IN POCHE PAROLE…

La revisione prezzi non può essere invocata per far fronte a incrementi salariali già noti al momento della presentazione dell’offerta. La clausola revisionale, prevista dal Codice dei contratti pubblici, opera solo in presenza di sopravvenienze oggettive, imprevedibili e non preventivabili al momento della gara.

ANAC – deliberazione n. 347 del 9 settembre 2025

 D.lgs 36 del 31 marzo 2023 – art. 60 – Codice dei contratti pubblici


L’ Autorità Nazionale Anticorruzione, con parere, espresso in sede di precontenzioso, sulla la possibilità di rinegoziare il corrispettivo di un contratto di servizio pubblico in ragione dell’aumento del costo della manodopera sulla base delle nuove tabelle ministeriali intervenute tra la gara e la stipula,  ribadisce che la revisione prezzi non può essere invocata per far fronte a incrementi salariali già noti al momento della presentazione dell’offerta, in quanto la clausola revisionale, prevista dal codice degli appalti, opera solo in presenza di sopravvenienze oggettive, imprevedibili e non preventivabili al momento della gara.

Il fatto 

La vicenda trae origine da una procedura aperta per l’affidamento di un servizio triennale di raccolta rifiuti urbani e attività accessorie. L’aggiudicatario, avviata regolarmente l’esecuzione, lamentava l’assenza di stipula del contratto e l’omesso riconoscimento della revisione prezzi a fronte dell’aumento del costo della manodopera derivante dalle tabelle ministeriali aggiornate nel luglio 2024.

Secondo l’operatore economico, tale aggiornamento avrebbe giustificato una rinegoziazione del canone annuo, anche in considerazione dell’obbligo di assunzione di un’unità di personale aggiuntiva rispetto a quelle previste dal bando.

La stazione appaltante, dal canto suo, ha evidenziato che un incremento dei costi successivo all’aggiudicazione avrebbe inciso sulla par condicio dei concorrenti, precisando che il contratto era in fase di adeguamento e che le questioni relative alla manodopera erano sottoposte a valutazione legale.

Il princio della conservazione dell’equilibrio  del contratto 

Il principio trova fondamneto nell’art. 9  del d.lgs. 36/2023  e la sua attuazione negli articoli 60 e 120 dello stesso codice dei contratti, che regolano la revisione dei prezzi e la modifica dei contratti in caso di eventi che incidano significativamente sull’equilibrio economico originario.

La finalità dell’istituto è duplice. Da un lato, di garantire l’interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Dall’altro, di tutelare l’aggiudicatario a non subire alterazioni dell’equilibrio contrattuale per l’incremento dei costi sopravvenuto durante l’arco del rapporto e di non indurlo  ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni (TAR Brescia 13.5.2025, n. 413; ex multis citati nella stessa sentenza: Cons. St., Sez. III, 5.3.2018, n. 1337; Cons. St., Sez. III, 4.3.2015, n. 1074; in termini: Cons. St., Sez. III, 19.7.2011, n. 4362; Cons. St., Sez. V, 14.5.2010 n. 3019; Cons. St., Sez. V, 26.8.2010 n. 5954; Cons. St., Sez. V, 6.9.2007, n. 4679).

Parere ANAC

L’Autorità, richiamando l’art. 60 del d.lgs. 36/2023 e la giurisprudenza consolidata (ex multis, vedi supra) chiarisce che il meccanismo della revisione prezzi non ha natura automatica e non può essere attivato per compensare aumenti retributivi già prevedibili alla data del bando.

Il principio di responsabilizzazione dell’operatore economico, introdotto dal nuovo Codice, impone che questi tenga conto, in sede di offerta, delle dinamiche salariali ordinariamente programmabili, come il rinnovo dei contratti collettivi o gli aggiornamenti ministeriali già calendarizzati. Pertanto, se gli incrementi del costo del lavoro risultano già stabiliti o prevedibili – come nel caso in cui il decreto ministeriale di aggiornamento sia anteriore al bando di gara – non può parlarsi di “sopravvenienza imprevedibile” ai fini dell’attivazione della revisione prezzi.

L’ANAC ribadisce che la funzione dell’istituto è quella di preservare l’equilibrio contrattuale dinanzi a eventi eccezionali, estranei al normale ciclo economico, e non quella di garantire una costante indicizzazione del corrispettivo. Restano, invece, escluse dal perimetro del parere le questioni inerenti alla mancata stipula del contratto e alle eventuali pretese risarcitorie, che esulano dalla competenza dell’Autorità in sede di precontenzioso.

Conclusione

Il parere dell’ANAC si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato: la revisione prezzi è uno strumento eccezionale, non un automatismo; l’imprevedibilità oggettiva rappresenta il presupposto imprescindibile per la sua applicazione; gli operatori economici devono preventivamente valutare le possibili variazioni salariali e gli oneri di manodopera in sede di offerta.

Gli aumenti del costo del lavoro già previsti o conoscibili al momento della gara non possono giustificare una rinegoziazione del prezzo o un aggiornamento del canone prima della stipula del contratto.

La decisione dell’Autorità conferma così la linea di rigore del nuovo Codice, orientata a garantire la certezza dei rapporti contrattuali e la parità di trattamento tra i concorrenti, salvaguardando al contempo l’interesse pubblico alla stabilità economico-finanziaria dell’appalto.

dott. Riccardo Renzi


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