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Legittimità o meno della comunicazione dell’aggiudicazione tramite MEPA2 min read

Nel MEPA la comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, cod. app., è sostituita dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema.


 

IN POCHE PAROLE…

Tar Lazio, Roma, Sez. I Quater, sentenza 16.09.2022, n. 11888 [1], Pres. Anastasi, Est. Romano

L’impresa “accreditata” sulla piattaforma non può legittimamente invocare l’assenza di pubblicità né lamentare il mancato invito alla procedura negoziata, nella misura in cui l’invito e la documentazione di gara siano state oggetto di comunicazioni indirizzate al suddetto domicilio e siano ivi disponibili per il destinatario tenuto ad attivarsi al fine di una loro tempestiva conoscenza.


A margine

Un’impresa partecipante ad una procedura negoziata su MEPA per l’affidamento del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e snack a mezzo distributori automatici con applicazione del criterio del prezzo più basso presso una casa circondariale impugna l’aggiudicazione a favore della contro-interessata lamentando la violazione della previsione del capitolato di gara in ordine alla valutazione dell’offerta economica.

La sentenza

Il collegio ritiene il ricorso irricevibile per tardività della notificazione evidenziando che, seppur l’amministrazione ha notiziato la ricorrente circa l’aggiudicazione con nota espressa del 20 ottobre 2021, nel portale MEPA l’aggiudicazione era stata indicata dalla stessa amministrazione, come definitiva, già in data 6 agosto 2021 allorquando compariva la definizione di “aggiudicatario definitivo” nella schermata della classifica di gara del sistema.

Con riguardo alle gare gestite tramite il sistema di procurement MEF – Consip la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come, a fronte dell’onere della p.a. di utilizzare la piattaforma telematica per tutte le comunicazioni relative alla procedura, sussiste in capo all’operatore economico l’onere di procedere all’accreditamento sul sistema, attraverso l’attivazione di un’utenza, con elezione di domicilio speciale presso la medesima piattaforma per la corrispondenza relativa alle gare di appalto, conformemente all’art. 3bis, comma 4quinquies, d.lgs. n. 82/2005 [2], il quale consente di eleggere domicilio speciale ai sensi dell’art. 47 c.c. [3] anche presso un domicilio digitale diverso dalla PEC.

“Dunque, l’impresa “accreditata” sulla piattaforma non può legittimamente invocare l’assenza di pubblicità né lamentare il mancato invito alla procedura negoziata, nella misura in cui l’invito e la documentazione di gara siano state oggetto di comunicazioni indirizzate al suddetto domicilio e siano ivi disponibili per il destinatario tenuto ad attivarsi al fine di una loro tempestiva conoscenza” (in termini Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2019, n. 7764 [4]).

Pertanto, nel MEPA l’aggiudicazione definitiva segue un procedimento del tutto semplificato nel quale, da un lato, l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, cod. app. [5], è sostituito dalla pubblicazione delle relative informazioni direttamente sul sistema MEPA,; dall’altro, la stessa aggiudicazione definitiva avviene più celermente in quanto l’amministrazione ha la possibilità di procedere alla verifica dei requisiti direttamente dal Sistema.

Da ciò consegue l’irricevibilità del ricorso notificato all’amministrazione solo in data 19 novembre 2021, oltre i termini utili per esperire ricorso, decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva tramite il portale.