuto conto del fatto che la stazione appaltante non ha evidenziato ragioni di riservatezza (“segreti tecnici o commerciali”) per escludere l’accesso ai documenti richiesti.

La legittimazione all’accesso

La Sezione ha riconosciuto il diritto dell’impresa ricorrente ad accedere:

  • ai documenti acquisiti dall’amministrazione dopo l’aggiudicazione, in vista della stipula del contratto;
  • al contratto eventualmente stipulato con i relativi allegati;
  • alla garanzia definitiva prestata dalla controinteressata.

In poche parole, la legittimazione per un accesso ad ampio raggio all’insegna della massima trasparenza, con il conseguente riconoscimento dell’interesse concreto e attuale ai sensi della legge 241/1990 per il fatto che, in caso di decadenza dall’aggiudicazione disposta dall’ente, il secondo classificato potrebbe beneficiare dello scorrimento della graduatoria e risultare esso medesimo aggiudicatario del contratto.

Il collegio ha invece escluso il diritto della società istante ad avere accesso a “tutti gli atti, i documenti e pareri scambiati tra gli uffici della società appaltante” in ordine alla determinazione dell’importo della garanzia definitiva prestata dall’aggiudicatario ai fini della firma del contratto.

Infatti per tale richiesta i giudici hanno ravvisato l’assenza di presupposti “stante la mancata precisazione dell’interesse all’ostensione di tali documenti e altresì in ragione della genericità dell’individuazione degli stessi”.

dott. Michele Nico


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