IN POCHE PAROLE….

Il bando di gara con l’importo a base d’asta  insufficiente alla copertura dei costi deve essere impugnato immeditamente.


Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, sentenza 30 marzo 2022 n. 2117 Pres. Gaudieri, Est. Palmarini


Le clausole che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi sono immediatamente escludenti e vanno impugnate unitamente al bando di gara.

In assenza di impugnazione tempestiva, la censura sollevata tardivamente è inammissibile.

A margine

Un’impresa concorrente, gestore uscente di un servizio di pulizia di edifici comunali, impugna l’aggiudicazione definitiva della nuova gara ad oggetto il servizio con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa lamentando che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante sarebbe troppo bassa e che l’offerta economica della controinteressata sarebbe palesemente inadeguata a garantire il servizio in quanto recante una previsione di monte ore annuo di lavoro largamente insufficiente.

Il Comune resistente eccepisce l’inammissibilità della censura per non aver la ricorrente tempestivamente impugnato il bando di gara.

La sentenza

Il giudice respinge il ricorso ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile.

Infatti, tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante alla procedura per contestare l’incongrua determinazione della base d’asta tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente).

D’altra parte il ricorrente ha comunque presentato una sua offerta il che costituisce indice della astratta remuneratività delle condizioni di gara.

Si rimarca poi che rispetto alla stima dei costi della manodopera effettuati dalla stazione appaltante la controinteressata si è discostata solo dello 0,8 per cento e nel complesso l’offerta non aveva i requisiti per essere considerata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 (circostanza questa pacifica e non contestata).

Quanto all’aspetto relativo al monte ore annuo indicato nell’offerta della controinteressata, si osserva che il bando non prevedeva un numero di ore minimo per effettuare il servizio lasciando gli operatori liberi di effettuare una stima.

Il ricorrente ritiene che le ore stimate dall’aggiudicataria (11.431,20 ore all’anno) siano “palesemente insufficienti a garantire il servizio messo a gara”; ciò in quanto nella precedente gara l’amministrazione aveva stimato un totale di ore annue (minimo) pari a 10.750,17 a fronte di una superficie da pulire di molto inferiore a quella di cui alla presente gara (9.038,58 mq. nella vecchia gara, 13.022 mq. nella attuale).

Ritiene il Collegio che sul punto il ricorrente non abbia dimostrato la perfetta coincidenza tra la vecchia e la nuova procedura di gara tale che possano sovrapporsi le stime del monte ore annuo minimo necessario per svolgere il servizio.

Sulla questione il ricorrente si limita a sostenere che le prestazioni richieste per tipologia e resa “erano pressappoco sovrapponibili”, il che non è sufficiente a superare la circostanza che si è al cospetto di due procedimenti di gara autonomi e distinti ancorché aventi entrambi ad oggetto la pulizia degli edifici comunali.

 


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