IN POCHE PAROLE…

Il  termine assegnato ai concorrenti per l’integrazione documentale a seguito di soccorso istruttorio ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua inosservanza impone l’esclusione automatica dalla gara, senza possibilità di reiterazione.

 Le clausole della lex specialis hanno valore vincolante e non consentono margini discrezionali alla stazione appaltante, che è tenuta a rispettarle integralmente. Pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di più lotti alla medesima impresa in violazione della clausola di aggiudicazione esclusiva prevista dal disciplinare di gara .

È ammissibile il ricorso dell’impresa che, pur non risultando seconda classificata, vanti un interesse giuridico attuale fondato su un effetto a cascata regolato dalla disciplina di gara.


TAR Sardegna, sez. II, 12 maggio 2025, sentenza n. 432 – Pres. T. Aru, Est. A. Plaisant


Il caso

La sentenza annotata ha per oggetto una procedura negoziata senza bando, relativa al trattamento e recupero di rifiuti legnosi. La gara,  articolata in due lotti funzionali, è stata aggiudicata a due operatori economici distinti.

Una società terza classificata nel primo lotto e seconda nell’altro propone ricorso per ottenere l’annullamento degli atti di aggiudicazione.

La sentenza

La decisione affronta aspetti rilevanti del diritto degli appalti pubblici: (i) la legittimità del soccorso istruttorio “ripetuto” in favore di un operatore inadempiente; (ii) l’efficacia vincolante della clausola di aggiudicazione esclusiva contenuta nella lex specialis; (iii) l’interesse a ricorrere derivante da un effetto “a cascata” regolato dalla disciplina di gara.

Innanzitutto, il Collegio censura la condotta della stazione appaltante che, a fronte del mancato deposito della documentazione tecnica da parte della prima classificata del lotto 1, ha concesso un secondo termine per l’integrazione, oltre quello già assegnato con un primo invito. La documentazione è stata infine prodotta in modo completo, ma solo dopo tale reiterazione.
Il Collegio dichiara tale condotta contra legem, richiamando l’art. 101, comma 2, del d.lgs. 36/2023, che impone l’esclusione automatica dell’operatore economico che non adempia tempestivamente.

La pronuncia , in linea con la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, V, nn. 3592/2019 e 1985/2025), esclude ogni margine di discrezionalità in capo alla stazione appaltante e ribadisce che il soccorso istruttorio non può divenire uno strumento di ravvedimento reiterato, pena la violazione del principio di par condicio.

Un altro punto essenziale riguarda l’applicazione della clausola del disciplinare di gara, secondo cui, in presenza di almeno un’altra offerta valida oltre la migliore, il concorrente primo in entrambi i lotti può aggiudicarsi solo un lotto, con la conseguente assegnazione del secondo lotto  all’offerente che segue in graduatoria.

Per il Collegio, tale clausola della lex specialis è  imperativa e autovincolante, priva di spazi interpretativi, trovando la sua ratio risiede nell’evitare concentrazioni eccessive di affidamenti e nel promuovere la concorrenza tra operatori; essa, peraltro, è conforme al Bando tipo ANAC n. 1/2023 ,

Il Collegio ritiene infondata, anche, la censura relativa all’interesse  del ricorrente. E riconosce la legittimazione a ricorrere della società che non risultava vincitrice in alcun lotto, ma che si trovava seconda nel lotto 2. L’effetto “a cascata”, generato dall’esclusione della prima classificata e dalla clausola di aggiudicazione esclusiva, avrebbe comportato l’automatica aggiudicazione del lotto 2 al ricorrente.
Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, V, n. 1316/2020), tale catena causale preordinata e regolata dalla lex specialis configura un interesse giuridico concreto, attuale e tutelabile.

