- Moltocomuni - https://www.moltocomuni.it -

Nuovo codice dei contratti, in vigore ma non efficace, con un pacchetto di disposizioni transitorie7 min read

IN POCHE PAROLE …

E’ stato pubblicato il 31 marzo 2023  in Gazzetta  il  nuovo “Codice dei contratti pubblici”, emanato  in attuazione dell’articolo 1 della legge delega 21 giugno 2022, n. 78,  accompagnato da un  ampio pacchetto di disposizioni transitorie.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 [1]


Il  Nuovo Codice dei contratti pubblici, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 12/L  alla Gazz. Uff. Serie generale – n. 77 del 31 marzo 2023,  ha un numero più elevato di articoli (229) rispetto al precedente del 2016, ma come questo entra in vigore nel mese di aprile. Era stato emanato  ad aprile  anche il vecchio codice dei contratti ( D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ) [2].

Entrata in vigore e  efficacia

Efficacia dal 1° luglio 2023 Il D.lgs.  n. 36/2023  è in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni avranno efficacia dal 1° luglio prossimo (art. 229), mentre per gli avvisi, i bandi e le lettere d’invito  pubblicati prima  di tale data si continueranno ad applicare le disposizioni previgenti, ossia il D.Lgs. 50/2016 [3], le Linee Guida ANAC e i decreti attuativi già emanati.

E’ immediata, invece, l’entrata in vigore degli articoli dal 215 al 219 per i Collegi consultivi tecnici già istituiti al 31 marzo scorso, per prevenire le controversie o consentirne la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti (art. 224, co 1). I nuovi Collegi dal 1° aprile dovranno essere formati con le modalità di cui all’allegato V.2. allo stesso codice.

Efficacia dal 1° gennaio 2024 – Avranno efficacia solo dal 1° gennaio 2024 la gran parte delle disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti della Parte II del Libro Primo, fatta eccezione per le disposizioni sulla pubblicità legale degli atti, le cui modalità di attuazione saranno adottate dall’ANAC entro il 30 maggio prossimo, nonché quelle su sistemi dinamici di acquisizione (art. 32), aste elettroniche (art. 33), cataloghi elettronici (art. 34), la cui efficacia decorrerà dal 1° luglio 2023.

Quindi, l’approvvigionamento digitale, fondato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP – art. 23), il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE – art. 24) gestiti dall’ANAC, e le piattaforme telematiche di approvvigionamento, è tutto da realizzare, e, per il momento, l’ambizioso principio di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi del CAD (D.Lgs 82/2005 [4]), molto enfatizzato all’art. 19, arriverà in un futuro prossimo, ma solo se si salverà dal consueto Milleproroghe di fine anno.

In particolare, è differita al 1° gennaio 2024 l’efficacia degli articoli: 19 (Principi e diritti digitali), 20 (Principi in materia di trasparenza), 21 (Ciclo di vita dei contratti pubblici); 22 (Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale – e-procurement); 23 (Banca dati nazionale dei contratti pubblici); 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico-FVOE); 25 (Piattaforme di approvvigionamento digitale); 26 (Regole tecniche); 28 (Trasparenza dei contratti pubblici); 29 (Regole applicabili alle comunicazioni; 30 (Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici); 31 (Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti); 35 (Accesso agli atti e riservatezza); 36 (Norme procedimentali e processuali in tema di accesso); 37, comma 4 (Pubblicazione del programma triennale e relativi aggiornamenti annuali sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici).

Differita al 1° gennaio 2024 anche l’efficacia delle disposizioni sull’obbligo della verifica dell’assenza di cause di esclusione automatiche nel nuovo FVOE (art. 99); sul termine assegnato all’AGID per stabilire le caratteristiche delle piattaforme per le verifiche telematiche delle garanzie definitive (106, comma 3, ultimo periodo);  sulle piattaforme digitali che garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 23, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC (art. 115, comma 5); sulle modalità d’invio alla stazione appaltante del contratto di subappalto (art.119, comma 5), e   sulla soppressione all’articolo 95, comma 5, del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 [5], delle parole «purché non rivesta la qualità di mandataria e» (art. 224, comma 6).

