IN POCHE PAROLE…
E’ ammissibile il soccorso correttivo anche dopo l’avvio della valutazione delle offerte, purché la rettifica intervenga prima dell’apertura della specifica offerta cui si riferisce (tecnica o economica)
La rettifica del costo della manodopera non può considerarsi correzione di errore materiale, se non è direttamente e univocamente riconoscibile dal testo dell’offerta economica, ossia senza ricorrere a fonti esterne all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente.
Tar Puglia, Sez. I, 6 maggio 2025, n. 641 – Pres. L. Spagnoletti, Est. D. Testini
Il caso
In una procedura di gara aperta, un operatore economico ha chiesto ed ottenuto dalla stazione appaltante di rettificare un errore indicato nell’offerta economica, trasmettendo la correzione nella fase della valutazione delle offerte, ma prima dell’apertura della sua offerta economica.
La Stazione appaltante, infatti, ha aperto prima le offerte economiche originariamente presentate e, in un secondo momento, l’offerta così come rettificata. L’appalto è stato aggiudicato all’operatore che ha rettificato l’offerta economica relativamente, nello specifico, al costo della manodopera.
L’aggiudicazione è stata impugnata davanti al Tar Puglia dalla ditta classificata seconda in graduatoria. Il ricorrente ha lamentato la tardività della presentazione della rettifica inerente all’offerta economica e, con distinto motivo, ha eccepito l’insussistenza del presupposto dell’ errore materiale.
Il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo fondato solo con riferimento alla censura sulla natura di errore materiale nell’indicazione del costo della manodopera
La sentenza
Il Giudice amministrativo di prime cure ha disatteso la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale il cosiddetto soccorso correttivo, disciplinato dall’art. 101, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, non sarebbe più ammissibile una volta avviata la valutazione comparativa delle offerte a cominciare da quella tecnica, in quanto la disposizione citata sarebbe riferita a entrambe le componenti dell’offerta, tecnica ed economica; a sostegno della sua ricostruzione interpretativa, ha invocato anche l’esigenza sostanziale di salvaguardare la segretezza delle proposte degli offerenti, tutelabili fin dall’inizio delle operazioni valutative.
La pronuncia annotata è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle sostenute da parte ricorrente, sulla base del tenore letterale della disposizione in esame. In particolare, il Tar Puglia ha ritenuto che il legislatore ha inteso porre lo sbarramento temporale dell’apertura delle buste con riferimento a ciascuna di esse. Per il TAR, la norma in commento ammette la possibilità di rettificare eventuali errori materiali dell’offerta tecnica ed economica “fino al giorno fissato per la loro apertura”. Questo significa, secondo il Giudice amministrativo, che la rettifica dell’errore materiale è ammessa per ciascun tipo di offerta, tecnica o economica e fino al momento in cui ciascuna di esse non viene aperta.
Ad ulteriore sostegno dell’interpretazione fornita, il Tar ha evidenziato che se così non fosse, non avrebbe avuto senso distinguere nella norma citata tra offerta tecnica e offerta economica, atteso che il legislatore avrebbe potuto limitarsi a fare riferimento, genericamente, all’offerta unitariamente intesa.
Il Tar ha ritenuto, inoltre, rispettato il principio della segretezza delle proposte degli offerenti, in forza della separazione tra offerta tecnica ed economica.
E’ stata, invece, ritenuta fondata la censura secondo la quale la rettifica del costo della manodopera operato dalla controinteressata non integrerebbe il presupposto dell’errore materiale, requisito necessario per l’ammissibilità del cosiddetto soccorso correttivo.
Il Giudice amministrativo pugliese ha svolto una ricostruzione interpretativa del concetto di errore materiale alla luce di varie pronunce richiamate.
