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L’affidamento dei servizi di trasporto in ambulanza, fra codice dei contratti pubblici e codice del terzo settore3 min read

IN POCHE PAROLE…

Solo per il servizio di trasporto ordinario  in ambulanza si applica il codice dei contratti pubblici, anche se con la disciplina <alleggerita> prevista per i servizi sociali e  altri servizi specifici.

Mentre l’affidamento dei servizi di trasporto in via d’urgenza e emergenza, è escluso dall’applicazione del  codice dei contratti ed è riservato agli enti del “Terzo settore”.  

Le due tipologie di servizi condividono, però, le regole comuni a tutte le procedure ad evidenza pubblica, poste a  presidio dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.


Sentenza TAR Piemonte 29 agosto 2022 [1]n. 719 [1] Pres. R. Prosperi, Est. R. Cerroni


LINK UTILI

 

Direttiva UE in materia di appalti pubblici [2]

Codice dei contratti pubblici [3]

Codice del Terzo Settore [4]

 


A margine

La sentenza annotata fa chiarezza sulle modalità di affidamento del servizio di trasporto in ambulanza, distinguendo il trasporto di natura ordinaria da quello effettuato in via di emergenza e urgenza.

Le modalità di affidamentoIl servizio di trasporto in via di emergenza e urgenza è espressamente sottratto dalle disposizione del Codice dei contratti pubblici e, quale servizio sociale, è oggetto di affidamento in via riservata ai soggetti del cosiddetto “Terzo settore” (Codice del Terzo settore [4]).

Il servizio di trasporto ordinario (ad esempio, quello dei soggetti dializzati), invece,  è soggetto alle regole di affidamento contenute nel Codice dei contratti (Codice dei contratti pubblici [3]), sia pure in un regime definito “alleggerito”, secondo le disposizioni previste dagli articoli 140 e seguenti dello stesso Codice.

La sentenza in sintesiLa sentenza  fornisce un’ampia e utile disanima della corretta applicazione delle norme del  cosiddetto “Terzo Settore” disciplinato dal relativo Codice approvato con il D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 [5].

La decisione  fa riferimento alla normativa comunitaria e nazionale, alla giurisprudenza in materia e al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 [6].  Tale decreto  contiene le Linee guida sul rapporto tra le pubbliche amministrazioni e gli enti del Terzo settore, disciplinato dal titolo VII, articoli 55, 56 e 57, del D.lgs. n. 117/2017 [5] . Il capitolo quinto delle Linee guida ministeriali è interamente dedicato alle “Convenzioni per il servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza”.

Principi comuni alle procedure ad evidenza pubblicaLa sentenza annotata ricorda, infine, alcuni principi applicabili a tutte le procedure ad evidenza pubblica, sia relative agli appalti  pubblici sia agli affidamenti diversi non soggetti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici.

In particolare,  fa riferimento al principio di segretezza dell’offerta economica, applicabile – anche se non previsto a pena di esclusione dalla procedura di affidamento – pure ai servizi esclusi dalle più stringenti regole del Codice.

Il TAR Piemonte precisa infatti che, a presidio dei principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento, “soggiace il principio di segretezza dell’offerta economica, il quale si traduce nel divieto di commistione tra l’offerta tecnica e  l’offerta economica”, anche se con un’impostazione meno rigida rispetto al passato, come ormai chiarito da consolidata giurisprudenza.

Tale principio è estendibile al caso di affidamento in convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del D.lgs. n. 117/2017 [5], in ragione della netta separazione in tale procedura tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella della successiva valutazione dell’offerta economica, esattamente come avviene in materia di appalti, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 [3]. …

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dott.ssa Marina Ferrara, già vicesegretario generale di ente locale