E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 189 del 16 agosto 2018, il DPCM 11 luglio 2018 recante “Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”.

Il decreto punta a proseguire ed implementare il sistema di acquisto aggregato con l’individuazione, a decorrere dall’anno 2018 – ad integrazione delle categorie e soglie già individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 – di ulteriori categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’art. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure.

E’ ribadita la disposizione secondo cui, per le categorie di beni e servizi indicate dal decreto, l’Anac non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione della norma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore, dalla data di attivazione del contratto aggiudicato.

Gli obblighi di approvvigionamento di cui al provvedimento decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione della categoria merceologica 25 (manutenzione strade-servizi e forniture) il cui obbligo è differito di un anno, fatte salve le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria 25.

 


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