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Requisiti di partecipazione dei consorzi stabili5 min read

IN POCHE PAROLE….

Cconsorzi stabili in gara con  la verifica dell’effettiva esistenza, in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti.


Tar Lazio, Roma, sez. III, sentenza 3 marzo 2022, n. 2571 [1] – Pres. Daniele, Est. Graziano


In caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili è necessaria la verifica dell’effettiva esistenza, in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis.

In materia di consorzi stabili, il “cumulo alla rinfusa” va riferito solo alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.


A margine

Un consorzio stabile ricorre contro il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un servizio di supporto agli impianti industriali motivato sul mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti dalla legge di gara, in capo alla consorziata per conto della quale il Consorzio partecipava, le cui allegate certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 45001:2018 e 414001:2015 erano state rilasciate per il servizio di pulizia ma non anche per la movimentazione di attrezzature – carro trasbordatore con piattaforma girevole e loco trattori, costituente l’oggetto dell’appalto.

Il consorzio afferma che:

1) i requisiti contestati alla consorziata non sarebbero requisiti di partecipazione ma, al contrario, mere certificazioni di qualità richieste (non a pena di esclusione) in seno all’offerta tecnica, e quindi, in buona sostanza, criteri di valutazione del merito tecnico, della componente tecnica dell’offerta; non certo elementi qualificabili come requisiti da possedere ai fini dell’amissione alla gara;

2) il contegno procedimentale dell’amministrazione sarebbe contraddittorio avendo instaurato una interlocuzione procedimentale tesa ad accertare la sola sussistenza delle richieste di estensione dei suddetti certificati, salvo poi sostenere che la loro mancanza al momento della partecipazione alla gara era circostanza insuperabile;

3) i requisiti contestati, ancorché non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, sicché avrebbero dovuto essere considerati sussistenti in ragione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Ciò avrebbe potuto consentire l’esecuzione diretta della commessa da parte del Consorzio, anche in ragione della disponibilità da quest’ultimo manifestata, sia pur solo in fase di verifica dei requisiti di partecipazione.

La sentenza

Il giudice ricorda che il possesso determinati livelli di esperienza, modulati a seconda dell’oggetto dell’appalto e degli obiettivi perseguiti con esso dall’Amministrazione, devono costituire requisiti di capacità tecnica e non possono essere inclusi nei criteri di valutazione delle offerte in quanto ciò rappresenterebbe una indebita commistione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, i quali vanno invece mantenuti del tutto separati gli uni dagli altri.

In proposito, costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche quello che vieta la commistione fra i criteri soggettivi di prequalificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione. Detto canone operativo, che affonda le sue radici nell’esigenza di aprire il mercato premiando le offerte più competitive ove presentate da imprese comunque affidabili, unitamente al canone di par condicio che osta ad asimmetrie pregiudiziali di tipo meramente soggettivo, trova in definitiva il suo sostanziale supporto logico nel bisogno di tenere separati i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara da quelli che invece attengono all’offerta e all’aggiudicazione.” (Cons. Stato, sez. VI , 4 ottobre 2011, n. 5434 [2]; id., sez. V, 14 ottobre 2008, n. 4971; Tar Lazio, sez. III, 7 febbraio 2011, n. 1128).

Il principio enunciato tollera peraltro eccezioni limitatamente ai criteri valutativi di tipo oggettivo, quali le caratteristiche organizzative del concorrente sotto il profilo ambientale, della tutela dei lavoratori e delle popolazioni interessate, i quali possono costituire criteri di valutazione (Tar Milano, sez. IV, 23 ottobre 2019, n. 2214 [3]).

Allorché gli aspetti organizzativi, quali requisiti soggettivi dell’impresa concorrente, non siano apprezzati in modo autonomo, avulso dal contesto dell’offerta, ma quale elemento idoneo ad incidere sulle modalità esecutive del servizio specifico e, quindi, quale parametro afferente alle caratteristiche oggettive dell’offerta, il principio non risulta violato.

Il Collegio non condivide la tesi del ricorrente, secondo cui i contestati requisiti, sebbene non posseduti dalla consorziata, erano in ogni caso posseduti dal Consorzio in proprio, per cui dovevano essere ritenuti sussistenti per effetto del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, in tal modo consentendo l’esecuzione diretta dell’appalto da parte del Consorzio anche in virtù della disponibilità da esso manifestata.

Osta infatti a tale argomento l’art. 47, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 [4] come modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Decreto Sblocca cantieri) e dunque applicabile al momento della gara per cui è causa, il quale dispone che “i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto”, stabilendo altresì che “la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”. (47, co. 2 –bis, D. Lgs. n. 50/2016 [4]).

Invero, l’art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 [4], come modificato dal d.l. n. 32 del 2019, ha sancito il principio secondo cui in caso di partecipazione alla gara di consorzi stabili, è necessaria la verifica della effettiva esistenza, in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis, ricostituendo l’originaria limitazione del “cumulo alla rinfusa”, alla “disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo”, i quali sono “computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

La giurisprudenza si è già espressa nei sensi testé sintetizzati (Tar Lazio, sez. I bis, 7 dicembre 2020, n. 13049 [5]) con il recentissimo suggello ricostruttivo –  in termini di obiter – dell’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5 [6]).

Pertanto il ricorso è respinto.