IN POCHE PAROLE…
E’ illegittima la richiesta di revisione dei prezzi laddove è già intervenuta una rinegoziazione complessiva delle condizioni contrattuali; è escluso ogni automatismo nell’estensione della revisione ai contratti “rinnovati” per ripristinare l’equilibrio economico originario e non semplicemente prorogati.
Infatti, alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal c.d. “Correttivo 2024”, diverso è l’ambito applicativo delle due fattispecie: la revisione dei prezzi è un meccanismo automatico e obbligatorio di adeguamento economico, mentre la rinegoziazione è un rimedio straordinario a fronte di sopravvenienze eccezionali che alterano significativamente l’equilibrio contrattuale.
TAR Sicilia, sez. IV Palermo, sent. n. 889 del 23.04.2025 – Pres. F. Bruno, Est. A. Stefanelli
Con la sentenza annotata, la Sezione IV del TAR Sicilia ha affrontato con particolare rigore sistematico la delicata distinzione tra revisione dei prezzi e rinegoziazione contrattuale, all’interno di un contenzioso relativo ad un appalto di servizi di pulizia.
La revisione prezzi – L’art. 60 del d.lgs. 36/2023, integrato dall’Allegato II.2-bis, ha ridefinito in maniera organica l’istituto della revisione prezzi, qualificandola come obbligatoria e automatizzata, con applicazione generalizzata a tutti i contratti pubblici (lavori, servizi e forniture), ivi inclusi i subappalti.
Il sistema prevede l’individuazione di indici specifici (es. ISTAT, CPV), la cui variazione, qualora ecceda determinate soglie (±5% per servizi/forniture, ±3% per lavori), comporta l’attivazione automatica della revisione, senza necessità di istanza di parte né valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante.
Elemento distintivo della revisione è la neutralità contrattuale dell’intervento. Infatti, essa non altera la struttura economica del contratto, ma si limita a correggere lo squilibrio dovuto a variazioni dei costi oggettivamente rilevabili. Il contratto rimane identico nei suoi elementi essenziali; cambia solo il corrispettivo, entro i limiti e secondo le modalità previste ex lege.
La rinegoziazione per la conservazione dell’equilibrio economico – L’istituto, disciplinato dall’art. 9 del d.lgs. 36/2023, si fonda sul principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, che attribuisce alla parte svantaggiata, in presenza di eventi straordinari e imprevedibili, il diritto alla rinegoziazione secondo buona fede.
Non si tratta, quindi, di un meccanismo automatico, bensì di un rimedio contrattuale finalizzato a ripristinare l’equilibrio economico originario compromesso da eventi esterni alla normale alea contrattuale.
La rinegoziazione non comporta necessariamente una revisione dei prezzi, ma può sfociare in una pluralità di soluzioni: modifiche alle prestazioni, rimodulazione dei termini, riduzione proporzionale del corrispettivo (ex art. 1464 c.c.), o addirittura risoluzione consensuale.
Essa richiede l’accordo delle parti, e si configura come un nuovo negozio giuridico, non come prosecuzione automatica del rapporto originario. È in questo punto che la giurisprudenza e la normativa distinguono nettamente tra rinegoziazione e proroga.
Il caso – Nel caso affrontato dal TAR Sicilia, la ricorrente richiedeva la revisione dei prezzi sulla base del presunto prolungamento del contratto originario, sostenendo che si trattasse di una proroga tecnica. Il TAR, al contrario, ha accertato che la prosecuzione del rapporto non costituiva una mera proroga, ma un nuovo contratto sorto da rinegoziazione delle condizioni, anche in presenza di contenuti parzialmente coincidenti con il contratto originario.
Tra gli elementi ritenuti rilevanti dal Giudice amministrativo:
- modifiche soggettive e oggettive dell’accordo;
- variazione delle prestazioni contrattuali;
- adesione ad una nuova convenzione (parzialmente difforme rispetto alla precedente).
Ne deriva che, essendosi formato un nuovo assetto negoziale, non trova applicazione la revisione prezzi ex art. 60. La pretesa di attivare la revisione in relazione al contratto precedente risulta quindi infondata.
La distinzione tra proroga, rinnovo e rinegoziazione
La proroga consiste nel differimento del termine finale del contratto per esigenze di continuità del servizio, senza modifiche sostanziali né rinnovazione del rapporto. Solo in questo caso si mantiene l’identità del contratto, rendendo applicabile la revisione dei prezzi ex lege.
Viceversa, in caso di rinnovo, anche quando le condizioni appaiono analoghe, il contratto è frutto di una nuova volontà negoziale, incompatibile con l’automatismo della revisione.
La rinegoziazione è una forma ancora più evidente di nuovo accordo, in cui le parti, a seguito di sopravvenienze o esigenze di ristrutturazione del rapporto, ridefiniscono attivamente i termini contrattuali, anche accettando volontariamente la non applicazione della revisione.
Conclusioni
La sentenza in commento ha il merito di ribadire un principio chiave: la revisione prezzi è automatica ma non incondizionata. Essa trova applicazione solo entro i confini del contratto originario o prorogato. Quando invece si verifica una rinegoziazione o rinnovo, siamo di fronte a un nuovo equilibrio negoziale che assorbe ogni pretesa di adeguamento automatico, essendo le condizioni (comprese quelle economiche) riformulate liberamente.
L’art. 60 e l’Allegato II.2-bis del Codice si pongono quindi su un piano diverso rispetto all’art. 9 dello stesso Codice: il primo opera su base oggettiva e parametrica; il secondo su base soggettiva e consensuale, in risposta a eventi imprevedibili.
In breve, la pronuncia del TAR Sicilia conferma che la revisione automatica dei prezzi non può essere invocata in presenza di una rinegoziazione volontaria, pena la lesione del principio dell’autonomia negoziale e dell’effettività del nuovo sinallagma contrattuale.
dott. Riccardo Renzi
