L’omessa previsione di un termine minimo per il riscontro al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, comporta che il tempo a disposizione del concorrente dovrà essere adeguato a consentire la regolarizzazione e dunque proporzionato al numero e alla natura delle irregolarità essenziali accertate.

Nell’ipotesi di carenza di una pluralità di documenti o elementi, il termine dovrà essere aumentato, viceversa, nel caso in cui sia mancante solo il documento di riconoscimento del sottoscrittore di una dichiarazione,  potrà essere assai breve.

Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 16 gennaio 2020, n. 8, Presidente Realfonzo, Estensore Perpetuini

A margine

Un’impresa viene esclusa da una procedura aperta per l’affidamento in concessione di un servizio di ripristino stradale post incidenti per aver prodotto la documentazione richiesta in esito al soccorso istruttorio promosso dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, oltre l’orario richiesto.

L’impresa ricorre al Tar contestando la congruità del termine di cinque giorni assegnato dall’amministrazione per il soccorso rispetto al termine massimo concedibile ai sensi dell’art. 83, c. 9 cit.

La sentenza

Il Tar ricorda che la richiesta di soccorso aveva ad oggetto la dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione a carico dei soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’ultimo anno, nonché la produzione del documento di identità del legale rappresentante.

Il collegio osserva che il termine di dieci giorni stabilito dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 è previsto come termine massimo concedibile, secondo una ratio ispirata all’evidente esigenza di contenere i tempi complessivi di espletamento della gara in ossequio ai principi di accelerazione e tempestività delle procedure di aggiudicazione.

A suo avviso è, pertanto, ragionevole applicare siffatto termine nella sua maggiore ampiezza nei casi nei quali l’integrazione possa risultare più gravosa e complessa, avuto riguardo alla quantità e/o qualità degli elementi formali della domanda che siano risultati mancanti, incompleti o comunque affetti da irregolarità.

L’omessa previsione ex lege di una misura minima di detto termine comporta che esso dovrà essere comunque adeguato a consentire la regolarizzazione e dunque proporzionato al numero e alla natura delle irregolarità essenziali accertate. Sicché, nell’ipotesi di carenza di una pluralità di documenti o elementi, esso dovrà essere aumentato, viceversa, nel caso in cui sia mancante solo il documento di riconoscimento del sottoscrittore di una dichiarazione, il termine potrà essere assai breve.

Tale ultima circostanza è ravvisabile nel caso in esame in cui si è richiesta la produzione del documento di identità del legale rappresentante unitamente all’integrazione della dichiarazione sull’insussistenza dei motivi di esclusione a carico dei soggetti indicati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’ultimo anno.

L’evidente lievità dell’onere integrativo, per di più riferito a elementi e documenti già nella piena disponibilità e diretta accessibilità da parte di chi è stato chiamato a rendere completa la dichiarazione, rende legittimo il dimezzamento del termine massimo di legge.

Pertanto il ricorso è respinto.


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