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Soccorso istruttorio sulla sottoscrizione del curriculum previsto nell’offerta tecnica5 min read

L’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016.

L’esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio.

Tar Lazio, Roma, sez. II-bis, sentenza 4 luglio 2019, n. 8849 [1] – Presidente Stanizzi, Estensore Trabastoni

A margine

Un’impresa concorrente chiede l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara per l’affidamento della manutenzione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrici e del gas installati nelle Filiali della stazione appaltante contestando l’attribuzione del punteggio al curriculum del tecnico responsabile della manutenzione indicato nell’offerta tecnica, nonostante questo non fosse questo stato firmato personalmente, ma utilizzando il curriculum firmato relativo ad altra procedura in corso.

La sentenza

Il Tar ritiene la censura meritevole di accoglimento.

Infatti, l’offerta tecnica prevedeva, per l’attribuzione del punteggio per il sub criterio “responsabile della manutenzione” che l’“Esperienza lavorativa in attività analoghe in siti con particolari restrizioni di security” dovesse essere dimostrata allegando il curriculum e specificando che “non è richiesto che il responsabile della manutenzione sia già assunto dall’azienda al momento della presentazione dell’offerta. Sarà sufficiente che il relativo curriculum allegato all’offerta tecnica venga sottoscritto personalmente dall’interessato”.

Da tali previsioni risulta che il curriculum vitae, in quanto necessario a comprovare la sussistenza del profilo professionale richiesto, dovesse intendersi quale documento integrante l’offerta tecnica, potendo implicare l’assegnazione da 0 a 7 punti.

Il curriculum del tecnico indicato dalla controinteressata, non risultando, questi, suo dipendente, non era invece “personalmente sottoscritto”.

Malgrado ciò la Commissione ha invitato il concorrente a far sottoscrivere il curriculum dando atto, nella successiva seduta riservata, che “lo stesso rilievo era stato effettuato con riferimento alla documentazione presentata dal medesimo concorrente in altra procedura di gara, attualmente in corso”, attribuendo allo stesso 4 punti.

L’attribuzione del punteggio per quella voce è stata quindi determinante per l’aggiudicazione della gara.

Il rilievo della controinteressata secondo cui “anche qualora non avesse acquisito d’ufficio la predetta documentazione, la Commissione di gara avrebbe dovuto qualificare la mancata sottoscrizione del c.v. del Responsabile della manutenzione come una irregolarità certamente sanabile (così come è accaduto nell’altra gara di cui si è detto), con conseguente invito all’odierna controinteressata a provvedere alla regolarizzazione”, non è condivisibile.

Infatti ha ragione la ricorrente a sostenere che “nel richiedere, quale condizione necessaria e sufficiente, la sottoscrizione personale dell’interessato, la lex specialis intendeva sopperire alla circostanza che il tecnico responsabile della manutenzione non fosse dipendente dell’impresa concorrente. La sottoscrizione del curriculum, pertanto, rivestiva indubbia valenza di assunzione di paternità e manifestazione di volontà di prendere parte alla specifica procedura selettiva istruenda.

È allora innegabile che il valore della “personale sottoscrizione”, specie ove il tecnico non sia un “dipendente”, consiste non solo nel garantire l’effettiva riferibilità del relativo contenuto, ma anche la serietà del formalizzato impegno a rendere le proprie prestazioni lavorative/professionali in caso di aggiudicazione”.

Ma se così è, la scelta della Commissione di acquisire un curriculum firmato (peraltro a seguito di soccorso istruttorio) presentato in “altra” e “diversa” procedura di gara, non soddisfa in alcun modo la ratio posta a base della previsione della firma del curriculum.

La Sezione ha già avuto modo di precisare che l’omissione della firma dei partecipanti alla gara in una riunione temporanea costituenda su un elemento dell’offerta tecnica, proprio in quanto incidente sulla certezza della provenienza e della piena assunzione di responsabilità in ordine ai contenuti della dichiarazione nel suo complesso, non può essere considerata mera irregolarità formale sanabile con il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n. 50/2016 [2], essendo ciò anche coerente con il principio di par condicio tra i concorrenti, e senza che sia necessaria ai fini dell’esclusione una espressa previsione della legge di gara (sentenza 7 giugno 2019 n. 7470 [3]).

Tale ultima precisazione è legata alla constatazione che l’esclusione del partecipante alla gara, in tali ipotesi, non si pone neanche in contrasto col principio di tassatività delle clausole di esclusione dalle procedure previsto dall’articolo 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 [2], il quale si riferisce ai criteri di selezione dei concorrenti e non riguarda le modalità di formulazione delle offerte, ivi comprese quelle tecniche, che sono espressamente sottratte alla sfera di applicazione del soccorso istruttorio (Cons. St., sez. III, 25.7.2018 n. 4546 [4]).

D’altra parte, non può non condividersi la giurisprudenza che precisa che “con riferimento alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell’autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti” (cfr. Cons. St., sez. III, 04/01/2019 n. 96 [5]).