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Come scegliere il criterio più adeguato per l'aggiudicazione del contratto4 min read

La scelta del criterio più idoneo per l’aggiudicazione deve essere effettuata dalla stazione appaltante, nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, in relazione al tipo di prestazione richiesta e alle sue caratteristiche peculiari, per cui non è sindacabile dal giudice amministrativo se non per manifesta illogicità o travisamento dei fatti

TAR Lazio, sez. II ter, 17 febbraio 2014 n. 1871, Pres. Filippi, Est. Caponigro

Tar Lazio_1871/2014 [1]

Il caso

Un Comune ha deliberato di procedere all’espletamento di una procedura di gara per l’affidamento del servizio di trasporto urbano a chiamata alternativo al trasporto di linea per i cittadini permanentemente o temporaneamente disabili, mediante invito a presentare un’offerta ad almeno cinque operatori economici e pubblicazione di apposito avviso anche sul sito internet del Comune e con il criterio del prezzo più basso.

A seguito dell’espletamento della gara e della relativa aggiudicazione, la Ditta seconda classificata ha proposto ricorso eccependo, fra l’altro, l’inadeguatezza del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto alla natura del servizio.

La sentenza

Il TAR Lazio, con la sentenza che si annota, ha ritenuto infondata, fra l’altro, la censura relativa all’adeguatezza del criterio di aggiudicazione della gara rispetto alla natura del servizio ed ha respinto il ricorso.

Per il giudice amministrativo spetta, infatti, alla stazione appaltante scegliere tra i due criteri – il prezzo più basso e l’offerta economicamente più vantaggiosa – previsti dall’art. 81, comma 1, del Codice dei contratti, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, in quanto la specificazione del tipo di prestazione richiesta e delle sue caratteristiche peculiari consente di determinare correttamente ed efficacemente il criterio più idoneo all’individuazione della migliore offerta.

Questa scelta costituisce espressione tipica della discrezionalità amministrativa e, in quanto tale, è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, tranne che, in relazione alla natura ed all’oggetto del contratto, non sia manifestamente illogica o basata su travisamento di fatti.

Conclusioni

Com’è noto, l’art. 81 del d.lgs n. 163 del 2006 [2] enuncia, ai commi 1 e 2, il principio che nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e lascia alla stazione appaltante la scelta del criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto.

Le scarse indicazioni del Codice impongono al dirigente – cui compete individuare, con la determinazione a contrattare ex art. 11, comma 2, dello stesso Codice, i criteri di selezione dell’operatore economico e dell’offerta – di valutare attentamente quale sia nella fattispecie concreta, il criterio di aggiudicazione più adeguato fra i due previsti dal Codice.

La sentenza annotata ha il pregio di sintetizzare i parametri in base ai quali deve avvenire questa importante scelta, da cui dipende in parte la buona riuscita dell’appalto.

Il criterio del prezzo più basso è il sistema più idoneo quando sono ben definite le caratteristiche della fornitura o del servizio richiesto ed all’appaltatore non si chiede altro che il prezzo in base al quale è disposto ad eseguire la fornitura o a prestare il servizio. Così avviene, ad esempio, se di quel determinato bene oggetto di acquisto la stazione appaltante, nel capitolato e nei documenti di gara ha dettato, in modo completo, le caratteristiche e ha definito le condizioni della fornitura, quali tempi di consegna, di pagamento, garanzie ecc., Oppure, nei casi in cui l’oggetto del contratto abbia aspetti di ordinarietà e la prestazione sia caratterizzata da elevata standardizzazione, come nel caso oggetto della sentenza, in cui la prestazione si concretava in un servizio di trasporto “a chiamata” e, ai sensi dell’art. 2, lett. c), del capitolato tecnico, era inerente il solo trasporto dell’utente dal luogo di partenza a quello di arrivo, con esclusione assoluta di assistenza domiciliare e/o personale.

Fuori dai casi di contratti con prestazioni ordinarie e standardizzate, gli aspetti qualitativi della prestazione offerta non sono indifferenti per la scelta del contraente, ragione per cui deve essere preferito l’altro criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Questo sistema, infatti, consente alla stazione appaltante di esercitare, attraverso un’apposita commissione (in questo caso sarebbe illegittima la valutazione in forma monocratica, TAR Toscana, Sez. II, 8 maggio 2002, n. 949), la c.d. discrezionalità tecnica, ossia di valutare quale sia la migliore offerta con riferimento a parametri soggettivi e opinabili, passibili di diversa valutazione.

E’ opportuno che nella determinazione a contrattare, il dirigente indichi le ragioni della scelta del criterio di aggiudicazione, precisando quali sono gli elementi poste a base dell’opzione effettuata.

Sull’argomento, leggi anche in questa Rubrica   “Appalti: legittima la scelta della doppia Commisione di gara” [3]

Giuseppe Panassidi