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La nuova imposta di bollo sui contratti pubblici dopo il d.lgs. n. 36/20233 min read

Con Circolare del 28 luglio u.s. [1], l’Agenzia delle entrate ha fornito le attese istruzioni per l’assolvimento dell’imposta di bollo sui contratti pubblici, a seguito delle novità apportate in materia dal d.lgs. 36/2023 [2], recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici”.

L’Agenzia, in particolare, ha chiarito le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta, l’ambito applicativo e la decorrenza temporale della nuova disciplina.

Le modalità di calcolo 

Il valore dell’imposta di bollo, che l’appaltatore deve assolvere una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, è individuato con la tabella-allegato I.4 al Codice, e corrisponde a:

  • euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
  • euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
  • euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
  • euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
  • euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

E’ sancita l’esenzione per i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

Il valore massimo del contratto da prendere in considerazione è al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), e deve comprendere eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti.

Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/1972 [3], e agli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta, con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione.

Diversamente, rispetto al soggetto aggiudicatario:

  • il pagamento assolto al momento della stipula ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto.
  • con riferimento alla fase successiva alla stipula, non sono più previsti ulteriori versamenti dell’imposta di bollo.

I soggetti tenuti al versamento

Anche se l’onere dell’assolvimento è posto a carico dell’aggiudicatario, resta ferma l’applicabilità del principio della solidarietà passiva di cui all’art. 22 del DPR 642/72 [3].

Le modalità di versamento

L’imposta dovrà essere versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE). Per i codici tributo da utilizzare, occorre rifarsi ai codici istituiti con risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 [4].

Ulteriori modalità di assolvimento, anche attraverso il sistema PagoPA, potranno essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In caso di contratti, rogati o autenticati da notai/altri pubblici ufficiali e registrati con la procedura telematica di cui all’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 [5], l’imposta dovrà essere versata con le modalità telematiche previste dalla medesima procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal d.lgs. n. 36/2023 [2].

Non sarà, invece, più possibile il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.

Decorrenza temporale

Le nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023.

La previgente disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 [6] continua però ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso, ovvero:

  1. alle procedure e i contratti i cui bandi/avvisi sono stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquistato efficacia (ossia prima del 1° luglio 2023);
  2. in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, al 1° luglio 2023, sono stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Posto che l’articolo 2 dell’allegato I.4 dispone che il pagamento dell’imposta di bollo sostitutiva è dovuto per tutti gli atti e i documenti riguardanti la «procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto», ovverosia per l’intera procedura unitariamente considerata, le nuove disposizioni di cui all’articolo 18, comma 10, del Codice [2], nonché quelle contenute nell’allegato I.4, trovano applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023.

 

Stefania Fabris