IN POCHE PAROLE …

La lettura d’insieme delle modifiche, introdotte dal 2023 al 9 settembre 2025 al nuovo codice dei contratti pubblici, conferma che l’obiettivo –  già promesso dai due precedenti codici del 2006 e del 2016 e riproposto con la legge delega del 2022 –  di ridurre e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici,  anche questa volta non è stato centrato.


L. 21 giugno 2022, n. 78, Delega al Governo in materia di contratti pubblici

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici

D.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici»

 D.l. 9 settembre 2025, n. 127, Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026


Il D.L. 127/2025 introduce l’ennesima e più recente modifica  all’attuale  codice dei contratti pubblici e rappresenta, al contempo, un esempio di come non bisognerebbe operare specie quando si tratta di normare un settore strategico, come quello dei contratti pubblici. Un esempio, quindi, negativo e tutt’altro che unico.

E’ opportuno riassumere cosa è successo, in meno di vent’ anni, per quanto riguarda la relativa normativa, in questo settore trainante dell’economia, .

In meno di venti anni, sono stati introdotti nel nostro ordinamento tre codici: il primo con il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, completato con il regolamento di attuazione ed esecuzione solo nel 2010 (d.P.R. 207/2010); in vigenza delle direttive europee del 2014, nn. 23, 24 e 25, il secondo codice  di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con l’innovativa e contestata soluzione della soft low in sostituzione di un unico regolamento di attuazione ed esecuzione (reintrodotto nella normativa  del 2019, con il c.d. “decreto sblocca cantieri”, d.l. 32/2019); e, infine, in attuazione di uno  degli obiettivi del PNRR, il terzo codice con il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che trae spunto dalla normativa emergenziale emanata durante l’epidemia Covid (d.l. 76 del 2020 e d.l. 77 del 2021), con l’obiettivo di rilanciare l’economia, semplificare e accelerare il sistema degli acquisiti.

Ciascuno dei su richiamati tre codice è stato oggetto di continue modifiche, spesso estemporanee, inseriti in decreti – legge omnibus o riguardanti altri ambiti.

Anche l’ultimo codice non è stato risparmiato dalla continua e alluvionale normativa, fonte di una consistente mole di modificazioni, sparse e  disorganiche,  che hanno interessato anche la normativa di attuazione e di esecuzione contenuta negli Allegati allo stesso codice.

Il c.d. “decreto correttivo” (d.lgs. n. 209/2024) –  previsto dalla legge delega (L. 78/2023) entro l’arco temporale di due anni (dal 1° aprile 2023) per apportare correzioni e integrazioni sulla base dall’esperienza accumulata nel periodo di prima applicazione – avrebbe potuto costituire un’eccezione a questa usuale ma deprecabile prassi legislativa. Così non è stato. Il decreto – adottato, peraltro, un po’ in anticipo –   è costituito da un numero così corposo di variazioni, da creare quasi un nuovo codice all’interno dello stesso testo originario. Questo difetto ha confermato il sospetto che anche il codice del 2023 non meritasse gli applausi iniziali e gli elogi tripudiati, in particolare, da parte dei primi commentatori ammaliati dalla codificazione dei principi (artt. da 1a 11) e che hanno trascurato di addentrarsi nella raffazzonata e non coordinata normativa di attuazione oggetto degli Allegati.

La normativa di attuazionePeraltro, ad oggi, mancano i provvedimenti di delegificazione della normativa di attuazione ed esecuzione del d.lgs. 36/2023, che resta ancora “confinata” nei numerosi Allegati al codice e conserva, quindi, natura di fonte legislativa primaria. L’accumulo di tanto ritardo non si giustifica, soprattutto dopo che il decreto correttivo del 2024 (art. 72) ha inserito nel d.lgs. 36 l’art. 226-bis, rubricato “Disposizioni di semplificazione normativa” (sic!), con l’obiettivo di diversificare le fonti di delegificazione, trasferendole dalla fonte primaria alla fonte secondaria secondo quanto previsto dall’ art. 17, comma 3, del d.lgs. 1988/400.

In particolare, l’art. 226-bis trasferisce alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto, con il Ministro competente nella relativa materia o alla Presidenza  del Consiglio ben 36 allegati (tra cui: All. I.01 Contratti collettivi; All. 1,2.  Attività del RUP; I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi; I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio; I.7 – Contenuti minimi del QE, DOCFA, DIP, PFTE e del progetto esecutivo; I.8 – Verifica preventiva dell’interesse archeologico; I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni; I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure; ecc.).

Sintesi delle modifiche

Per un’ordinata  lettura d’insieme delle diverse modifiche introdotte dal 2023 al settembre 2025, complete di un breve richiamo al loro contenuto, è opportuno, per maggiore chiarezza, differenziare gli interventi normativi in tre fasi temporali: prima del correttivo del 2024, con il correttivo del 2024 e dopo il correttivo e fino al 9 settembre 2025.

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