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Rinnovazione della gara per la sopravvenienza di contributi PNRR3 min read

IN POCHE PAROLE….

La possibilità di fruire di un finanziamento PNRR giustifica la revoca della gara non ancora aggiudicata.


LINK UTILI

Tar Campania, Napoli, sez. I, sentenza 1° dicembre 2022, n. 7512 [1] Pres. Salamone – Est. Esposito


La stazione appaltante mantiene un’ampia discrezionalità di revoca della gara per motivate esigenze di interesse pubblico, alla sola condizione che la decisione di perseguire una strada diversa non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto.

La possibilità di fruire dei finanziamenti del PNRR costituisce ragione sufficiente per revocare la gara precedentemente indetta e rinnovarla con un nuovo progetto conforme alle regole di finanziamento del Piano.


A margine

Il caso – Un’impresa concorrente impugna la determina con cui una Azienda sanitaria dispone la revoca, ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/90 [2], di una gara per l’affidamento di alcuni lavori di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione di alcuni edifici, a fronte dell’esigenza di effettuare una nuova gara con un nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica conforme alle condizioni prescritte dall’ottenimento di un finanziamento da PNRR.

La ricorrente afferma in sintesi che: non sussistono i presupposti per la revoca di una gara conclusa, per la realizzazione di un progetto cantierabile e finanziato; tra il progetto a base di gara e quello poi approvato, che ha suscitato la revoca, non v’è alcuna modifica sostanziale oltre il 15% dei lavori, tale da legittimare il ritiro della procedura perfezionatasi; l’approvazione del nuovo progetto di fattibilità non dà conto del progetto strutturale già approvato e, tenuto conto che le modifiche non sono sostanziali e che la gara era conclusa, non è prospettabile la necessità di un’accelerazione degli interventi.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso ritenendo giustificata la revoca della precedente gara (giunta all’esame delle offerte, senza procedere all’aggiudicazione) nell’esercizio della discrezionalità rimessa alla Pubblica Amministrazione.

Quanto all’esigenza di dare conto della sussistenza dell’interesse pubblico alla revoca a fronte della possibilità di fruire dei finanziamenti del PNRR, trattasi di ragioni che, ad avviso del Collegio, motivano la scelta di rinnovazione progettuale, per la connotazione positiva che assumono, da un canto, l’utilizzo dei fondi del P.N.R.R. e, d’altro canto, la possibilità di effettuare lavori di significativo impatto, tra l’altro, per il più complessivo e nuovo assetto dell’attività ospedaliera.

Da queste considerazioni traspare la legittimità della scelta di revocare la precedente gara, non più giustificata per la possibilità di elaborare un progetto che goda dei finanziamenti P.N.R.R. e che riguardi l’organico affidamento dei lavori.

In tale contesto risulta indifferente la disputa sulla modifica, marginale o sostanziale, apportata al progetto che era alla base dell’originaria procedura.

Presupposti per la revoca della gara –  E’ noto come, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa alla stazione appaltate è riservata “un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo” sicché essa ” – dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di revoca per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, in ragione delle quali sia evidente l’inopportunità o comunque l’inutilità della prosecuzione della gara stessa”, chiarendosi come sia “sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa” (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011 [3]).