IN POCHE PAROLE …
Il RUP può ricoprire contemporaneamente i tre ruoli di responsabile unico, progettista e direttore dei lavori, a condizione che siano state verificate le sue competenze tecniche e salve le eccezioni espressamente previste dal codice.
TAR Napoli, Sez. I, sent. 18.03.2025 n. 2263, Pres. V. Salamone, Est. . F. Di Lorenzo
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 23 giugno 2025, n. 3533
D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici
La possibilità di cumulare in capo al medesimo soggetto le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori, con i conseguenti riflessi sul piano organizzativo e delle responsabilità, costituisce, fra le molteplici, una delle questioni di confronto fra stazioni appaltanti e operatori economici sul tema delle funzioni, compiti e responsabilità di questa complessa e atipica figura professionale, come confermano il recente chiarimento fornito dal Servizio di supporto giuridico del MIT, e, indirettamente la sentenza del TAR Campania .
La norma
Il riferimento normativo è all’art. 4, comma 3, dell’All. I.2 al d.lgs. 36 del 2023 (di seguito “codice”).
Tale disposizione si compone di due periodi. Il primo prevede la possibilità che il RUP svolga, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori.
Il secondo contempla le seguenti ipotesi in cui il RUP non può coprire né le funzioni di progettista e neppure quelle di direttore dei lavori:
- lavori complessi, definiti come i lavori con particolare complessità per tipologia dell’opera, materiali/componenti innovativi, coordinamento di discipline eterogenee, difficoltà logistiche o problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche, ambientali; in ogni caso quando occorre elevata conoscenza per evitare tempi/costi extra o per la sicurezza (All. I.1, art. 2, lett. d); o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico;
- progetti integrali, cioè contratti misti che comprendono la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato, reintrodotti all’art. 44 del codice che lo esclude solo per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria;
- interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea ( 14 del codice, dal 2024 la soglia per i lavori è di 5.538.000 € sia settori ordinari che nei settori speciali).
La sentenza del TAR
Il TAR Campania, con la decisione annotata, ha confermato che la su richiamata disposizione del comma 3 dell’art. 4, comma 3, All. I.2, riguarda solo le funzioni del RUP. E che la disposizione non può essere estesa ad altre ipotesi, come quella oggetto del giudizio, nel quale , in un appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il ricorrente eccepiva che la società mandataria del raggruppamento aggiudicatario, unitamente ad una delle mandanti, aveva redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento.
Per il Collegio, quindi, non sussisteva l’incompatibilità prospettata dalla ricorrente principale, in quanto la norma invocata non era applicabile alla fattispecie per cui è causa (e neppure in concreto “non avendo la ricorrente principale allegato alcun profilo di concreto ed effettivo vantaggio ingiustificato che l’aggiudicataria avrebbe avuto rispetto agli altri concorrenti”
Il parere del MIT
Una stazione appaltante si rivolge al Servizio di supporto giuridico del MIT per chiarimenti sulla compatibilità tra le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori.
Quesito – In particolare, il dubbio interpretativo della stazione appaltante riguarda due diversi aspetti.
Il primo riguarda se il primo periodo della disposizione consenta al RUP di ricoprire, alternativamente, anche la funzione di progettista oppure di direttore dei lavori, e anche entrambe le funzioni contemporaneamente;
L’altro se il secondo periodo della stessa disposizione imponga, nei casi di lavori complessi, appalti integrati o lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, un divieto assoluto per il RUP di assumere la funzione di progettista sia quella di direttore dei lavori.
Risposta – Il MIT, nel parere reso tramite il proprio Servizio Supporto Giuridico RUP, chiarisce che , in via generale, non esiste alcuna incompatibilità tra i tre ruoli, a condizione che il soggetto incaricato sia in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali.
Pertanto, il codice ammette che le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori possano essere cumulate in capo alla stessa persona, alla sola condizione che il soggetto sia in possesso di competenze professionali tecniche e che queste siano state verificate.
Di contro, scatta l’incompatibilità, nelle ipotesi tassativamente indicate nel secondo periodo della disposizione. In presenza di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo o tecnologico, così come nei casi di progetti integrati o di importo pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14 del Codice, il RUP non può ricoprire né la funzione di progettista né quella di direttore dei lavori.
In tali circostanze, infatti, il legislatore ha ritenuto necessario assicurare una netta distinzione di ruoli e responsabilità, al fine di garantire trasparenza, indipendenza valutativa e qualità tecnica delle scelte progettuali ed esecutive.
Conclusioni
Riassumendo, il codice prevede, da un lato, la possibilità di concentrare le funzioni in un solo soggetto per gli interventi più semplici e sottosoglia, al fine di consentire una gestione più snella ed efficiente delle procedure, specie nei contesti organizzativi di minori dimensioni ma non solo; mentre ripristina la separazione dei ruoli ritenendola garanzia di imparzialità e di qualità tecnica negli interventi di maggiore impatto.
In breve, il cumulo delle funzioni in capo al RUP costituisce la regola, mentre la separazione dei ruoli rappresenta l’eccezione, da applicare ogniqualvolta la complessità dei lavori o il valore dell’appalto di rilevanza europea lo richieda.
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona
