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Nomina della commissione di gara da parte del Sindaco2 min read

Sussiste difetto di competenza del Sindaco alla nomina della commissione giudicatrice poichè la nomina della commissione è atto gestionale, ricadente nell’ambito della competenza dirigenziale.

Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 17 gennaio 2020, n. 102 [1], Presidente Burzichelli, Estensore Spampinato

A margine

Un’impresa impugna l’aggiudicazione finale di una gara per l’affidamento di un servizio “Primavera” nonché il decreto sindacale di nomina della commissione giudicatrice affermando la violazione dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 [2] e dell’art. 50 del TUEL [3] in quanto il Sindaco sarebbe organo privo della relativa competenza, atteso che la nomina, in quanto atto di carattere gestionale, doveva essere ricondotta alla competenza dei dirigenti.

La sentenza

Il Tar ritiene il ricorso fondato a fronte del difetto di competenza del Sindaco alla nomina della commissione giudicatrice richiamando la giurisprudenza secondo cui la nomina della commissione è atto gestionale, ricadente nell’ambito della competenza dirigenziale (Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1567 [4]).

Il ricorso è quindi accolto con conseguente annullamento di tutti gli atti della procedura di gara successivi alla nomina, fino all’affidamento del servizio, essendo l’illegittima composizione della Commissione vizio che comporta in modo caducante il travolgimento per illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di gara (sul punto, Cons. Stato, AP, 7 maggio 2013, n. 13 [5]).

Ciò implica il rigetto della domanda della ricorrente in ordine alla declaratoria di inefficacia del contratto stipulato, atteso il divieto di cui all’art. 122 CPA [6] di dichiarare inefficace il contratto laddove il vizio dell’aggiudicazione comporti l’obbligo di rinnovare la gara (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2017, n. 4050 [7], secondo cui «…L’evidente ratio della disposizione eccettuale consiste nella considerazione di economia generale dell’azione amministrativa per cui, se l’accertamento dell’oggettiva illegittimità comporta il travolgimento (totale o parziale) della procedura di gara e il conseguente obbligo di rinnovarne le fasi, non si porrà neppure in via di principio la questione se consentire il subentro da parte del ricorrente vittorioso, la cui posizione in gara potrebbe essere comunque compromessa dal travolgimento della gara (o di una sua fase), non consentendo il subentro…»).

Pari sorte deve seguire la domanda di aggiudicazione e subentro nel contratto, attesa la necessità di rinnovazione degli atti di gara.

Sarà quindi la stazione appaltante, in forza dell’effetto conformativo della sentenza, all’esito della rinnovazione della procedura di gara, a provvedere ai conseguenti atti in ordine al contratto (Cons. Stato 4050/2017 [7]).

di Simonetta Fabris