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I risultati della consultazione pubblica sulla riforma del Codice appalti3 min read

In data 10 settembre 2018 si è conclusa la consultazione pubblica [1] avviata on-line l’8 agosto u.s. dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla riforma del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016 e smi [2]).

Il 28 novembre 2018, il Ministero ha pubblicato il Report di sintesi delle richieste pervenute nel quale precisa di aver voluto garantire la massima partecipazione degli Stakeholders al fine di dar vita ad una scelta il più possibile condivisa per la riforma per:

i) garantire l’efficienza del sistema dei contratti pubblici;

ii) procedere alla semplificazione del quadro normativo, assicurandone la chiarezza;

iii) eliminare le criticità sul piano normativo e, conseguentemente, sul piano applicativo.

Il report evidenzia che i «temi di riflessione» sottoposti a consultazione costituivano le criticità più urgenti rilevate durante il monitoraggio del Ministero nei primi due anni di vigenza del Codice [2], ovvero segnalate nel tempo da un’ampia platea di stakeholders, tra cui associazioni di categoria, fondazioni di studio e ricerca, liberi professionisti, altre Amministrazioni pubbliche.

Gli interventi registrati (1.908 totali) hanno avuto carattere puntuale mettendo in rilievo l’eventuale criticità del quadro normativo vigente e le proposte di modifica.

I temi predefiniti che hanno destato il maggior interesse, con richieste di profonda modifica degli istituti, sono stati:

a) il subappalto (art. 105);

b) i criteri di aggiudicazione (art. 95 commi 4 e 5);

c) la disciplina dell’anomalia (art. 97 commi 2 e 3);

d) i dati oggetto di pubblicazione e i termini di decorrenza anche ai fini dell’impugnativa (art. 29 commi 1 e 2);

e) la nomina e i requisiti del RUP (art. 31 comma 1);

f) i motivi di esclusione (art. 80);

g) gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 113).

Inoltre, soprattutto le pubbliche amministrazioni hanno chiesto profonde modifiche degli istituti di cui alle lettere a), d), e), f), g). Esse hanno anche proposto la riforma della disciplina delle commissioni giudicatrici e dell’albo dei commissari presso l’ANAC (art. 77, commi 1 e 3). Sui medesimi temi si è registrata la sostanziale convergenza delle aziende private e dei liberi professionisti, con un maggior interesse rispetto alla riforma dei criteri di aggiudicazione (art. 95, commi 4 e 5), di quelli di nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) e dei relativi requisiti (art. 31, comma 1).

Una netta presa di posizione con richiesta di abrogazione, sia pur con contributi numericamente meno ampi dei precedenti, ha riguardato:

a) la soft law e le linee guida (art. 213), con una sostanziale richiesta di superamento dell’esperienza che avrebbe determinato incertezza e instabilità del quadro normativo;

b) il rito c.d. super speciale, ritenuto inidoneo sul piano processuale a raggiungere l’obiettivo di deflazionare il contenzioso (come emerge dall’analisi congiunta dei contributi pervenuti sull’art. 204, comma 1, lett. b e d, e sull’ art. 29, comma 1);

c) l’avvalimento (art. 89, commi 2 e 4), per evitare che imprese non adeguatamente qualificate partecipino alle gare.

Si segnalano, infine, le richieste di modifica sui temi:

– dell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (art. 38), rispetto al quale si chiede di tener conto della natura dei soggetti e degli ambiti di operatività;

– dell’appalto integrato (art. 59, commi 1 e 1- bis), articolo commentato in prevalenza da soggetti privati, con richiesta di modifica volta a limitare, in senso più o meno ampio, l’utilizzo dell’istituto;

– del rating d’impresa (art. 83), per il quale le varie richieste di modifica hanno segnato visioni riformatrici dell’istituto completamente antitetiche (es.: abolizione o previsione di obbligatorietà);

– della qualificazione delle imprese (art. 84, comma 4), per il quale si registrano, accanto alle prevalenti richieste di modifica dell’istituto, anche proposte di conferma dello stesso;

– dei costi della manodopera (art. 95, comma 10), con necessità di precisazioni sul tenore della disposizione, anche a maggior tutela dei lavoratori;

– del punteggio massimo all’offerta economica (art. 95, comma 10 -bis), per il quale sono risultate numericamente quasi equivalenti le richieste di abrogazione e di modifica, queste ultime antitetiche rispetto alla previsione della discrezionalità della stazione appaltante, per taluni da limitare per altri da ampliare.

Da ultimo, i “temi ulteriori/liberi” più commentati, segnalati dai partecipanti alla consultazione hanno riguardato:

– Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi;

– Disciplina per i lavori sotto soglia;

– Criteri di aggiudicazione dell’appalto.

Report di sintesi [3] sulla consultazione.