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Il parere del CdS sul decreto del MIT sulla programmazione triennale dei lavori e sul programma biennale di servizi e forniture3 min read

La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso parere favorevole con osservazioni allo schema di regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali ex art. 21, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016.

Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 13 febbraio 2017, n. 351 [1], Presidente Carbone, estensori Contessa e Neri

Ai sensi dell’art. 21, c. 8, del d.lgs. n. 50/2016 [2] con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti [2], previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

  1. le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
  2. i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
  3. i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
  4. i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
  5. gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
  6. le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

Peraltro, fino all’adozione del suddetto decreto, ai sensi dell’art. 216, c. 3, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto.

Definito lo schema del provvedimento in parola, il MIT lo ha quindi sottoposto al Consiglio di Stato che, in data 13 febbraio, ha reso il proprio parere evidenziando che, in un contesto come quello attuale, attento al corretto utilizzo delle risorse pubbliche disponibili, la programmazione non è solo un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, della valutazione delle strategie di approvvigionamento, dell’ottimizzazione delle risorse ed il controllo delle fasi gestionali, ma costituisce concreta attuazione dei principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa.

In particolare, si evidenzia l’importanza della programmazione per gli appalti di lavori con particolare riguardo alla disciplina delle “opere incompiute” che, nel passato, sono state causa di un poco efficiente uso delle risorse pubbliche, oltre ad impedire di soddisfare le necessità della collettività cui sono destinate tali opere.

Il parere ha chiesto al Governo di introdurre, nel testo definitivo del decreto, misure adeguate per verificare, successivamente all’entrata in vigore del regolamento, il conseguimento degli obiettivi della programmazione. Difatti – è stato affermato – si tratta di “una funzione cruciale dalla quale dipende il successo dell’intero intervento di riforma”, e, in particolare, la “effettiva e drastica riduzione delle opere incompiute”.

Tra le altre osservazioni, è stata chiesta una maggiore chiarezza nella definizione stessa delle “opere incompiute”, al fine di superare le incertezze che caratterizzano la disciplina vigente, ed è stato raccomandato un migliore coordinamento fra la programmazione triennale e la predisposizione dell’elenco delle stesse opere incompiute.

In relazione agli appalti di servizi e di forniture, il Consiglio di Stato ha posto in evidenza l’importanza di rendere obbligatoria la programmazione anche in questo campo. Per altro verso, il parere ha sottolineato la necessità di coordinare la fase della programmazione con le procedure di evidenza pubblica necessarie per la stipulazione del contratto.

La Commissione speciale ha, infine, suggerito al Governo di riconoscere adeguato rilievo, in sede di fissazione delle priorità dell’attività programmatoria, agli interventi di ricostruzione post-terremoto.