La clausola del bando che stabilisce un prezzo a base di gara comprensivo di IVA si pone in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del Codice che punta a scongiurare una disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato.

Tar Lazio, Latina, sez. I, sentenza 13 marzo 2020, n. 110, Pres. Vinciguerra, Est. Marra

A margine

L’impresa seconda classificata impugna il bando di gara a procedura aperta ex artt. 60 e 157, comma 2, d.lgs n. 50 del 2016 e l’aggiudicazione finale di un appalto del “Servizio di vigilanza e salvataggio a mare nelle spiagge libere” di un Comune laziale.

L’impresa afferma:

  • che la procedura avrebbe dovuto svolgersi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 3, lett. a) del Codice e non con il criterio del minor prezzo, trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera;
  • la violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti a vantaggio delle imprese che operano in regime di IVA agevolato.

La sentenza

Il Tar evidenzia che il servizio di salvamento a mare rientra tra quelli qualificati ad alta densità di manodopera a fronte del costo della manodopera nel caso di specie, pari ad almeno al 50% dell’importo totale del contratto.

Né, a conclusioni diverse potrebbe pervenirsi riguardo al criterio da adottare in ordine ai servizi ad alta densità di manodopera standardizzati stante i chiarimenti offerti dalla recente Adunanza Plenaria n. 8/2019, là dove ha chiarito che, nell’ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera abbia contemporaneamente caratteristiche standardizzate, ai sensi del comma 4, lett. b) dell’art. 95, il conflitto di norme deve essere risolto a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo previsto dal comma 3, rispetto al quale, quello del minor prezzo consentito in base al comma 4, è recessivo.

Pertanto non è corretto annoverare il servizio di salvamento ai bagnanti quale servizio avente caratteristiche “standardizzate” come fatto dall’amministrazione.

Analogamente il Tar ritiene illegittima la clausola del bando che stabilisce un prezzo a base di gara pari a € 70.000 comprensivo di IVA, ponendosi invero la stessa in aperto contrasto con il disposto dell’art. 35, comma 4, del Codice, la cui ratio è finalizzata a scongiurare disparità di trattamento in favore di imprese che eventualmente possono operare in regime di IVA agevolato.

Stabilisce, infatti, detta disposizione che “Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.

La disposizione, nella sua trasparenza semantica, non può infatti che essere interpretata nel senso che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture, debba essere basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA.

In proposito si rileva che, nonostante il bando prevedesse che il costo del lavoro di € 50.000 non fosse soggetto a ribasso, la controinteressata aggiudicataria ha invece indicato nella propria offerta tale costo in € 39.484, che sarebbe diventato € 48.170, includendovi l’IVA.

Se l’aggiudicataria avesse confermato, in sede di giustificazioni, l’offerta originaria, nella quale la cifra di € 1.500 era indicata a coprire gli oneri della sicurezza, il costo complessivo del lavoro sarebbe stato conforme a quello indicato dalla stazione appaltante (cioè € 50.000, sommando nell’offerta il costo netto di € 39.484, gli oneri della sicurezza per € 1.500 e l’IVA sul totale); ma in detta sede di verifica dell’anomalia, l’offerta è stata modificata dalla controinteressata, riducendo a € 300 gli oneri della sicurezza.

Pertanto il Tar accoglie il ricorso annullando la contestata clausola del bando e il provvedimento di aggiudicazione, con la consequenziale inefficacia del contratto intercorso e il subentro della ricorrente nel servizio di salvamento.

di Simonetta Fabris

 


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