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali citati in sentenza, ai fini della qualificazione di un errore come meramente materiale, devono concorrere i seguenti caratteri e condizioni:
- l’errore materiale deve consistere in un mero refuso, cagionato da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta. Esso deve essere direttamente e univocamente riconoscibile dal testo dell’offerta economica, senza bisogno di complesse indagini ricostruttive e interpretative;
- la correzione dell’errore deve consistere nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento. Diversamente avverrebbe la manipolazione o variazione postuma dei contenuti dell’offerta, in violazione del principio della par condicio dei concorrenti;
- l’operazione di rettifica deve fondarsi su elementi identificativi dell’errore desumibili dall’atto stesso, con esclusione del ricorso a fonti esterne (cfr., tra le tante, Cons. Stato, n. 5638 del 2021);
- non è ragionevole gravare l’amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (Cons. Stato, Sez. VII, 4 marzo 2024, n. 2101).
Alla luce dei principi richiamati, il Tar Puglia ha statuito che non ricorrono i presupposti per la sussistenza, in concreto, di un errore materiale. Infatti, se da una parte l’importo del costo della manodopera originariamente indicato di 27,23 euro è in tutta evidenza irreale, difetta la condizione che la correzione dell’errore materiale deve consistere nella mera riconduzione della volontà erroneamente espressa a quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento.
Il Tar ha negato rilevanza alle circostanze che il bando di gara prevedeva espressamente che, ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera non sono ribassabili e che l’operatore economico, in sede di rettifica, li ha quantificati nella stessa misura indicata dalla Stazione Appaltante. Nella sentenza è stato evidenziato che per accedere a siffatta ricostruzione sarebbe stato necessario fare riferimento a documentazione ulteriore rispetto a quella emendata, opzione categoricamente esclusa ai fini della rettifica di errori materiali.
Il Giudice ha aggiunto che l’aggiudicataria ha espresso il medesimo importo sia in cifre, sia in lettere: tale circostanza esclude, secondo il Tar che possa parlarsi di un mero refuso. E ciò anche tenendo presente la giurisprudenza che ha ritenuto tollerabile, ai fini della qualificazione di un errore come materiale, una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo non ritenuti sussistenti nel caso concreto.
Nella sentenza è stato invocato, a sostegno il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, in forza del quale il soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell’onere di diligenza.
In altri termini, mentre nei confronti dell’amministrazione procedente e dell’impresa partecipante alla gara è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ.; gli accertamenti esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un’adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. III, 13 giugno 2023, n. 5783).
Conclusioni
La sentenza annotata merita attenzione da parte degli operatori del settore, in quanto rappresenta una delle prime pronunce sull’istituto del cosiddetto soccorso correttivo, introdotto dal Codice dei contratti pubblici del 2023.
Con questa decisione, il TAR Puglia ha fornito chiarimenti puntuali in merito ai tempi, alle condizioni e ai limiti di applicazione dell’istituto.
Precisa, innanzitutto che la rettifica degli errori materiali è ammissibile separatamente per l’offerta tecnica e per quella economica, purché intervenga prima dell’apertura delle rispettive buste. Si distingue, inoltre, per l’approfondita ricostruzione del concetto di errore materiale, condotta alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sviluppatisi nel tempo.
L’interpretazione proposta dal TAR si mostra tuttavia ancorata a criteri estremamente rigorosi. Infatti, pur riconoscendo l’evidente incongruità della cifra indicata nell’offerta economica a titolo di costo della manodopera, il Collegio ha escluso che si trattasse di un errore materiale. Ciò in quanto la volontà dell’offerente non è ricostruibile sulla base del solo contenuto dell’offerta, ma richiede il ricorso a un elemento esterno: l’importo indicato nel bando come non soggetto a ribasso, riportato nell’offerta nella stessa misura, sia in cifre che in lettere.
Ad avviso di chi scrive, possono restare, in alcuni casi, concrete difficoltà nell’individuare la sussistenza di un <errore materiale<, specialmente quando la volontà dell’offerente non sia chiaramente desumibile dal contenuto dell’offerta stessa. È dunque lecito auspicare un’evoluzione giurisprudenziale che, superando interpretazioni eccessivamente formali, valorizzi maggiormente le finalità sostanziali dell’istituto del soccorso correttivo, al fine di evitare l’esclusione di offerte che potrebbero essere recuperate senza pregiudicare la par condicio tra i concorrenti.
dott. Antonello Accadia
