Il comma 11 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che: “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

Pertanto, una diversa composizione della commissione giudicatrice è ammessa solo nell’ipotesi in cui il vizio rilevato abbia riguardato la composizione della Commissione medesima.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27 dicembre 2019, n. 8851, Presidente Garofoli, Estensore Cogliani

A margine

Contestualmente all’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di sistemi diagnostici per esami clinici per mancata valutazione della rilevanza escludente di un requisito minimo previsto dal disciplinare da parte dell’aggiudicataria, il Tar Pescara, con sentenza 111/2019, dispone la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

Rilevata la portata escludente della carenza del predetto requisito, la nuova commissione procede all’esclusione della precedente aggiudicataria e all’aggiudicazione a favore di altro concorrente.

L’impresa esclusa si rivolge dunque al Consiglio di Stato affermando, tra l’altro, la violazione dell’art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto sarebbe stata disposta la rinnovazione del procedimento ad opera di una Commissione in composizione diversa da quella che ha operato le precedenti valutazioni.

La sentenza

Il Consiglio di Stato ricorda che il comma 11 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici prevede che: “In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l’annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione”.

La lettura della norma evidenzia che una diversa composizione è ammessa solo nell’ipotesi in cui il vizio rilevato abbia riguardato la composizione della Commissione medesima.

Nel caso in esame tale circostanza non ricorre atteso che, non solo non è stato dedotto uno specifico vizio riguardante la composizione della Commissione, ma non è stata neanche messa in discussione la compromissione del principio di oggettiva imparzialità da parte della stessa.

Consegue che non può essere invocata l’interpretazione ‘estensiva’ del citato comma 11 dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici data dal Cons. St., sez. III, n. 6439 del 2018, laddove ha riconosciuto la legittimità dell’affidamento del rinnovo a Commissione differente pure in assenza di dedotti vizi riguardanti la relativa composizione, ma valorizzando, tuttavia, l’esigenza di assicurare il rispetto del principio di imparzialità, in qualche modo messo in quella vicenda in discussione.

L’appello, pertanto, è accolto solo in parte, con riferimento alla parte della sentenza di prime cure che demanda ad una Commissione in diversa composizione la sola valutazione relativa alla portata escludente della carenza del requisito oggetto di giudizio.


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