Attraverso l’annullamento dell’aggiudicazione di entrambi i lotti , il Collegio riafferma il valore cogente delle clausole della documentazione di gara. Inoltre,  sancisce l’illegittimità della reiterazione del soccorso istruttorio in favore di un operatore inadempiente.  a

Annotazioni

Il punto nevralgico della decisione del T.A.R. riguarda la gestione, da parte della stazione appaltante, del soccorso istruttorio attivato nei confronti della prima classificata nel lotto 1. L’impresa aveva omesso il deposito della documentazione tecnica essenziale ai fini della dimostrazione della capacità richiesta dal disciplinare. Ma, nonostante un primo invito formale, cui seguiva un riscontro incompleto, la stazione appaltante ha concesso un secondo termine per l’integrazione della documentazione, che poi è stata finalmente ritenuta sufficiente.

Il T.A.R. censura questa duplicazione procedimentale, ritenendola contra legem rispetto al disposto dell’art. 101, comma 2, del  Codice di cui al d.lgs 36/2023, secondo cui: “L’operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.”

Richiamando un orientamento giurisprudenziale solido e continuo (Cons. Stato, V, n. 3592/2019; V, n. 1985/2025), il Collegio afferma che il termine assegnato all’impresa per l’integrazione è perentorio, e che l’esclusione automatica è l’unico esito giuridicamente possibile in caso di inadempienza. In tal modo, la sentenza ribadisce un principio di sistema: il soccorso istruttorio non può mai diventare uno strumento di “ravvedimento operoso” reiterato, né può alterare l’equilibrio competitivo della gara.

Altro aspetto centrale riguarda la corretta interpretazione del punto del Disciplinare, in base al quale: “qualora fosse presente almeno un’altra offerta valida oltre la migliore offerta, il concorrente primo in entrambe le graduatorie risulterà aggiudicatario del solo lotto 1, mentre il lotto 2 sarà aggiudicato al secondo concorrente in graduatoria.”

Il TAR non solo ribadisce la natura vincolante e imperativa di tale clausola, ma precisa che essa non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante, costretta ad attenervisi. La clausola in questione, conforme al bando tipo ANAC n. 1/2023, trova la sua ratio nell’esigenza di evitare concentrazioni eccessive di affidamenti, distribuendo le aggiudicazioni e promuovendo la concorrenza. Da qui l’illegittimità dell’aggiudicazione del secondo lotto alla società che, essendo risultata prima anche nel lotto 1 (una volta esclusa l’altra), avrebbe dovuto ricevere solo quest’ultimo.

Particolarmente interessante è il passaggio con cui il Collegio riconosce la legittimazione processuale di una società, sebbene non risultasse prima in graduatoria per alcun lotto. La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, V, n. 1316/2020) ha più volte chiarito che il ricorrente può avere un interesse giuridico tutelabile anche quando la propria utilità derivi da una catena causale, purché prevedibile e regolata da norme vincolanti. In questo caso, la società in questione si trovava in seconda posizione nel lotto 2; l’esclusione di un’altra concorrente avrebbe determinato il passaggio di una terza al lotto 1 e la risalita automatica della prima al primo posto nel lotto 2. La configurazione rigida e preordinata dell’effetto a cascata, imposta dalla lex specialis, consente dunque di qualificare l’interesse della ricorrente come attuale, concreto e giuridicamente protetto.

Conclusioni

La sentenza annotata, nel solco delle recenti pronunce di legittimità e merito, conferma una linea rigorosa e garantista nella gestione delle procedure selettive pubbliche: il rispetto della tempestività procedimentale, l’invalicabilità delle regole di gara e la centralità del principio di par condicio devono prevalere su qualunque logica di “salvataggio” dei concorrenti inadempienti.

Nel nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), l’art. 101 codifica una disciplina del soccorso istruttorio ispirata alla celerità e alla responsabilizzazione degli operatori. La sua interpretazione conforme al diritto vivente impone che le gare pubbliche siano non solo trasparenti, ma anche irreprensibili sotto il profilo temporale e logico-funzionale. La vicenda in esame rappresenta, per giuristi e operatori del settore, un’importante lezione di coerenza applicativa: la “seconda chance” non rientra nel catalogo dei diritti degli operatori economici, e tanto meno può trovare fondamento in una benevolenza amministrativa incompatibile con il principio costituzionale di buon andamento.

dott. Riccardo Renzi


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