IN POCHE PAROLE…

L’Aula della  Camera  inizia a breve l’esame del disegno di legge sulla delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Dopo l’approvazione, il testo dovrà ritornare al Senato in seconda lettura per l’approvazione definitiva entro il 30 giugno prossimo.

A seguire inizia la maratona per l’adozione del nuovo codice entro il 31 marzo 2023 e del regolamento attuativo entro il 30 giugno 2023.


Dossier Servizio Studi, con il testo approvato dal Senato


Il  disegno di legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici“, approvato dal Senato in prima lettura il 9 marzo scorso (S. 2330),  trasmesso alla Camera il 10 marzo (C 3514), è finalmente approdato  in Aula per l’approvazione degli emendamenti e il voto finale.

Oggi, infatti, si dovrebbero concludere le votazioni sui 17 emendamenti approvati in commissione Ambiente, per poi procedere al voto finale.

Il disegno di legge, però, deve tornare  al Senato per la seconda lettura, e, per rispettare i termini previsti dal Pnrr, dovrà essere approvato e pubblicato in Gazzetta entro il 30 giugno prossimo.

I precedenti

Com’è noto, diversi sono stati, specie negli ultimi anni, gli interventi legislativi di modifica, integrazione, semplificazione e accelerazione delle procedure in deroga, emanati in modo estemporaneo e disorganico. Si ricordano, tanto per citarne alcuni: il decreto “sblocca cantieri” 35/2019; il decreto  “cura Italia” 18/2020; il decreto “rilancio” n. 34/2020; il primo decreto “semplificazioni” 76/2020;  il secondo decreto “semplificazioni”  n. 77 /2021; la legge europea 2019 – 2020, il decreto  4/2022, sulla revisione prezzi.

Un riordino era necessario; meno necessaria una completa riscrittura; indispensabile l’emanazione del regolamento attuativo e di esecuzione. Almeno secondo buon senso.

La tempistica 

La legge delega dovrà essere approvata entro il 30 giugno di quest’anno, secondo quanto è scritto nel Pnrr.

Il Governo, sempre secondo quanto prevede il Pnrr, dovrà  attuare la suddetta delega entro il 31 marzo 2023 ed emanare  la relativa normativa di attuazione  entro il 30 giugno 2023.

La delega

L’iter del decreto legislativo sarà abbastanza lungo e complesso: parere della Conferenza Stato Regioni, del Consiglio di Stato e poi delle Commissioni parlamentari competenti. Ognuno avrà solo trenta giorni di tempo per esprimersi.

La linea direttrice della delega è  chiara ed è la stessa di sempre: “ ridurre drasticamente e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici armonizzando ulteriormente la disciplina interna con il diritto comunitario“.

Nei molteplici principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il legislatore delegato, non si lesina il ricorso ai consueti e spesso disattesi buoni propositi, facili da declinare, più difficili da tradurre in disposizioni normative coerenti: semplificazione delle procedure, certezza dei tempi, chiarezza delle clausole, razionalizzazione, informatizzazione e digitalizzazione,  incentivo al ricorso a procedure flessibili, riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ecc.

Il testo, in particolare, si compone di soli due articoli (il secondo aggiunto nel corso dell’esame in Senato).

L’art. 1 :

  • al comma 1,  contiene la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, uno o più decreti legislativi relativi alla disciplina dei contratti pubblici, per adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi nel corso degli anni dalla giurisprudenza in materia di contratti pubblici;
  • al comma 2, formula, dalla lettera a)  alla lettera  hh), 29 principi e criteri direttivi, cui dovrà attenersi il Governo nell’attuazione della delega, fra cui: (i) stretta aderenza alle direttive europee, ferma restando l’inderogabilità delle misure a tutela  del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza; (ii) ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, mediante la loro riduzione, accorpamento e riorganizzazione delle stazioni appaltanti; (iii) favorire le piccole e medie imprese, anche attraverso la suddivisione in lotti e il divieto di artificioso accorpamento; (iv) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pub di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, ecc; (v) semplificazione delle procedure finalizzate  alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali; (vi) regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta;  (vii) previsione della facoltà ovvero dell’l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara la c.d. “clausola sociale”; (xiii) promuovere meccanismi  anche di premialità per realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e  di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; (ix)  riduzione  dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure; (x) razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e
    certe; (xi) razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati, ecc.
  • al comma 3, prevede l’abrogazione da parte dei decreti legislativi delle disposizioni riviste e incompatibili con le nuove disposizioni, e l’introduzione  di un regime transitorio;
  • al comma 4, stabilisce la procedura per l’adozione dei decreti legislativi;
  • al comma 5, scrive la clausola dell’invarianza della spesa:  tutto deve essere realizzato senza maggiori spese, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel testo normativo anche il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, «salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione», facendo così rientrare furtivamente dalla finestra, sotto la copertura dell’«eccezionalità adeguatamente motivata», quello che è appena uscito dalla porta alla luce del sole .

L’art. 2, infine, prevede la consueta “clausola di salvaguardia”:  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano debbano adeguano la loro legislazione ai princìpi di cui alla legge – delega.

 


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