Qualificazione S.A.Per quanto attiene ai requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti saranno richiesti dal 1° gennaio 2024 il requisito della qualificazione di terzo livello  senza limiti di importo e  la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice.

Periodo transitorio

E’ stabilito un  periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2023, con la vigenza di alcune disposizioni del D.lgs. n. 50/2016, del Decreto n. 76/2020 [6] e, per i contratti PNRR e PNC, del Decreto n. 77/2021 [7] (art. 225).

PubblicazioniFino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi saranno pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

Continueranno ad applicarsi,  sempre fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché quelle sulle pubblicazioni nella piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al decreto legislativo n. 33/2023 [8].

Tuttavia, la pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e non potrà comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.

Vigenza del D.Lgs. 50 – Fino al 31 dicembre 2023, continueranno  ad applicarsi le disposizioni del D.lgs. 50 del 2016, relative a:

  •  modalità di pubblicazione programma triennale lavori e programma biennale  di  forniture  e  servizi  e relativi aggiornamenti annuali (art. 21, comma 7);
  •  principi in materia di trasparenza (art. 29);
  •  obbligo di  uso  dei  mezzi  di  comunicazione  elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione (art. 40);
  • divieto di porre a carico dei concorrenti, nonché’ dell’aggiudicatario, di eventuali costi  connessi  alla  gestione  delle piattaforme  (art. 41, comma 2- bis);
  •  digitalizzazione delle procedure (art. 44);
  •  regole applicabili alle comunicazioni nei settori ordinari e nei settori speciali (art. 52); accesso agli atti e riservatezza (art. 53);
  •  procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58);
  • disponibilità elettronica dei documenti di gara (art. 74); acquisizione della
  •  acquisizione della documentazione di gara  attraverso la BDNCP e l’attuale Fvoe (art. 81);
  •  DGUE (art. 85);
  •  adempimenti a carico dell’aggiudicatario per quanto attiene al deposito del contratto di subappalto e della dichiarazione del subappaltatore (art.105, comma 7);
  •  metodologie e strumentazioni elettroniche di collegamento alla BDNCP per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC (art.111, comma 2-bis);
  •  gestione della BDNCP e del Casellario informatico da parte dell’ANAC (art. 213 commi 8, 9 e 10);
  • esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri per l’adozione dei provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla  sollecita   progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi (art. 214, comma 6).

Le suddette disposizioni del D.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi per lo svolgimento delle attività relative a: a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a); c) accesso alla documentazione di gara; d) presentazione del documento di gara unico europeo; e) presentazione delle offerte; f) apertura e conservazione del fascicolo di gara; g)  controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e  gestione delle garanzie.

Garanzie – Per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative, nelle more del nuovo decreto (art. 117, comma 12), continua ad applicarsi il  decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 [9].

PNRR – Per le procedure  di  affidamento  e  i  contratti riguardanti  investimenti  pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui  al D.L. n. 77 del 2021, al D.L. n. 13/2023 [10], e   le  specifiche  disposizioni   legislative   finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli  obiettivi  stabiliti dal PNRR, dal PNC, e dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 [11].

Progettazione e appalto integrato – Dal 1° luglio 2023, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016 alle procedure  per  le  quali a tale data è  stato formalizzato  l’incarico di progettazione. Se l’incarico di redazione del progetto di  fattibilità tecnico economica (PFTE) è  stato formalizzato entro il 30 giugno 2023,  la stazione   appaltante   può   procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione  dei  lavori sulla base del PFTE oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai  sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici del 2016. I relativi progetti sono approvati secondo la procedura degli articoli 163 e seguenti del codice dei  contratti  pubblici del 2006.

LG ANAC e precedenti regolamenti – A decorrere dal 1° luglio 2023,  si applicheranno, in luogo dei  regolamenti  e  delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del D.Lgs. 50 50/2016,  , le corrispondenti disposizioni del lo stesso nuovo codice e dei suoi allegati, laddove  non diversamente  previsto  dal  nuovo codice.

avv Giuseppe Panassidi

Articolo in possibile aggiornamento