Riportiamo due recenti pareri del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle disposizioni in materia di affidamenti sotto soglia comunitaria previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 come novellato dalla legge n. 55/2019 (c.d. Sblocca cantieri).

 

Codice identificativo: 524
Data ricezione: 07/08/2019
Argomento: Sotto-soglia
Oggetto: Modalità operative per attuazione art. 36 c. 2 lett. b) alla luce dello sblocca cantieri
Quesito: Vorrei avere chiarimenti riguardo la corretta applicazione dell’art. 36 c. 2 lett. b) alla luce della L. 55/2019 sbloccacantieri. E’ corretto per l’affidamento di lavori procedere alla richiesta di tre preventivi contattando direttamente tre operatori economici, ovviamente nel rispetto del principio di rotazione, senza preventivamente fare una manifestazione di interesse ma ricercandoli sul mercato? L’esito dell’affidamento va comunque pubblicato sul sito? Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi/forniture/servizi ingegneria-architettura è necessario ricercare i cinque operatori economici previa indagine di mercato (manifestazione di interesse con avviso)?
Risposta: La risposta ai tre quesiti posti è positiva. Relativamente alla nuova formulazione della lettera b) dell’art. 36 a seguito delle modifiche di cui alla legge 14/06/2019 n. 55, la disposizione prevede per i lavori un’ipotesi di affidamento diretto senza necessità di avviso pubblico, disponendo la valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L’esito dell’affidamento va pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza. Relativamente ai servizi e forniture, la stessa disposizione di cui all’articolo 36 comma 2 lettera b), al fine di individuare almeno cinque operatori economici prevede il ricorso alle indagini di mercato o agli elenchi di operatori, e pertanto la necessità di ricorrere a preventive forme di pubblicità (avviso pubblico) oppure il ricorso ad elenchi di operatori economici già costituiti e gestiti dalla stazione appaltante. Per quanto riguarda i servizi tecnici, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D. lgs. 50/2016 gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal Rup con la procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) mediante invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Resta fermo il rispetto del principio di rotazione in tutte le tre fattispecie sopra richiamate (cfr ex multis Sentenza 06/06/2019, n. 3831 – Consiglio di Stato – Sez. V).

 

Codice identificativo: 542
Data ricezione: 16/09/2019
Argomento: Sotto-soglia
Oggetto: Affidamenti sotto soglia comunitaria, art. 36, co. 6 bis e 6 ter
Quesito: Negli affidamenti sotto soglia comunitaria attraverso il MEPA, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 dev’essere effettuata soltanto sull’aggiudicatario ove tale verifica non sia stata eseguita a campione ai fini dell’ammissione e della permanenza sul MEPA (art. 36, co. 6 bis). Nelle more dell’operatività della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 36, co. 6 bis, come fa la Stazione Appaltante a sapere se l’operatore economico cui intende affidare sia già stato oggetto dei controlli a campione?
Risposta: Si rappresenta che nelle more dell’operatività della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici di cui all’art. 36, comma 6 bis ed in assenza di indicazioni da parte dei gestori delle piattaforme occorrerà sempre effettuare sull’aggiudicatario i controlli in ordine all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.


Sito MIT – sezione pareri sotto soglia


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