Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di errori materiali o refusi.

La produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell’offerta tecnica ai sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice e non può quindi essere integrata per sanare irregolarità essenziali afferenti all’offerta stessa.

Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, sentenza 27 giugno 2019, n. 8414 – Presidente Scala, Estensore Caminiti

A margine

L’impresa terza classificata di una procedura negoziata ad OEPV su MEPA per l’affidamento di un nido aziendale impugna l’aggiudicazione finale affermando l’errata attribuzione del punteggio tecnico in relazione al subcriterio “Esperienza” rispetto ai dati dalla stessa dichiarati grazie ai quali avrebbe dovuto ottenere il punteggio massimo risultando così prima classificata.

In particolare, attribuendo zero punti sul criterio in esame, la commissione avrebbe disatteso il disciplinare il quale si limitava a richiedere l’elencazione dei servizi prestati, senza alcun onere documentale, non dovendo tener conto delle FAQ predisposte dalla stazione appaltante che, richiedendo l’allegazione/indicazione di certificazioni/attestazioni/documentazione comprovanti le esperienze dichiarate, avrebbero illegittimamente modificato la lex specialis medesima.

In ogni caso, tutti gli elementi rilevanti per la valutazione in esame sarebbero stati forniti dalla società con l’elaborato tecnico depositato all’atto dell’offerta e avrebbero potuto essere verificati con applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, Codice Appalti.

La sentenza

Il Tar ricorda che il disciplinare della gara in esame prescriveva che “anche le eventuali FAQ saranno considerate parte integrante della documentazione di gara”.

Le stesse FAQ hanno chiarito, circa i contenuti dell’offerta tecnica, l’onere documentale imprescindibile di allegazione delle attestazioni rilasciate per la valutabilità dell’esperienza maturata ovvero l’obbligo di autocertificarla, oppure di indicare specificamente di quale documentazione il concorrente era in possesso, in relazione a ciascun periodo e specifica tipologia di esperienza.

La ricorrente ha invece prodotto una “Relazione illustrativa” con indicazione di tabelle (con periodo di riferimento del servizio generico per annualità e non specifico), senza allegare la certificazione/documentazione nei sensi di cui sopra e pertanto non conforme al disciplinare e alla documentazione di gara prescritta.

Alla luce di ciò, l’attribuzione di “zero punti” sul criterio da parte della Commissione è legittima, attesa la mera dichiarazione prodotta dall’impresa dei servizi precedentemente prestati in carenza degli elementi valutativi e documentati del requisito esperienziale, come richiesti dalla lex specialis non impugnata.

Quanto alla mancata attivazione del c.d. soccorso istruttorio per supplire al mancato deposito della documentazione, al fine di comprovare quanto affermato, il collegio ricorda che l’istituto ha come finalità quella di consentire l’integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale e non anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (cfr. Cons.Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005), in violazione del principio di immodificabilità e segretezza dell’offerta, imparzialità e par condicio delle imprese concorrenti.

In tal senso dispone l’art. 83, c. 9 del Codice laddove prescrive che le carenze formali possono essere sanate “…con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica”, con la conseguenza che nella fase precedente all’esame dell’offerta tecnica ed economica la S.A., in caso di carenze formali, ha l’alternativa tra l’esclusione dalla gara della concorrente o il c.d. soccorso istruttorio, mentre nella fase dell’esame di dette offerte – già ammesse, come nella specie – l’Amministrazione può attribuire soltanto un punteggio alle offerte, ma non può consentire integrazioni.

Si tratta di un limite di applicabilità dell’istituto disposto in modo inequivocabile dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di una procedura di gara pubblica, la disposizione di cui all’ art. 83, co. 9 del d.lgs. n. 50/2016, non consente al concorrente la possibilità di completare l’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi, impedendo così l’applicazione dell’istituto per colmare carenze dell’offerta tecnica al pari di quella economica.

Per di più va rilevato che la produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere qualificata come carenza di un elemento formale dell’offerta ai sensi della predetta disposizione, che non può conseguentemente essere integrato ai fini voluti da parte ricorrente per sanare irregolarità essenziali afferenti all’offerta tecnica, con l’acquisizione di dichiarazioni integrative dell’offerente a sanatoria della propria offerta (cfr. ex multis  Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2069; Tar Toscana, sez. I, 7 febbraio 2019, n. 206).


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