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Sanzioni e responsabilità in caso di mancato perfezionamento del CIG4 min read

Con la delibera n. 11 gennaio 2017 [1], pubblicata nella GU 1° febbraio 2016 n. 26, in vigore fra 15 giorni, l’Anac fornisce nuove indicazioni operative per il corretto perfezionamento del Codice Identificativo Gara (CIG) nonché sulle responsabilità e sanzioni a carico del RUP che non vi provveda.

In particolare, l’Autorità precisa che le stazioni appaltanti che intendono avviare una procedura di gara sono tenute ad acquisire il relativo CIG, per il tramite del RUP:

a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, prima della pubblicazione degli stessi, in modo che possa essere ivi riportato;

b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, prima dell’invio della stessa, in modo che possa essere ivi riportato;

c) per gli acquisiti effettuati al fuori delle modalità di cui ai punti a) e b), prima della stipula del relativo contratto, in modo che possa essere ivi riportato e consentire il versamento del contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio, nel caso di affidamenti in somma urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine).

Perfezionamento del CIG

Entro il termine massimo di novanta giorni dall’acquisizione del CIG, il RUP è tenuto ad accedere nuovamente al sistema SIMOG e a inserire nell’apposita scheda le seguenti informazioni:

a) la data di pubblicazione del bando, della lettera di invito in caso di procedura negoziata, o comunque la data della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento dell’appalto (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo deve essere indicata la data desumibile dall’atto amministrativo che ha stabilito l’adesione);

b) la data di scadenza della presentazione delle offerte (nel caso di adesione ad accordo quadro senza successivo confronto competitivo, e comunque in tutti i casi in cui non è prevista tale indicazione, deve essere indicata una data successiva a quella di cui alla lettera a));

c) nel caso in cui la stazione appaltante abbia ritenuto di non procedere con la procedura, il RUP deve provvedere alla cancellazione del CIG sul sistema SIMOG, con le modalità indicate, secondo i termini prescritti.

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla entrata in vigore della deliberazione in esame, occorre comunque procedere al perfezionamento di tutti i CIG precedentemente acquisiti sul sistema SIMOG e non ancora perfezionati. Il relativo adempimento è posto in carico ai RUP che li hanno acquisiti o a quelli che sono subentrati nella relativa competenza; nei loro confronti, in caso di inadempimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 213, c. 9 e 13, del d.lgs. n. 50/2016 [2].

Comunicazione ai RUP

Al fine di agevolare la trasmissione delle informazioni di cui al precedente punto, l’Autorità provvede a modificare il sistema SIMOG, introducendo messaggi di «warning» per ricordare al RUP l’obbligo di perfezionamento entro i termini, con le seguenti modalità:

  • una finestra pop-up a comparsa automatica all’atto di acquisizione del CIG, con il fine di attirare l’attenzione sull’obbligo in esame, con l’avviso che in caso contrario si provvede di ufficio alla cancellazione del CIG e all’adozione di eventuali misure sanzionatorie;
  • l’invio di un messaggio via mail, all’indirizzo che il RUP, che lo avvisa, con 15 giorni di preavviso, dell’approssimarsi della scadenza del novantesimo giorno, rammentando l’urgenza di agire (perfezionando o cancellando il CIG acquisito).

Mancato perfezionamento del CIG

In caso di mancata comunicazione all’Autorità delle suddette informazioni entro il termine previsto, il sistema SIMOG procede automaticamente alla cancellazione del CIG non perfezionato, inviando apposito messaggio via mail al RUP, all’indirizzo registrato in anagrafe.

Dalla data della cancellazione, l’utilizzo del CIG da parte della stazione appaltante determina violazione delle norme sulla trasmissione delle informazioni obbligatorie all’Autorità, sulla contribuzione di gara e sulla tracciabilità dei pagamenti, nonché possibile responsabilità penale ed erariale. Il mancato perfezionamento del CIG non consente inoltre agli operatori economici di corredare la propria offerta con la documentazione di comprova del pagamento del contributo, che costituisce, ai sensi dell’art. 1, c. 65 e 67, della l. n. 266/2005 [3], condizione di ammissibilità dell’offerta medesima.

L’Autorità si riserva la facoltà di valutare il comportamento della stazione appaltante che utilizzi un CIG non perfezionato in sede di esercizio delle competenze ad essa attribuite dall’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 [2], che istituisce presso l’Autorità un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, fermo restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, c. 9, per le quali si rinvia al Regolamento sulle sanzioni dell’Autorità.

L’Autorità si riserva altresì la facoltà di valutare, nell’ambito del Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici previsto dall’art. 84 del Codice [2], il comportamento degli operatori economici che non segnalano che la procedura di affidamento avviata da una stazione appaltante non consente di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, c. 67, della legge n. 266/2005 [3].