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Obbligo di gara pubblica per le concessioni demaniali marittime3 min read

IN POCHE PAROLE….

Le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara.


Tar Campania, Salerno, sez. III, sentenza 11 aprile 2022, n. 913 [1] – Pres. Russo, Est. Di Martino


Ogni procedura di evidenza pubblica volta all’adozione comparativa di provvedimenti ampliativi dev’essere sorretta da idonei criteri predeterminati di selezione delle proposte.

A margine

I proprietari di una serie di villette situate presso un tratto di spiaggia per il quale hanno da sempre curato la manutenzione, propongono ricorso contro la concessione demaniale marittima concessa dal Comune in esito ad un’istanza presentata da un operatore economico privato per l’occupazione della relativa zona demaniale marittima per la posa ombrelloni ad uso temporaneo per 30 giorni «in attesa di rilascio di quella definitiva relativa all’anno in corso».

In particolare, i ricorrenti lamentano il mancato coinvolgimento nel procedimento di concessione ai sensi della L. 241/90 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123 [2] e dell’art. 4 d.Lgs. 50/2016. [3]

La sentenza

Il collegio accoglie il ricorso annullando la concessione demaniale rilasciata.

Quanto all’interesse a ricorrere avverso la concessione demaniale, il Tar ricorda che la giurisprudenza si è già pronunziata a favore della legittimazione ad agire in capo al soggetto proprietario di immobili ubicati in prossimità del sito oggetto della concessione.

Al riguardo è stato infatti ritenuto applicabile il criterio di “stabile collegamento tra il ricorrente e la zona interessata dall’intervento assentito che la giurisprudenza ha forgiato in tema di impugnazione di titoli edificatori rilasciati a terzi, dato che anche in questo caso l’interesse che i terzi mirano a tutelare è quello a un corretto assetto urbanistico, territoriale ed ambientale dell’area ove è collocato un loro centro di interessi” (C.g.a., sez. giur., 6 marzo 2008, n. 144, nonché T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, 6 marzo 2008, n. 60 [4]).

Nella specie i ricorrenti, quali proprietari o detentori di immobili prossimi all’area oggetto di concessione, sono sicuramente annoverabili tra i soggetti titolari di un interesse differenziato e qualificato – attesa la più alta probabilità che gli stessi, rispetto ad altri, possano recarsi a fini di balneazione nel tratto di spiaggia suddetto – affinché sia adeguatamente garantita la libera balneazione, rapportando quindi tale esigenza alla situazione effettiva delle persone e all’esistenza di spiagge sufficienti a soddisfare il bisogno collettivo. Pertanto la lesione della propria posizione consisterebbe, altresì, nella sottrazione di spazi destinati alla libera balneazione (ex multis Tar Lecce, sez. 1, 3/12/2009 n. 2989).

Quanto al merito il T.a.r. richiama la consolidata giurisprudenza univoca nell’affermare che, in base al principio comunitario di concorrenzialità, le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara (Cons. Stato V, 11 giugno 2018). Pertanto, per l’affidamento del relativo contratto (attivo e non passivo) è necessario e sufficiente, in assenza di specifici autovincoli posti dalla P.A, il “rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica”.

Segnatamente, come rilevato dal Consiglio di Stato, ogni procedura di evidenza pubblica volta all’adozione comparativa di provvedimenti ampliativi dev’essere sorretta da idonei criteri predeterminati di selezione delle proposte che, nella specie, sono del tutto mancati.

In proposito si rammenta che, conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio.

Infatti l’art. 12 della direttiva 2006/123 [2] e il novellato art. 37 del cod. nav. [5] subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all’espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica (Cassazione civile, sez. II, 25/01/2021, n. 1435; si veda anche la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, nr. 18 [6], secondo cui “L’obbligo di evidenza pubblica discende, comunque, dall’applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123 [2], che prescinde dal requisito dell’interesse transfrontaliero certo, atteso che la Corte di giustizia si è espressamente pronunciata sul punto ritenendo che “l’interpretazione in base alla quale le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123 [2] si applicano non solo al prestatore che intende stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche a quello che intende stabilirsi nel proprio Stato membro è conforme agli scopi perseguiti dalla suddetta direttiva” (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30 gennaio 2018, C360/15 e C31/16, punto 103)”).